CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità delle impugnazioni proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; iSentiti i difensori degli imputati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO e [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 31 gennaio 2025, la Corte d'appello di Bologna ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma del 22 luglio 2020: dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 8) perché estinto per prescrizione e rideterminato la pena in ordine ai delitti al medesimo ascritti ai capi 1), 3) e 10); rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ai medesimi rispettivamente ascritti ai capi 1), limitatamente ai fatti sub d), e 3); confermato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 3), 7) e 10), e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati agli stessi ascritti ai capi 2) e 4); confermando le statuizioni accessorie. 1.1. I fatti per cui si procede riguardano, in estrema sintesi, le vicende societarie di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 19 marzo 2015. Agli imputati, nelle rispettive qualità: [OSCURATO:PERSONA] di Presidente del Consiglio di amministrazione e Consigliere delegato dal 25/01/2007 al 27/12/2014; [OSCURATO:PERSONA] di Consigliere delegato dal 20/09/2009 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2Giovanni [OSCURATO:PERSONA] di Consigliere di amministrazione dal 21/07/2011 al 27/12/2014; [OSCURATO:PERSONA] di Consigliere di amministrazione dal 29/12/2008 al 22/01/2014; sono stati contestati i delitti di bancarotta impropria societaria (capo 1), di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 3) e documentale (capo 10) in concorso, oltre al reato di accesso abusivo al credito (capo 8). A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità rispettivamente di Presidente del collegio sindacale e di sindaco effettivo dal 25/01/2007 al 27/12/2014, è stato contestato, ai capi 2) e 4), il concorso nei delitti di cui ai capi 1) e 3). 1.2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare di Parma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato - all'esito del giudizio abbreviato - la responsabilità concorsuale dei predetti in riferimento al reato di bancarotta impropria da falso in bilancio, relativamente all'appostazione di: plusvalenze fittizie, generate dalla cessione di calciatori ad altre società mediante indicazione di valore superiore a quello di acquisto; minusvalenze indebitamente postergate, in violazione del principio di competenza; costi relativi ad emolumenti spettanti ai calciatori appostati nell'anno successivo rispetto a quello di riferimento (capo 1) per i consiglieri di amministrazione e capo 2) per i sindaci). Ha reso analoga statuizione in relazione alla distrazione del marchio "[OSCURATO:PERSONA]", ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte di un corrispettivo di 31 milioni di euro, rimasto insoluto e solo parzialmente compensato all'esito dell'incorporazione della società cessionaria in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già socio di maggioranza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e controllante della stessa [OSCURATO:SOCIETA] (capo 3) per i consiglieri di amministrazione e capo 4) per i sindaci). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti, altresì, responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo 10). A carico di [OSCURATO:PERSONA], infine, è stato ritenuto sussistente il reato di accesso abusivo al credito (capo 8). 1.3. La Corte d'appello di Bologna ha, all'esito della rinnovazione dell'istruttoria mediante perizia, reso le statuizioni sopra trascritte. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Bologna hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 32.1. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano tredici motivi, ai quali si premette la trascrizione integrale dei quesiti formulati al perito, nominato dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e si prospetta, introduttivamente, un generalizzato profilo di contraddittorietà laddove il giudice di secondo grado ha, da un lato, reputato indispensabile il disposto accertamento tecnico e, dall'altro, ne ha solo parzialmente recepito le conclusioni, svalutandone la portata o confinandole, arbitrariamente, in un ambito di rilevanza meramente aziendalistica, pur avendo il perito svolto l'incarico alla stregua dell'intero incarto processuale. 2.1.1. Con il primo, articolato motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle implicazioni che le caratteristiche di ciascun contratto di cessione dei diritti alle prestazioni sportive (d'ora in poi D.P.S.) dei calciatori, ivi comprese le risoluzioni delle compartecipazioni sugli stessi detenute dalle parti del contratto, comportano in relazione all'individuazione dell'anno di competenza dell'esercizio in cui rilevare l'eventuale minusvalenza da registrare in bilancio, nonché in ordine all'attitudine decettiva delle appostazioni inerenti a tali cessioni, così come registrate in bilancio e richiamate nelle note integrative. Con un primo argomento, si evidenzia come, in riferimento alle contestazioni elevate al capo 1), lett. b) n.2, lett. c) n.2, lett. d) n.1 e lett. e) n.2, relative alle svalutazioni, o minusvalenze, conseguenti alla cessione dei D.P.S., le conclusioni del perito, fatte proprie dalla Corte d'appello, non abbiano preso in carico le censure del ricorrente svolte con l'appello, intese ad evidenziare come, per poter considerare durevoli le perdite in relazione al valore di cessione dei D.P.S., non possa prescindersi dalla verifica, in concreto, della relativa pattuizione e delle clausole che possono incidere sul valore di cessione in forza di eventi futuri (premi, bonus o altri emolumenti in favore della società cedente in ragione delle prestazioni sportive effettivamente rese), come esplicato con specifico riferimento alla cessione del calciatore [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, sebbene la sentenza impugnata sembri convenire con il ricorrente circa la correttezza della relativa appostazione, nondimeno ne circoscrive illogicamente la valenza, mentre la predetta operazione rivela come le annotazioni contabili registrino dati meramente provvisori e, in quanto tali, non idonei ad individuare l'an del consolidamento di una effettiva minusvalenza ed a stabilirne, comunque, il quantum. Ne consegue come - ad avviso del ricorrente - la Corte d'appello abbia reso una valutazione illogica in ordine alla delibazione del principio di competenza, senza disaminare analiticamente ogni contratto di cessione al fine di verificare se le minusvalenze si fossero o meno consolidate in relazione a cessioni avvenute in epoca successiva alla chiusura dei 4relativi esercizi di bilancio, ma antecedente alla loro approvazione, in tal modo mostrando di trascurare le peculiarità del calcionnercato. Per altro verso, la motivazione è: illogica nella misura in cui non enuncia compiutamente per quale ragione la chiara indicazione, nelle note integrative, dell'arco temporale di riferimento, lascerebbe gli stessi bilanci connotati da decettività, risultando, al contrario, analiticamente esplicate le peculiarità delle singole cessioni; sintomatica di travisamento, nella parte in cui recepisce un riferimento all'art. 105, co.1, NOIF, prospettato dal consulente a discarico; assertiva, laddove non tiene in debito conto le caratteristiche di settore. 2.1.2. Con il secondo motivo, si prospetta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 47, comma 1, cod. pen. a ragione dell'errore sul fatto in cui sono incorsi gli amministratori nell'applicazione delle norme extra-penali in tema di competenza del bilancio, in considerazione della natura del tutto peculiare dei D.P.S., che rappresentano una tipologia di bene immateriale unica, non espressamente regolata dagli OIC, né dai principi contabili internazionali, rendendo pertanto ineludibile il riferimento alle raccomandazioni contabili impartite dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], alle quali le società calcistiche debbono fare obbligatoriamente riferimento. Al riguardo, la Corte di merito ha assegnato alle raccomandazioni predette valenza meramente esemplificativa dei casi di svalutazione anticipata, così come è rimasta controversa l'interpretazione dell'OIC 24, in tal guisa escludendo del tutto irragionevolmente un errore colposo nell'a ppostazione. 2.1.3. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione alle ritenute false appostazioni in bilancio degli effetti delle c.d. rinegoziazioni degli emolumenti da riconoscere ai calciatori, contestate al capo 1), lett. c) n. 3), lett. d) n.2 e lett. e) n.3. Si evidenzia come, a fronte della contestazione della mancata iscrizione nei bilanci degli oneri d'esercizio relativi ad emolumenti a favore dei calciatori, oggetto di rinegoziazione, e, quindi, dell'omessa indicazione degli importi descritti cumulativamente quali oggetto di rinuncia, la Corte di merito ha, invece - contrariamente al giudice di primo grado ed in linea con le conclusioni del perito - sostituito l'addebito con l'omessa indicazione delle somme oggetto dei nuovi accordi rinegoziati, se maturate alla data di approvazione dei bilanci. 