CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Parma che lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 120 di multa per il reato di furto tentato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge siccome versato in fatto e, comunque, smentito dalla lineare ricostruzione della vicenda operata dai giudici del merito, essendo l'imputato stato colto all'atto di asportare i beni dall'autovettura all'uopo manomessa per finalità predato ne; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è, del pari, non consentito: basterà ribadire, sul punto, che per costante giurisprudenza, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivaz one, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il