2.1.4. Con il quarto motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta falsità della indicazione a bilancio delle operazioni di cessione dei D.P.S. dei calciatori mediante permuta senza 5conguaglio o con conguaglio minimo, che hanno generato le plusvalenze oggetto di contestazione. Le conclusioni rese dal perito sul punto, attestate sulla neutralità dei dati verificati, sono state apoditticamente confinate dalla Corte d'appello in un ambito meramente contabile, e le conclusioni assunte nella sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni accusatorie rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], non considerano che lo stesso perito ha avuto accesso all'intero fascicolo processuale, sicché il giudice di secondo grado si è discostato dalle valutazioni peritali senza rendere una motivazione rafforzata, svalutando, in maniera manifestamente illogica, gli elementi di prova a discarico. Per altro verso, si contesta l'attendibilità del medesimo [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dalla Corte di merito attraverso la sopravvalutazione del ruolo di dirigente organizzativo ricoperto in seno alla società, senza un'accurata verifica dell'organigramma e della mancanza, in capo al teste, delle competenze necessarie per la valutazione della qualità, della capacità tecnico-sportiva e, quindi, del valore dei D.P.S. dei calciatori. Si contesta, ancora, la valenza assegnata alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sinteticamente riportate e testualmente travisate, poiché questi "non trasmetteva a [OSCURATO:PERSONA] le informazioni inerenti i valori dei calciatori", come affermato dalla Corte, bensì "l'informazione relativa al valore di bilancio delle compartecipazioni dei calciatori in bilancio". Si segnala, infine, come le richiamate dichiarazioni del teste Imborgia siano del tutto generiche, risultandone ulteriormente compromessa la valutazione di affidabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenziano, ulteriormente, profili di criticità della motivazione, nella parte in cui si attribuisce al dichiarante un patrimonio conoscitivo frutto di diretta percezione e se ne reputano riscontrate le dichiarazioni; si identifica il valore netto contabile d'iscrizione dei D.P.S. all'effettivo valore di mercato (fair value); si trascura l'analisi delle operazioni di compravendita di D.P.S. in atti e la inerenza di queste alla "gestione caratteristica" delle società di calcio; si sottovaluta la pronuncia di assoluzione resa dal Tribunale federale nazionale FIGC e, anzi, se ne travisa indebitamente una parte in senso accusatorio; si omette di confutare la relazione tecnica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, per ciascuna permuta, aveva concluso per la congruità del valore di scambio; si generalizza l'attribuzione di valori incongrui oltre i casi richiamati dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione della legge penale sul punto dell'ascrivibilità della rappresentazione in bilancio delle operazioni di cessione dei D.P.S. dei calciatori mediante permuta senza conguaglio o con conguaglio minimo che hanno generato plusvalenze alla fattispecie di false comunicazioni sociali, presupposto della contestata bancarotta. 6Richiamando le valutazioni rese dal perito sul punto, relative a "fatti gestionali formalmente compiuti", assume il ricorrente come l'appostazione in bilancio di siffatte operazioni riporti effettivamente i fatti gestionali, con conseguente impossibilità di sussumere le relative annotazioni nell'ambito della falsità in bilancio. 2.1.6. Il sesto motivo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione alla cessione del marchio di [OSCURATO:PERSONA] FC a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., contestata sub 3). Anche al riguardo, si richiamano le conclusioni rese dal perito sul punto, attestate sulla ritenuta fondatezza economico-aziendale della cessione, reputate inconciliabili con l'assunto accusatorio, e si contesta il contrario assunto della Corte di merito, non sostenuto da adeguata motivazione e fondato sul travisamento del contenuto dell'atto processuale evocato, poiché nella delibera del C.d.A. di [OSCURATO:SOCIETA] del 15 dicembre 2010 si illustra una articolata strategia di sviluppo commerciale, nel cui ambito si colloca la dismissione del marchio, pienamente coerente con le iniziative assunte, con modalità analoghe, da tutte le società di calcio professionistiche, con la conseguenza per cui l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale unico scopo dell'operazione in oggetto sarebbe stato dichiaratamente quello di incrementare la disponibilità di cassa travisa il còntenuto dell'atto, viziando l'intero ragionamento giudiziale. Per altro verso, la Corte incorre nel fraintendimento della sentenza di primo grado, nella parte in cui si riferisce alla sostituzione dell'entrata pari ad Euro 14.500.000,00 con un corrispettivo inferiore una tantum, invece afferente ad altra operazione, relativa alla cessione del contratto di gestione dei diritti sportivi, già stipulato con [OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, poi, il ricorrente come la Corte assegni valenza distrattiva e, insieme, fittizia alla operazione in disamina, travisando le dichiarazioni di Petri, nella parte in cui questi avrebbe dato conto del rifiuto di un finanziamento, a fronte di dichiarazioni invece esplicative della "decisione di non proseguire nello sviluppo del progetto, pur a fronte di tale disponibilità, per portare avanti il business plan", mentre è parimenti congetturale l'affermazione relativa alla abdicazione "subito e con certezza" a risorse finanziarie. Si contesta, a seguire, la ritenuta incapienza della cessionaria rispetto al pagamento del prezzo pattuito, mentre risultano ignorate le circostanze riferite dal perito in merito al progetto di sfruttamento del marchio di [OSCURATO:PERSONA] e illogicamente valorizzate l'omessa iniziativa di recupero del prezzo, a fronte della sopravvenuta fusione societaria e degli effetti dalla stessa operazione dispiegati, nonché la mancata richiesta di garanzie a [OSCURATO:PERSONA], giustificata dall'essere tutte le società coinvolte orbitanti nel medesimo gruppo. 72.1.7. Con il settimo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta natura fittizia della cessione del marchio. Premesso che l'appostazione di siffatta operazione in bilancio è stata attratta nella contestazione di cui al capo 1), lett. d), in relazione all'anno di esercizio 2012- 2013, evidenzia il ricorrente la violazione delle norme evocate, posto che la cessione del marchio è condotta contenuta nell'editto accusatorio solo al capo 3); questione già posta in appello dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], estensibile al ricorrente ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. e rimasta immotivatamente disattesa nella sentenza impugnata. 2.1.8. Con l'ottavo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla cessione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del contratto di utilizzo degli spazi pubblicitari stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] e GS Sport. Anche al riguardo, si contesta il contrario avviso della Corte di merito rispetto alle conclusioni peritali in ordine alla fittizietà dell'operazione, ritenuta apoditticamente, nonostante l'accesso all'integrale piattaforma probatoria sulla quale l'esperto aveva reso una valutazione di fondatezza strategica dell'iniziativa e senza il supporto di altri esiti istruttori. Il riferimento alla fittizietà della fattura n. 240/10 non si confronta - ad avviso del ricorrente - con le spiegazioni fornite dal consulente di parte che, alla luce della documentazione in atti, e in particolare della missiva del 16 ottobre 2014, ha concluso per l'effettività del negozio, né con il pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], della fattura n. 100/2013. 2.1.9. Il nono motivo contesta la motivazione e prospetta violazione di legge in merito all'individuazione dell'insorgenza del dissesto, individuata - difformemente da quanto opinato dal perito - nella sentenza impugnata nell'epoca di cessione del marchio e dei diritti sportivi, deliberata nella seduta del 19 marzo 2013. Anche al riguardo, si stigmatizza l'impropria riconduzione ad un approccio di tipo contabile a cui si sarebbe limitato il perito, in tal modo contraddicendosi la stessa necessità della formulazione del quesito, oltre all'indebita declinazione di una valutazione che elude anche le conclusioni del consulente della curatela che, sino alla stagione calcistica 2014-2015, aveva ravvisato le condizioni per garantire il mantenimento della continuità aziendale. Allo stesso modo, l'aver reputato che il patrimonio netto consolidato della controllante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. fosse negativo al 30 giugno 2013 rivela l'illogico fraintendimento della funzione e della valenza del bilancio consolidato, che aggrega i dati patrimoniali e reddituali della capogruppo e delle sue partecipate, eliminando le operazioni infragruppo. Manifestamente illogica è, ancora, ad avviso del ricorrente la valorizzazione, anche sul punto, delle 8dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e l'affermazione del prelievo dalle casse della fallita di oltre cinque milioni di euro da parte della capogruppo. 2.1.10. Con il decimo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza eziologica nella decozione di [OSCURATO:PERSONA] di tutti i bilanci antecedenti a quello in cui si è determinato il dissesto. La sentenza impugnata ha ricondotto tutte le condotte tanto alla causazione del dissesto che al suo aggravamento, senza circostanziarne in alcun modo l'efficienza causale. 2.1.11. L'undicesimo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 1) in correlazione alla motivazione dell'assoluzione assunta nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne il bilancio chiuso al 30 giugno 2014. Premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano chiamati a rispondere solo del predetto segmento della contestazione e che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, con la medesima motivazione, per il bilancio indicato, la sentenza impugnata - pur richiamando la formula liberatoria "per non aver commesso il fatto", ha sostanzialmente ritenuto che l'ultimo bilancio non avesse aggravato il dissesto, stante la prossimità della sua approvazione rispetto alla richiesta di fallimento avanzata dal Pubblico ministero, in tal modo formulando un enunciato che si pone in termini di insanabile e manifesta contraddizione logica con la ratio decidendi posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. 2.1.12. Con il dodicesimo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale sub 10), relativa all'operazione di calciomercato intercorsa tra il Parma ed il Siena nel 2014, avente ad oggetto la cessione dei D.P.S. dei calciatori Galuppo e Brando, ricostruita nelle scritture contabili in maniera difforme rispetto alla modulistica rinvenuta dai consulenti della Curatela, per avere la Corte di merito affermato, in modo apodittico, che i moduli compulsati dai consulenti fossero corrispondenti a quelli depositati presso [OSCURATO:PERSONA], dove alcun accertamento risulta essere stato svolto. Mentre la richiesta di verifica presso gli organi di giustizia sportiva non è stata ammessa, non è stato parimenti disconosciuto il modulo allegato alla consulenza di parte, prodotto dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], che introduce un principio di prova contraria all'assunto accusatorio, né risulta confutata la valenza, sul piano probatorio, da assegnare all'esito della verifica effettuata da COVISOC nel settembre 2014 nei confronti di Parma, conclusasi senza rilievi. 9a 2.1.13. Il tredicesimo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena base, commisurata in cinque anni e sei mesi di reclusione, avendo la Corte d'appello respinto il gravame svolto sul punto travisando le circostanze reputate ostative ad una flessione della cornice sanzionatoria. 2.2. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], si articolano undici motivi, ai quali si premette la trascrizione dei quesiti formulati al perito, nominato dalla Corte ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., e si argomenta, introduttivamente, un profilo di contraddittorietà laddove il giudice di secondo grado ha, da un lato, reputato indispensabile il disposto accertamento tecnico e, dall'altro, ne ha solo parzialmente recepito le conclusioni, svalutandone la portata o confinandole, arbitrariamente, a una rilevanza meramente aziendalistica, pur avendo il perito svolto l'incarico alla stregua dell'intero incarto processuale. 2.2.1. I primi nove motivi sviluppano censure in termini sostanzialmente sovrapponibili agli analoghi motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sopra compendiati ai §§ da 2.1.1. a 2.1.9. 2.2.2. Con il decimo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui al capo 1), limitatamente all'addebito sub d), relativo al bilancio d'esercizio 10 luglio 2012-30 giugno 2013, nonché riguardo alla distrazione del marchio di cui al capo 3). Richiamato l'epilogo decisorio liberatorio reso nei confronti dell'imputato in relazione ai bilanci relativi agli esercizi 2010-2012 e, quanto all'anno 2014, per difetto di prova in ordine all'aggravamento del dissesto, evidenzia il ricorrente - quanto alla residua imputazione relativa al bilancio approvato per l'esercizio 2012-2013 per la quale la sentenza di condanna di primo grado è stata confermata - come la Corte d'appello abbia ravvisato un quadro di "assai probabile fraudolenza, tale da attivare i doverosi compiti dei consiglieri senza delega", quantomeno in relazione alla cessione del marchio, in tal guisa enucleando i segnali d'allarme sui quali è stata fondata l'omessa attivazione dei doverosi compiti di verifica dei consiglieri senza delega in via illogica e congetturale, poiché la correttezza e liceità della cessione del marchio, lungi dal mostrare evidenti indici di fraudolenza, è stata esclusa dal Tribunale delle imprese di Bologna nell'ambito del procedimento cautelare promosso dalla curatela, oltre che dai consulenti tecnici di parte e dallo stesso perito nominato dalla Corte. 2.2.3. L'undicesimo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena base, commisurata in quattro anni di reclusione, avendo la Corte d'appello giustificato la cornice sanzionatoria, pur all'esito del ridimensionamento dei fatti, richiamando circostanze che la stessa ha negato, ovverola durata della condotta illecita e la partecipazione ad un consistente numero di iniziative; così come l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, confermato in termini di equivalenza, tradisce le medesime aporie, nella parte in cui valorizza "l'intensità del dolo, connotato da una persistenza e da una reiterazione delle condotte falsificatorie", parimenti escluse nella medesima sentenza. 2.3. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con unico atto a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si articolano otto motivi. 2.3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., anche con riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost e all'art. 7 CEDU, nonché inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in riferimento al capo 1), lett. d), n. 4 della rubrica. Un primo punto deduce violazione del divieto di reformatio in pejus per avere la Corte d'appello affermato - in assenza d'impugnazione del pubblico ministero - la responsabilità dell'imputato per l'addebito di falsità del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2013; fatto per il quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto in primo grado. Con un secondo argomento, si eccepisce nullità della sentenza nella parte in cui la Corte di merito ha rivalutato la responsabilità dell'imputato in relazione all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2013 alla stregua di una differente ed antecedente condotta di natura omissiva ed atipica, pur essendo, a quella data, [OSCURATO:PERSONA] ormai dimissionario. 2.3.2. Il secondo motivo prospetta violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per essere rimasto il ricorrente estraneo alla falsificazione contestata ed all'esposizione delle plusvalenze in bilancio. Al riguardo, la Corte di merito ha esteso all'imputato la riferibilità del dissesto, senza confrontarsi con l'estraneità del medesimo alla condotta tipica di falsificazione e senza ricostruirne l'elemento psicologico. 2.3.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio della motivazione in riferimento alla partecipazione dell'imputato alla seduta del Consiglio d'amministrazione del 26 giugno 2013, dalla quale la Corte di merito ha ritratto la conoscenza degli indicatori di fraudolenza dell'operazione, ritenuta fittizia, di cessione a [OSCURATO:PERSONA] del contratto stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]. Si evidenzia, sul punto, come l'ordine del giorno di siffatta seduta non contemplasse la richiamata operazione, già deliberata nella precedente adunanza del 19 giugno, bensì la cessione del marchio, con conseguente travisamento dei segnali d'allarme che avrebbero dovuto indirizzare l'agire informato del ricorrente. 112.3.4. Il quarto motivo deduce analoga censura nella parte in cui la sentenza impugnata si discosta dagli esiti della disposta perizia in ordine all'individuazione dell'epoca di insorgenza del dissesto. 2.3.5. Il quinto motivo prospetta violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di bancarotta patrimoniale sub 3), in considerazione dell'assenza dell'imputato all'assemblea del 19 giugno 2013 in cui siffatta operazione fu deliberata, rivelandosi irragionevole il divisamento della Corte d'appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto assumere, ex post, le iniziative di cui all'art. 2381 cod. civ. Nel resto, il motivo contesta la stessa natura distrattiva dell'operazione, ritenuta in via meramente retrospettiva. 2.3.6. Il sesto motivo si indirizza a contestare la motivazione resa sul diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, per essere rimaste ignorate le ragioni di gravame svolte sul punto, mentre il settimo motivo censura la medesima statuizione sotto il versante della violazione di legge. 2.3.7. L'ottavo motivo contesta l'esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, fondato sull'arbitraria valutazione in malam partem dell'esercizio di prerogative difensive nel processo. 2.4. Con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con unico atto a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si articolano otto motivi. 2.4.1. Il primo motivo prospetta violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento agli artt. 2621 cod. civ., 223, comma secondo, n. 1, legge fall., 40 e ss. cod. pen., 220, 530 e 533 cod. proc. pen. Si argomenta, al riguardo, sulla valenza della perizia rispetto al libero convincimento del giudice in generale e, con specifico riferimento all'odierna regiudicanda, si evidenziano le argomentate conclusioni del perito, rese all'esito della disamina dell'integrale piattaforma probatoria, e si evidenziano profili di irragionevolezza della decisione impugnata per essersi la Corte di merito dissociata dagli esiti rappresentati dall'esperto, in termini riconducibili alle censure già illustrate nei paragrafi precedenti. 2.4.2. Con il secondo motivo, si contesta la valutazione d'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si stigmatizza l'elusione delle correlative censure proposte con il gravame, orientate ad evidenziare profili di criticità proprio in riferimento al ruolo attribuito al ricorrente dal dichiarante. 122.4.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale sub 3). Oltre ad argomentare riguardo la natura distrattiva della cessione del marchio, ripercorrendo temi già illustrati nei ricorsi dei coimputati, si contesta il punto della sentenza che ha reputato non devoluto con il gravame il tema dell'elemento soggettivo, invece puntualmente contrastato con l'appello attraverso la richiesta d'assoluzione "per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato". 2.4.4. Il quarto motivo contesta l'affermazione di responsabilità in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sub 7). Si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta natura distrattiva del prelevamento dalle casse sociali della somma di circa 113.000,00 euro, trattandosi di anticipazione per crediti da lavoro vantati dall'imputato in qualità di dipendente, in linea con analoghe operazioni precedenti, costantemente compensate mediante rifatturazione, nonché con la previsione di cui all'art. 56 legge fall.; questioni proposte con l'appello e rimaste inevase. 2.4.5. Con il quinto motivo, si contesta l'omessa qualificazione del fatto sub 7) nella fattispecie di cui all'art. 216, comma terzo, I. f., in linea con i più recenti orientamenti di legittimità, vantando l'imputato un credito certo e determinato, tutelabile ex art. 2389 cod. civ. 2.4.6. Il sesto motivo deduce analoga censura in relazione al delitto sub 10), secondo la linea già illustrata riguardo la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.7. Con il settimo motivo, si illustra la violazione dell'art. 15 cod. pen. in riferimento ai medesimi fatti contestati ai capi 10) ed 1), e si richiede a questa Corte di risolvere la questione del se possa ritenersi ammissibile il concorso tra il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio ex art. 223, comma 2, n. 1 I.f. in relazione all'art. 2621 cod. civ. e quello di bancarotta documentale ex art. 216, comma 1, n. 1 I.f. quando - come nel caso all'odierno vaglio - l'oggetto della falsificazione cada sullo stesso dato che, prima, sia stato falsamente rappresentato nelle scritture contabili e, successivamente, in conseguenza della sua rilevazione e appostazione in bilancio, integrando la fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. e concorrendo a cagionare il dissesto, sia altresì punibile a norma dell'art. 223, comma 2, n. 1 I.f., ovvero se in tali casi, in cui la prima condotta di alterazione delle scritture contabili risulti strumentale alla realizzazione della falsa comunicazione sociale rivelatasi eziologicamente efficiente per la produzione del dissesto, la falsificazione delle scritture contabili, ancorché sussumibile all'art. 216, comma 1, n. 1 I.f., debba ritenersi consunta, ex art. 15 cod. pen., nella fattispecie della bancarotta impropria da reato societario, nell'ambito della quale la falsificazione delle scritture si inserisce, 13restando assorbita, in una naturale progressione criminosa, nella fattispecie della bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio che esaurisce l'intero disvalore, oggettivo e soggettivo, del fatto. 2.4.8. L'ottavo motivo contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, il diniego d'applicazione delle attenuanti generiche, l'incremento disposto ai sensi dell'art. 219 I. fall. 2.5. Con il ricorso, proposto congiuntamente dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si articolano otto motivi. 2.5.1. Con il primo motivo, declinato in punti, si deduce vizio della motivazione con riguardo al concorso omissivo dei componenti del collegio sindacale. Un primo argomento evidenzia plurimi profili di illogicità e contraddittorietà, intrinseca ed estrinseca, della motivazione nelle parti in cui la sentenza impugnata si discosta dalle conclusioni della perizia disposta, per esplicitate necessità decisorie, dalla Corte d'appello. Le censure si dipanano secondo una linea sostanzialmente riconducibile alle analoghe doglianze sopra illustrate. Con un secondo punto, si stigmatizza il radicale difetto d'analisi soggettiva delle posizioni dei sindaci, rimaste meramente accennate e secondo un'opzione di metodo dispersiva, che frammenta la relativa motivazione e si avvale di rinvii a posizioni e imputazioni diverse, senza dedicare ai profili caratteristici della responsabilità dei componenti del Collegio sindacale un'adeguata disamina, incorrendo: - in contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità e mancanza di motivazione, nella parte in cui omette la dimostrazione dell'effettiva conoscenza dei segnali d'allarme ai quali correlare gli obblighi impeditivi; - in difetto assoluto di motivazione riguardo al giudizio controfattuale di idoneità delle condotte, doverose ed omesse, ad impedire l'evento; - in mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte dedicata alla copertura soggettiva, ponendo a carico degli imputati un improprio onere di discolpa e trascurando le note d'udienza depositate dalla difesa nell'interesse dei ricorrenti. Un terzo argomento attinge l'irragionevole esito decisorio differenziato che ha visto l'assoluzione di alcuni amministratori senza delega e la conferma della condanna dei ricorrenti, senza esplicitare compiutamente i criteri adottati. 2.5.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui al capo 1), ascritto, in estensione, ai ricorrenti al capo 2). 14L'andamento della censura ripercorre, nella parte generale (punti 2.2, 2.3, 2.5, 2.6.), analoghe doglianze svolte nell'interesse dei coimputati. Il punto 2.4. contesta, invece, il tema del superamento delle soglie di punibilità previste dall'art. 2621 cod. civ., recepite dalle conclusioni peritali in relazione alle voci di bilancio attinenti a svalutazioni ed accordi di rinegoziazione e, invece, induttivamente ritenute dalla Corte d'appello con riguardo alle plusvalenze fittizie da cessioni incrociate mediante il mero riferimento ad "ordini di grandezza". 2.5.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui al capo 3), ascritto, in estensione, ai ricorrenti al capo 4). Anche al riguardo, gli argomenti dei ricorrenti si allineano alle censure svolte dai coimputati già richiamate. 2.5.4. Il quarto motivo prospetta vizio della motivazione, nella parte in cui definisce la posizione di garanzia dei sindaci ed individua i "poteri impeditivi" di cui avrebbero omesso l'attivazione, e denuncia violazione della legge penale. Ricostruite le coordinate del concorso omissivo ex art. 40, comma secondo, cod. pen., denunciano i ricorrenti: - l'omessa enunciazione della fonte della posizione di garanzia, essendosi limitata la Corte di merito a richiamare la sentenza di primo grado, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione; - la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'individuazione dell'obbligo di attivarsi in relazione alla cessione del contratto [OSCURATO:SOCIETA]. Una censura ad hoc è rivolta al punto della sentenza relativo ai rapporti tra Collegio sindacale e società di revisione, ricostruiti dalla Corte d'appello in aperto contrasto con i dati normativi che fonda(va)no i due distinti organi di controllo, con le norme di comportamento di settore e con l'orientamento consolidato di legittimità (Sez. 5, n. 23175 del 28 maggio 2025; Sez. 5, n. 47900 del 13 ottobre 2023). 2.5.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di inequivoci segnali di allarme che avrebbero dovuto attivare i poteri di intervento impeditivi dell'evento quanto al capo 4) della rubrica. Richiamando i principi enunciati da questa Corte in tema di responsabilità dei sindaci a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, 29 marzo 2023, n. 33782), evidenzia la difesa ricorrente come la Corte di merito abbia omesso in toto di motivare al riguardo, richiamando la sentenza di primo grado 15che si era limitata a predicare la conoscibilità di una crescente difficoltà finanziaria della fallita da parte dei sindaci. Quanto alla cessione del contratto [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di merito si sarebbe limitata a stigmatizzare il fatto che i ricorrenti non avessero richiesto informazioni, richiamando, in via generale e per i residui falsi in bilancio, il "quadro di probabile fraudolenza", che avrebbe dovuto indurre i medesimi a verificare la corrispondenza della situazione contabile con quella reale. 2.5.6. Con il sesto motivo, si articola analoga censura in riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra le condotte doverose omesse e la causazione dell'evento quanto all'imputazione sub 4). Si contesta l'omissione del necessario giudizio controfattuale, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 28848; Sez. 5, 29 marzo 2023, n. 33782) che impone la verifica del se, qualora le attività che si assumono omesse fossero state poste in essere, l'evento del reato - vale a dire l'aggravamento del dissesto - si sarebbe ugualmente verificato, in relazione alla cessione del marchio e del contratto [OSCURATO:SOCIETA]; nel resto, si denuncia motivazione apparente laddove la Corte ha, apoditticamente, assunto che l'esercizio dei poteri impeditivi avrebbe scongiurato il dissesto, finendo con il risolvere la responsabilità concorsuale nella mera posizione di garanzia. 2.5.7. Il settimo motivo investe la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Nel quadro dei criteri discretivi del dolo rispetto alla colpa, e richiamata la natura essenzialmente dolosa della responsabilità concorsuale, si denuncia mancanza di motivazione su tutti i segmenti fattuali per i quali è intervenuta condanna. 2.5.8. L'ottavo motivo prospetta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento: al diniego di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., pur a fronte della transazione intervenuta con la curatela; all'esito, in termini di equivalenza, del giudizio di comparazione tra circostanze; alla determinazione della pena base. 3. Con memoria depositata e comunicata alle parti, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte ha anticipato le conclusioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni proposte dai residui ricorrenti. 4. Il 23 febbraio 2026, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 165. Il 20 febbraio, l'[OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria, corredata di motivi nuovi a sostegno del ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente all'imputazione di cui al capo 7), che deve essere riqualificata ai sensi dell'art. 216, comma terzo, legge fall. e dichiarata estinta per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio del relativo capo. Sono altresì fondati, nei limiti di seguito precisati, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento con rinvio in relazione alle imputazioni di bancarotta impropria da falso in bilancio e, quanto alla bancarotta patrimoniale, limitatamente alla verifica della riferibilità concorsuale delle condotte ai medesimi. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati limitatamente alle imputazioni di bancarotta impropria di cui al capo 1) e di bancarotta documentale di cui al capo 10). Nel resto, le impugnazioni sono infondate. I. Sapere scientifico e libero convincimento del giudice. 1. Nell'affrontare le questioni proposte nei ricorsi, va preliminarmente esaminato il tema - che attraversa, con diverse accentuazioni, gran parte delle censure - del rapporto tra sapere scientifico e libero convincimento del giudice, in considerazione del conferimento, in appello, di una perizia economico-aziendalistica e contabile, dalle cui conclusioni la Corte di merito ha, in parte, dissentito. 1.1. Alla luce dei rilievi difensivi svolti con il gravame, la Corte d'appello di Bologna ha formulato al perito i seguenti quesiti: «Premesso: che la sentenza impugnata assume a fondamento determinante della decisione l'analisi e l'interpretazione dei profili economico-aziendali relativi a talune operazioni poste in essere nell'ambito della gestione della società [OSCURATO:PERSONA] FC; che la valutazione espressa dal primo [OSCURATO:PERSONA] sugli aspetti economico-aziendali di tali operazioni risulta aver tratto spunto dalle risultanze degli elaborati tecnici prodotti in giudizio dai consulenti della pubblica accusa e da quelli delle difese; 17che nei predetti elaborati vengono svolte, su taluni aspetti peculiari, tesi contrapposte nelle quali si evidenzia un dissenso tecnico la cui soluzione richiede il supporto di specifiche competenze tecnico-aziendalistiche; che la circostanza è evidenziata nelle istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate nell'interesse degli appellanti, compendiate nell'ordinanza emessa dalla Corte in data 25 ottobre 2022; che a tale fine si rende necessario dare corso ad un accertamento tecnico da svolgere mediante una perizia che risolva e chiarisca le differenti prospettazioni svolte nei sopra menzionati elaborati tecnici; svolga il perito, sulla base della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio fra le parti che nello svolgimento dei propri lavori avrà cura di assicurare, un'analisi critica delle contrapposte tesi sviluppate nelle consulenze tecniche dei CCTT dei PM e dei CCTT delle difese degli imputati prese in esame nella sentenza di primo grado emessa in data 22 luglio 2020 dal G.U.P. presso il Tribunale di Parma, al fine di esprimere il suo motivato parere, tenuto conto dei peculiari caratteri della gestione delle società calcistiche professionistiche; 1. sulla natura delle attività di compravendita, permuta, compartecipazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori (nel seguito, D.P.S.) che si svolgono tipicamente nell'ambito del cosiddetto "mercato calcistico", precisandone in particolare la collocabilità nell'area della gestione caratteristica o in quella della gestione straordinaria delle società professionistiche; 2. sulle conseguenti modalità di rappresentazione in bilancio secondo corretti principi contabili, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico del D.P.S. conseguenti alle predette operazioni, nelle diverse fattispecie riscontrate nelle vicende che hanno interessato il [OSCURATO:PERSONA] FC; 3. sulla corretta rappresentazione nei bilanci del [OSCURATO:PERSONA] FC relativi agli esercizi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 degli accordi di rinegoziazione dei contratti stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] FC con i propri calciatori che regolamentano la remunerazione delle prestazioni sportive di questi ultimi; 4. sulla fondatezza economico-aziendale della cessione dalla società [OSCURATO:PERSONA] FC alla società [OSCURATO:PERSONA] del marchio "[OSCURATO:PERSONA]"; 5. sulla fondatezza economico-aziendale della cessione dalla società [OSCURATO:PERSONA] FC alla società [OSCURATO:PERSONA] dei diritti relativi al rapporto contrattuale di sponsorizzazione sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]. Il perito, tenuto conto degli accertamenti di cui sopra, sempre sulla base della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio fra le parti, inoltre: 186. individui - separatamente per ciascuno degli esercizi oggetto di valutazione - le operazioni per le quali non vi sia stata corretta modalità di rappresentazione nei bilanci del [OSCURATO:PERSONA] FC, e quali siano le conseguenti variazioni dei risultati economici di esercizio, e quelle del patrimonio netto, anche al fine della rilevazione del superamento delle soglie di rilevanza; 7. premessa l'illustrazione delle differenze tra perdita della continuità aziendale e dissesto ai sensi dell'art. 223 legge fall., dica in quali momenti della vita della società [OSCURATO:PERSONA] FC i due eventi si siano verificati; 8. riferisca sul nesso di causalità tra le asserite false comunicazioni sociali e l'aggravamento del dissesto della società [OSCURATO:PERSONA] FC.». All'esito dell'esame del perito nel contraddittorio tra le parti, la Corte d'appello ha delineato le linee di metodo seguite nella valutazione delle conclusioni peritali, rivendicando l'autonoma valutazione degli elementi di prova considerati dall'ausiliario, nel contesto della più ampia base cognitiva costituita dagli elementi dichiarativi e documentali acquisiti al processo. Ha, quindi, disaminato gli elementi costitutivi dei delitti in contestazione riportando le conclusioni peritali sui relativi punti e le ragioni alla cui stregua le stesse sono state reputate condivisibili, o meno, alla luce degli elementi probatori acquisiti. Siffatta opzione di metodo è stata contestata nei ricorsi, alla stregua della ritenuta coincidenza tra il materiale cognitivo, integralmente rimesso all'esame del perito, e quello reso disponibile alla valutazione giudiziale, enucleando articolati profili di nullità della sentenza impugnata. Tanto impone, in premessa, di delineare il rapporto tra esiti della perizia e valutazione giudiziale. 1.2. Nel sistema processuale, il principio del libero convincimento del giudice, scolpito nell'art. 192 cod. proc. pen., non si traduce in un potere valutativo illimitato, ma in un criterio di giudizio razionale, fondato sulle regole della logica, della scienza e dell'esperienza. Nella delineata prospettiva, la perizia non è prova legale e non vincola il giudice; tuttavia, quando introduce nel processo un sapere specialistico reputato necessario ai fini della decisione, il suo eventuale superamento richiede una motivazione effettiva e non meramente assertiva. Il rapporto tra libero convincimento e prova scientifica, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, impone al giudice di verificare l'affidabilità metodologica del sapere tecnico, la coerenza delle inferenze e la loro capacità di spiegare il fatto oggetto di prova. In tale prospettiva si collocano Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03, e Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138 - 222139, che hanno segnato il passaggio da un recepinnentomeramente fiduciario del sapere esperto ad un controllo razionale della sua affidabilità e falsificabilità. L'apporto specialistico resta, tuttavia, confinato alle valutazioni tecniche: non spetta al perito identificare gli elementi costitutivi del reato, né stabilire la rilevanza penale dei fatti sottoposti alla verifica tecnica, essendo siffatte prerogative rimesse all'esclusivo apprezzamento del giudice, che resta titolare della valutazione complessiva del compendio probatorio e della sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice. In tale cornice, secondo il costante orientamento di legittimità, l'apprezzamento dell'elaborato peritale costituisce giudizio di fatto, incensurabile se logicamente e congruamente motivato; il giudice può aderire alle conclusioni del perito, anche richiamandone il percorso argomentativo, purché dimostri di avere criticamente valutato l'elaborato e le contrarie deduzioni dei consulenti di parte. L'omesso esame analitico di ogni deduzione difensiva non integra, di per sé, vizio di motivazione, quando la decisione dia conto, in modo coerente, delle ragioni dell'adesione al sapere tecnico prescelto (Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866). Diverso, e più penetrante, è l'onere motivazionale quando il giudice intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio. In tal caso, egli deve illustrare in modo accurato le ragioni del dissenso, indicando gli elementi fattuali o metodologici che impongono di superare l'elaborato e dando conto della correttezza del proprio approccio al sapere tecnico-scientifico (Sez. 4, Lucido, n. 17653 del 09/04/2026, Rv. 289996 - 01; Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, Pg. In proc. Minichini, Rv. 267567). Lo stesso principio è stato, di recente, ribadito in tema di valutazione di perizie e consulenze contrapposte: in tali casi, compete al giudice, previa verifica dell'affidabilità metodologica e dell'integrità delle informazioni tecniche disponibili, stabilire se possa pervenirsi a una soluzione processualmente affidabile o se, all'esito dell'analisi delle ipotesi prospettate, non sia possibile raggiungere una conclusione in termini di certezza processuale (Sez. 5, n. 24725 del 18/02/2025, Bonino, Rv. 288368 - 01), giacché la regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria (Sez. 3, n. 15444 del 15/03/2023, Leone, Rv. 284364 - 01). Ne consegue che il giudice resta peritus peritorum, ma siffatta formula non autorizza la sostituzione del sapere tecnico con valutazioni intuitive o con mere preferenze probatorie. Il dissenso deve, invece, confrontarsi con il metodo seguito dall'esperto, con i dati posti a fondamento dell'elaborato e con il percorso inferenziale 20che conduce alle conclusioni, indicando, se del caso, gli errori di percezione dei dati, le aporie metodologiche o gli elementi probatori ulteriori idonei a superare il risultato tecnico. 1.3. Nel quadro così delineato, le corali censure proposte nei ricorsi non sono fondate nella parte in cui assumono, in via di principio, che la ritenuta necessità della perizia, disposta dalla Corte d'appello, avesse consunto o compresso il potere valutativo del giudice, imponendogli il recepimento integrale delle conclusioni dell'ausiliario. La disposta rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. rende palese come il giudice di secondo grado avesse reputato necessario acquisire un sapere specialistico, terzo ed imparziale, per sciogliere il dissenso tecnico emerso dagli atti, ma non vale a mutare la natura della perizia, che resta strumento probatorio soggetto a libera valutazione e le cui conclusioni non possono assurgere a parametri vincolanti del decisum. Ne deriva che la Corte territoriale ben poteva, in linea di principio, recepire solo in parte le conclusioni del perito, ovvero disattenderle, sempre che il dissenso risultasse sorretto da una motivazione effettiva, non meramente assertiva, e criticamente confrontata con il percorso tecnico sviluppato nell'elaborato e illustrato nel contraddittorio delle parti. È, nondimeno, sul terreno dell'applicazione concreta di siffatta regola di giudizio che le doglianze difensive colgono, in parte, nel segno. Proprio perché la Corte d'appello ha reputato indispensabile l'accertamento peritale al fine di chiarire i profili economico-aziendali e contabili sottesi alle operazioni contestate, rimasti irrisolti nel dialettico confronto delle tesi antagoniste, il successivo e selettivo discostamento dalle relative conclusioni postula un onere motivazionale particolarmente rigoroso, tanto più in presenza di un elaborato formatosi nel contraddittorio tra le parti, costruito sulla documentazione processuale e specificamente orientato ai quesiti reputati decisivi ai fini del giudizio. Sotto tale profilo, non è sufficiente affermare, in termini generali, che il giudice conserva una base cognitiva più ampia di quella utilizzata dal perito, né richiamare in modo indistinto il compendio delle prove dichiarative e documentali acquisite. Il dissenso esige, invece, che siano individuati con puntualità gli specifici dati fattuali trascurati o erroneamente percepiti dal perito, le ragioni per cui gli apporti dichiarativi o documentali siano idonei a infirmare le inferenze tecniche dell'elaborato, il segmento del ragionamento peritale reputato non condivisibile e il diverso itinerario logico seguito dal giudice. 214 È in questa prospettiva che devono essere esaminate le singole censure: non è in discussione il potere del giudice di merito di discostarsi, anche in parte, dalle conclusioni del perito, ma la tenuta argomentativa delle ragioni addotte per sostenerlo nei diversi segmenti contestati. IL Il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio. 2. L'esito del processo — che ha condotto il Collegio ad adottare una pronuncia di annullamento con rinvio relativamente al capo 1) in relazione a tutti gli imputati - consente di incentrare la disamina sulle questioni, devolute con i ricorsi, aventi portata decisiva, rimanendo superate o assorbite le ulteriori doglianze relative al medesimo capo. In tale prospettiva, occorre muovere da un sintetico inquadramento del delitto di bancarotta societaria per poi esaminare la condotta che, in concreto, i giudici di merito hanno addebitato agli imputati. Si rende necessario, sin d'ora, anteporre alcune precisazioni sui limiti temporali e oggettivi della regiudicanda all'odierno vaglio, poiché i fatti-reato si collocano nella formulazione dei reati societari antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 69 del 2015 e riguardano una società non quotata in borsa. 2.1. La bancarotta societaria. 2.1.1. L'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall. punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, ponendo in essere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. Viene in rilievo un reato proprio, non esclusivo, o a "soggettività ristretta", secondo un modello comune alla gran parte dei reati fallimentari, che richiede la partecipazione di almeno un agente rientrante nelle categorie declinate dalla norma. Secondo il paradigma generale delineato dall'art. 110 cod. pen., anche l'extraneus può concorrere nel reato con il soggetto qualificato, laddove apporti un consapevole contributo morale (sotto forma di istigazione, determinazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) o materiale (predisposizione del bilancio falso) alla consumazione dell'illecito, in presenza della necessaria componente soggettiva. I reati societari specificamente indicati — i quali, a loro volta, sono reati propri (nella specie rileva quello di cui all'art. 2621 cod. civ.) — rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta in esame (Sez. 5, n. 37264 del 19/06/2023, Austa, n.m.), in quanto i fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della societànon costituiscono un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (Sez. 5, n. 15062 del 02/03/2011, Siri, Rv. 250092). Il reato societario deve perfezionarsi in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. I reati societari sono, invero, richiamati in tutti i loro elementi identitari, anche psicologici, come definiti dal codice civile: per "fatti" deve intendersi la "tipicità" del reato, vale a dire l'insieme degli elementi fattuali descritti dal legislatore nell'ambito di una singola disposizione incriminatrice, all'interno della quale, dunque, trova posto anche il dolo (Sez. 5 n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, in motivazione; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268672 - 01). Si tratta, infine, di reato di evento, nel senso che - a differenza delle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma dell'art. 223 legge fall., che configurano reati di pericolo — nella fattispecie in rassegna il dissesto è evento del reato che, come tale, deve essere causalmente ricollegato ai reati presupposti e investito del necessario elemento soggettivo. 2.1.2. Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veritieri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire, quindi, la prosecuzione dell'attività di impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di siffatta fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra le altre Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759; Sez. 5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537). Sotto il profilo soggettivo, si è affermato come, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (tra le altre Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449; Sez. 5, n. 10160 del 13/02/2024, Scalia, Rv. 286119 - 01); in particolare, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi nei termini appena precisati, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558 - 03). 23E si è evidenziato come il pregiudizio interessato dal dolo del reato fallimentare «non sempre coincide con la volontà di danno supposto dalla norma penal/societaria, sicché non necessariamente la dimostrazione del dolo specifico del reato societario esaurisce l'onere probatorio sul momento soggettivo della bancarotta di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fa/I.» (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, in motivazione). 2.2. Le contestazioni oggetto del capo 1). 2.2.1. Al capo 1) della rubrica sono stati contestati agli imputati plurimi fatti di falso in bilancio, relativi agli anni 2010-2014, orientati, in tesi, a garantire la continuità aziendale, pur in assenza del progressivo venir meno dei requisiti economico-patrimoniali di [OSCURATO:SOCIETA], cagionandone il dissesto, essenzialmente riconducibili alle seguenti categorie: - esposizione dolosa di plusvalenze fittizie, derivanti dalla compravendita di calciatori a valori superiori a quelli di mercato; - iscrizione nell'esercizio di bilancio successivo di minusvalenze, derivanti dal minor valore realizzato al momento della cessione di un calciatore rispetto a quello al quale quel giocatore era stato acquistato o dalla risoluzione, a costo zero, della compartecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] su giocatore ceduto ad altra squadra, in violazione del principio di competenza; - iscrizione nell'esercizio di bilancio successivo, piuttosto che in quello di competenza, di costi relativi ad emolumenti già maturati nell'esercizio precedente. Trattasi di politiche di bilancio, essenzialmente incentrate sulla manipolazione dei valori di compravendita dei diritti sportivi (D.P.S.), atte a generare fittizie plusvalenze o l'imputazione ad esercizi successivi di minusvalenze già generate, finalizzate all'occultamento di un progressivo stato di insolvenza, culminato nel fallimento. Al medesimo capo 1) è stata contestata la cessione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei diritti relativi al rapporto contrattuale di sponsorizzazione sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., operazione ritenuta funzionale all'iscrizione in bilancio dei relativi crediti e delle correlate plusvalenze. L'affermazione di responsabilità degli imputati, statuita in primo grado, è stata fondata sugli esiti del contraddittorio dei consulenti delle parti, letti alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha ricondotto le predette fittizie appostazioni ad un unitario disegno illecito - concordato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - volto a dissimulare le perdite e a procrastinare le conseguenti determinazioni, nei termini imposti dalla legge. 242.2.2. Investita dei gravami degli imputati, la Corte d'appello, "in diversa composizione" rispetto al Collegio che ha assunto la decisione - come ha cura di rimarcare la sentenza impugnata - ha ritenuto assolutamente necessario procedere a perizia "economico-aziendalistica e contabile", demandando al perito di svolgere, sulla base della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio fra le parti, un'analisi critica delle contrapposte tesi sviluppate nelle consulenze tecniche dei consulenti del Pubblico Ministero e delle difese degli imputati, prese in esame nella sentenza di primo grado, al fine di esprimere motivato parere, tenuto conto dei peculiari caratteri della gestione delle società calcistiche professionistiche: 1. sulla natura delle attività di compravendita, permuta, compartecipazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori (i cc.dd. D.P.S.) che si svolgono tipicamente nell'ambito del cosiddetto "mercato calcistico", precisandone in particolare la collocabilità nell'area della gestione caratteristica o in quella della gestione straordinaria delle società professionistiche; 2. sulle conseguenti modalità di rappresentazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo economico, dei D.P.S. conseguenti alle predette operazioni, nelle diverse fattispecie riscontrate nelle vicende che hanno interessato [OSCURATO:PERSONA] FC; 3. sulla corretta rappresentazione nei bilanci del [OSCURATO:PERSONA] FC relativi agli esercizi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 degli accordi di rinegoziazione dei contratti stipulati dal [OSCURATO:PERSONA] FC con i propri calciatori, che regolamentano la remunerazione delle prestazioni sportive di questi ultimi; 4. sulla fondatezza economico-aziendale della cessione dalla società [OSCURATO:PERSONA] FC alla società [OSCURATO:PERSONA] del marchio "[OSCURATO:PERSONA]"; 5. sulla fondatezza economico-aziendale della cessione dalla società [OSCURATO:PERSONA] FC alla società [OSCURATO:PERSONA] dei diritti relativi al rapporto contrattuale di sponsorizzazione sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA], richiedendo, tra l'altro e specificamente, al perito anche di indicare, una volta illustrate le "differenze tra perdita della continuità aziendale e dissesto ai sensi dell'art. 223 legge fall.", «in quali momenti della vita della società [OSCURATO:PERSONA] FC i due eventi si siano verificati» (p. 45 sent. impugnata). Sulla base della documentazione esaminata e all'esito dell'articolato contraddittorio intervenuto con i consulenti tecnici di parte, il perito ha - in estrema sintesi - così concluso: quanto al primo quesito, concernente la natura delle attività di compravendita, permuta e compartecipazione del D.P.S., come, al di là della denominazione e della veste giuridica, l'indubbia collocazione dell'operazione descritta nell'ambito delle 25operazioni del c.d. mercato calcistico ne qualifichino la natura di operazioni rientranti nella "gestione caratteristica" delle società professionistiche; conclusione raggiunta valutando i diversi profili di natura giuridica, contabile, finanziaria e fiscale illustrati dalle parti; quanto al secondo quesito, relativo alle conseguenti modalità di rappresentazione in bilancio, in ordine alle plusvalenze da permute (rectius: compravendite incrociate senza conguaglio o con conguaglio minimo) come «le analisi tecniche rese possibili dalle evidenze documentali non fomis[sero] conferma né alla tesi accusatoria relativa alle illegittime modalità di iscrizione in bilancio dei DPS conseguenti alle operazioni censurate né a quella difensiva relativa alla correttezza delle suddette modalità di iscrizione nei bilanci del [OSCURATO:SOCIETA] dei menzionati D.P.S.»; relativamente, invece, alla svalutazione delle compartecipazioni attive detenute da [OSCURATO:SOCIETA] e delle minusvalenze derivanti dalla cessione dei relativi D.P.S. di alcuni calciatori ad altre società, che sia stato violato il principio di competenza, poiché le relative operazioni, intervenute in epoca successiva alla chiusura dei bilanci di esercizio, ma precedente a quella di approvazione del relativo progetto di bilancio, avrebbero dovuto essere imputate nel conto economico del bilancio di esercizio in chiusura; quanto al terzo quesito, relativo alle modalità di rappresentazione in bilancio degli accordi di rinegoziazione dei contratti, relativi alla regolamentazione delle remunerazioni delle prestazioni sportive, stipulati da [OSCURATO:SOCIETA] con i propri atleti, come siffatte pattuizioni andassero opportunamente classificate, con la conseguenza per cui solo il riconoscimento di nuovi premi e la rimodulazione delle scadenze di pagamento, anche sotto forma di incentivo all'esodo, intervenuti in epoca successiva alla chiusura dei bilanci di esercizio, ma precedente a quella di approvazione del relativo progetto di bilancio, avrebbero dovuto essere imputati nel conto economico del bilancio di esercizio in chiusura; quanto al sesto quesito, concernente la disamina delle operazioni per le quali non vi fosse stata corretta modalità di rappresentazione nei bilanci di [OSCURATO:SOCIETA] e quali ne siano state le conseguenti variazioni dei risultati economici di esercizio e quelle del patrimonio netto, anche al fine della rilevazione del superamento delle soglie di rilevanza, come non vi fossero elementi, dal punto di vista tecnico, idonei a valutare ex ante la fondatezza, sul piano della correttezza dell'informativa societaria, delle appostazioni relative alla cessione dei diritti sportivi e del marchio, mentre - con riferimento alle diverse operazioni già disaminate - in tutti gli esercizi considerati, le variazioni apportate al risultato economico ed al patrimonio netto superassero le due soglie previste dall'art. 2621, comma 3, cod. civ. 262.2.3. A fronte dell'articolato esito della perizia, la Corte d'appello ha senz'altro condiviso le conclusioni esposte in riferimento tanto alle operazioni di svalutazione dei D.P.S. ceduti e delle compartecipazioni risolte, quanto alle rinegoziazioni degli emolumenti rinunciati, se dipendenti da eventi certi, ritenuti riportati in bilancio in violazione del principio di competenza, respingendo le deduzioni difensive alla luce delle analitiche argomentazioni peritali, in toto recepite (ff. 55-63), sottolineando il superamento, anche solo contabile, delle soglie di punibilità previste dall'art. 2621 cod. civ. nella formulazione pro tempore vigente. Quanto, invece, al profilo relativo alle plusvalenze generate da permute o, più precisamente, da compravendite incrociate senza conguaglio o con conguaglio minimo, la Corte ha inteso superare il non liquet, espresso dal perito, richiamando gli ulteriori elementi probatori e, in particolare, le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la sentenza impugnata (ff. 64-66) riporta integralmente il passo della motivazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ricostruisce la rappresentazione delle relative operazioni, volte a incrementare fraudolentemente i ricavi attraverso la indicazione di plusvalenze fittizie, generate attraverso il meccanismo della permuta secondo valori artatamente incrementati, senza esborso alcuno e con effetti economici negativi procrastinati negli esercizi successivi. In particolare, si riportano le operazioni analizzate, consistenti in permute, con o senza conguaglio, o con conguaglio minimo, e contestuale cessione di compartecipazioni incrociate sugli atleti scambiati, a valori compensati, e se ne evidenziano gli effetti economici deteriori, anche considerato che gli atleti indicati non sarebbero stati mai effettivamente ceduti, neppure per far fronte alla crisi conseguente alle spregiudicate politiche di bilancio sistematicamente praticate. Siffatta trama argomentativa è stata, dalla Corte di merito, supportata attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che, nella qualità di direttore organizzativo di [OSCURATO:SOCIETA], risulta aver reso una analitica ricostruzione del meccanismo di elaborazione dei bilanci secondo un format - ideato da [OSCURATO:PERSONA] e condiviso dal management - volto a dissimulare le perdite mediante l'appostazione di valori di scambio del tutto esorbitanti, che avrebbero determinato costi da ammortamento, da svalutazione del credito in caso di ricorrenti compartecipazioni al 50% acquistate su calciatori ceduti, oneri da adeguamento stipendiale e costi per commissioni ai procuratori sportivi. Al riguardo, la sentenza impugnata enuncia le coordinate della valutazione d'attendibilità del dichiarante, positivamente riscontrata sia sul versante della credibilità intrinseca, che dei riscontri individualizzanti, riportandone testualmente le propalazioni rese sia nel presente 27giudizio, che davanti agli organi della giustizia sportiva, concludendo per la piena corroborazione dell'ipotesi d'accusa, non inficiata - ma, anzi, confermata - dagli esiti della decisione di proscioglimento della Sezione disciplinare del Tribunale Federale, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Da tanto, la Corte di merito ha reputato comprovato anche il superamento delle soglie di punibilità relative alle operazioni in argomento, che, implicando componenti valutative relativamente ai valori di cessione, nondimeno delineano un discostannento ben al di sopra del limite del 10%, come risulta evidente per la cessione del calciatore [OSCURATO:PERSONA], ceduto da [OSCURATO:SOCIETA] ad Ascoli FC per il valore di 3.400.000,00 euro, con determinazione di una plusvalenza pari a 3.370.000,00 euro, a fronte del valore contabile d'iscrizione del predetto atleta di soli 30.000,00 euro, mentre la stessa compartecipazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] sul calciatore - pari ad euro 1.700.000,00 al primo luglio 2014 - si risolveva al prezzo di 500,00 euro, generando una minusvalenza di quasi 1.700.000,00. Nel quadro così delineato, la Corte d'appello ha respinto le censure proposte con il gravame, ritenendo integrato l'elemento oggettivo del delitto contestato sub 1). Analoga statuizione è stata resa in riferimento all'operazione di cessione del contratto, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto i diritti di utilizzo degli spazi pubblicitari - già ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]. - afferenti alla squadra di calcio [OSCURATO:SOCIETA], ritenuta simulata perché finalizzata all'iscrizione di una plusvalenza, pari ad 8.000.000,00 di euro, in realtà mai effettivamente erogata in favore della cedente. L'operazione - deliberata dal Consiglio d'amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] il 19 giugno 2013 - è stata ricostruita (f. 120-121 sentenza impugnata) e ne è stata evidenziata, da un lato, la natura meramente figurativa della correlata plusvalenza e, dall'altro, la sostanziale antieconomicità, poiché non aveva generato alcuna utilità per la cedente. Anche al riguardo, a fronte delle conclusioni peritali, attestate sulla indisponibilità di elementi univoci circa la fittizietà della indicata plusvalenza, la Corte di merito ha valorizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla ricostruzione dei rapporti intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA] sin dal 2005 ed alla cessione del contratto in favore di [OSCURATO:PERSONA], collegandole all'atto di transazione intercorso il 10 aprile 2015 tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA] e la curatela fallimentare, confermando in tal guisa la fittizietà della cessione. 2.3. Siffatte argomentazioni, svolte in dichiarato dissenso rispetto alle conclusioni peritali, incorrono nei vizi denunciati nel quarto e nel quinto motivo di 28ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle corrispondenti censure svolte dagli altri ricorrenti. 2.3.1. In particolare, quanto alle plusvalenze derivanti dalle operazioni di permuta o, più propriamente, dalle compravendite incrociate di diritti alle prestazioni sportive senza conguaglio o con conguaglio minimo, la Corte d'appello ha inteso superare l'esito non conclusivo dell'accertamento peritale valorizzando, in via decisiva, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Tale opzione valutativa, in sé non preclusa dal principio del libero convincimento, non risulta tuttavia sorretta da un percorso argomentativo adeguato rispetto allo specifico onere motivazionale che grava sul giudice di merito, all'esito della ritenuta necessità di disporre perizia proprio per sciogliere il dissenso tecnico concernente la corretta rappresentazione in bilancio delle operazioni di mercato calcistico richiamate. La sentenza impugnata, infatti, non chiarisce per quali ragioni le propalazioni del dichiarante fossero idonee a colmare il deficit tecnico evidenziato dall'ausiliario, il quale non aveva affermato la correttezza delle appostazioni, ma aveva escluso che le evidenze documentali disponibili consentissero di confermare, con univocità, la tesi accusatoria dell'illegittima iscrizione dei valori dei D.P.S. in bilancio. In presenza di un simile esito, la Corte territoriale avrebbe dovuto distinguere il piano della descrizione del meccanismo gestionale da quello, diverso e decisivo, della verifica tecnico-contabile del valore effettivo dei diritti sportivi scambiati e della conseguente fittizietà delle plusvalenze iscritte. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] potevano, invero, senz'altro concorrere alla ricostruzione del contesto operativo, delle prassi gestionali e della consapevolezza degli organi apicali. Esse, anzi, descrivono una consolidata attività di rappresentazione artefatta dei bilanci, funzionale a dissimulare le perdite e a procrastinare le conseguenti determinazioni societarie. Siffatta ricostruzione di contesto non soddisfa, tuttavia, ex se la dimostrazione della falsità valutativa delle singole operazioni di permuta-vendita dei D.P.S., poiché, in presenza di fatti gestionali formalmente compiuti, occorreva verificare, per ciascuna operazione, se il valore attribuito ai diritti sportivi fosse privo di attendibile base economica e fosse, invece, meramente convenzionale. E tanto, a maggior ragione, in considerazione delle peculiarità delle operazioni disaminate, oggetto di specifici rilievi difensivi, volti a rimarcare come, nel mercato calcistico professionistico, le operazioni di compravendita, permuta e compartecipazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori presentino caratteristiche peculiari, poiché il valore del D.P.S. non è ricavabile da listini ufficiali o da parametri di mercato vincolanti, ma resta affidato ad una pluralità di fattori — 29età, rendimento, prospettive tecniche, durata del contratto, ingaggio, categoria, interesse sportivo della società acquirente — che rendono fisiologicamente opinabile la relativa valutazione. In siffatto contesto, le compravendite incrociate senza conguaglio, o con conguaglio minimo, possono produrre un effetto contabile immediato, consistente nell'iscrizione di plusvalenze, mentre il costo del diritto acquisito viene ammortizzato negli esercizi successivi. L'operazione, in sé, non illecita, non può essere qualificata come falsamente rappresentata per il sol fatto di generare un beneficio contabile, assumendo rilievo - a termini della norma incriminatrice contestata - solo ove il valore attribuito al diritto sportivo risulti privo di base economica attendibile, meramente convenzionale e funzionale alla rappresentazione artificiosa del risultato di esercizio. La prova del falso valutativo non può, pertanto, essere desunta dalla sola anomalia della sequenza negoziale, dalla mancanza di conguagli significativi o dalla ricorrenza di una prassi gestionale spregiudicata. Tali elementi possono assumere rilievo indiziario e delineare il contesto dell'operazione; non sostituiscono, tuttavia, la verifica tecnica riferita alla singola cessione, necessaria per accertare se il valore iscritto fosse inattendibile secondo parametri economicamente riconoscibili e se la plusvalenza così generata fosse effettivamente fittizia. In altri termini, proprio perché si verte in tema di falsi valutativi, il passaggio dal giudizio sulla prassi gestionale alla prova della falsità penalmente rilevante delle appostazioni avrebbe richiesto un raccordo puntuale con dati tecnici riferiti ai singoli scambi: valore di mercato dei calciatori, parametri utilizzati per stimarlo, scostamento rispetto al valore iscritto, misura della plusvalenza asseritamente fittizia e incidenza sulle soglie di punibilità. La Corte d'appello, invece, non ha adeguatamente spiegato quale fosse la base conoscitiva diretta del dichiarante in ordine al valore dei singoli calciatori, né in che modo le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] consentissero di determinare, per ciascuna permuta, lo scostamento tra valore reale e valore iscritto, la misura della plusvalenza fittizia e il superamento delle soglie di punibilità previste dall'art. 2621 cod. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis. I dubbi prospettati dai ricorrenti al riguardo non possono ritenersi infondati, ove si consideri che la stessa sentenza impugnata richiama, a titolo paradigmatico, l'operazione relativa al calciatore [OSCURATO:PERSONA], ceduto da [OSCURATO:SOCIETA] ad Ascoli FC per il valore di euro 3.400.000,00, con determinazione di una plusvalenza pari ad euro 3.370.000,00, a fronte di un valore contabile d'iscrizione di soli euro 30.000,00, mentre la compartecipazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] sul medesimo calciatore, pari a euro 301.700.000,00 al 1° luglio 2014, si risolveva al prezzo di euro 500,00, generando una minusvalenza di quasi euro 1.700.000,00. Proprio la rilevanza quantitativa dello scostamento imponeva, tuttavia, di chiarire se esso fosse espressivo di un valore originariamente artificioso del D.P.S. o, invece, di una successiva dinamica di perdita, svalutazione o mancata realizzazione del valore, secondo parametri tecnici riferiti alla specifica operazione. Restano, inoltre, prive di adeguata risposta le specifiche deduzioni difensive concernenti la competenza tecnica di [OSCURATO:PERSONA], il dedotto travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — indicate dai ricorrenti come riferite non già alla trasmissione di informazioni sul valore dei calciatori, bensì al valore contabile delle compartecipazioni — la genericità del contributo di Imborgia e la relazione tecnica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva affrontato analiticamente le singole operazioni, concludendo per la congruità dei valori di scambio. Siffatti rilievi, se - come anticipato - non imponevano alla Corte d'appello di aderire alla prospettazione difensiva, richiedevano, purtuttavia, una confutazione specifica, tanto più per essersi la Corte di merito discostata da un accertamento tecnico peritale che la stessa aveva reputato necessario. Né il deficit motivazionale può dirsi colmato dal richiamo, sostanzialmente affidato all'autoevidenza motivazionale, di ampi stralci delle consulenze del Pubblico ministero. La sentenza impugnata, invero, sembra costruire una sorta di affidavit del dichiarante, nel quale la prova del falso valutativo delle plusvalenze viene desunta dalla convergenza tra le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la riproduzione di passaggi tecnici di parte pubblica, senza tuttavia esplicitare il criterio di verifica del valore effettivo dei singoli D.P.S. e senza confrontare tali passaggi con il diverso esito dell'accertamento peritale disposto in appello. Parimenti non risulta adeguatamente scrutinata la pronuncia liberatoria resa dagli organi della giustizia sportiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ne valorizza solo taluni passaggi ritenuti coerenti con l'ipotesi accusatoria, traendone conferma della esistenza di una politica gestionale e di bilancio spregiudicata, ma non si misura in modo complessivo con l'esito assolutorio, né chiarisce perché le ragioni poste a fondamento di quella decisione non incidano sulla valutazione della attendibilità dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA] e sulla prova della fittizietà dei valori di scambio. Anche in quella sede, infatti, il richiamo ad una prassi di "maquillage" dei bilanci può spiegare il contesto e la finalità delle operazioni, ma non è sufficiente, senza un autonomo accertamento tecnico riferito alle singole permute-vendite, a dimostrare la falsità valutativa dei valori attribuiti ai D.P.S. 31In altri termini, anche sotto tale profilo, il richiamo alla decisione resa in sede sportiva resta selettivo e non assolve all'onere di confutazione richiesto dalle specifiche deduzioni difensive. Da tale carenza discende anche la fondatezza, nei limiti indicati, del quinto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e delle analoghe censure dei coimputati. La circostanza che le operazioni fossero formalmente compiute e contabilmente rappresentate come fatti gestionali non esclude, in astratto, la configurabilità della falsa comunicazione sociale, ove sia dimostrato che i valori attribuiti ai D.P.S. fossero meramente convenzionali, sganciati da ogni attendibile parametro economico e funzionali a generare plusvalenze fittizie. Ma proprio tale dimostrazione, nel caso di specie, non risulta adeguatamente sviluppata: la sentenza impugnata non individua il criterio tecnico seguito per ritenere inattendibili i valori iscritti, non chiarisce il rapporto tra valore netto contabile e fair value, né spiega perché le peculiarità del mercato calcistico e la collocazione delle operazioni nella gestione caratteristica non incidessero sulla valutazione di attendibilità della rappresentazione contabile. Il vizio non attiene, dunque, alla possibilità giuridica di qualificare come false le appostazioni relative a operazioni di scambio realmente perfezionate, bensì alla insufficienza della motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto provata, oltre il ragionevole dubbio, la fittizietà dei valori esposti e la loro rilevanza penale. Il giudice di rinvio dovrà pertanto procedere a nuovo esame, verificando, per ciascuna operazione rilevante, se il valore iscritto trovi riscontro in parametri economicamente attendibili o sia frutto di attribuzione artificiosa, quali elementi probatori consentano di superare il non liquet tecnico espresso dal perito e se le soglie di punibilità siano state effettivamente superate. 2.3.2. Il medesimo vizio motivazionale si coglie, con autonoma declinazione, anche con riguardo alla cessione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei diritti relativi al rapporto contrattuale di sponsorizzazione stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. Anche al riguardo, la Corte d'appello ha inteso superare un esito peritale non conclusivo sulla base di elementi ulteriori, senza tuttavia esplicitare in modo adeguato il percorso logico attraverso il quale tali elementi siano stati ritenuti idonei a dimostrare la natura fittizia dell'operazione e della correlata plusvalenza. In punto di fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'operazione deliberata il 19 giugno 2013 fosse meramente figurativa, in quanto funzionale all'iscrizione di una plusvalenza, pari ad otto milioni di euro, improduttiva di effettiva utilità per [OSCURATO:SOCIETA]. 32A fondamento di siffatta conclusione, sono state valorizzate, in particolare, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché la transazione, intervenuta il 10 aprile 2015, tra la medesima società e la curatela fallimentare. Le difese, per contro, avevano richiamato le conclusioni del perito in ordine alla non univocità degli elementi disponibili, le spiegazioni fornite dal consulente di parte, la documentazione in atti, tra cui la missiva del 16 ottobre 2014, e il pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA], della fattura n. 100/2013. Anche in questo segmento non è in discussione il potere della Corte territoriale di attribuire rilevanza agli elementi dichiarativi e documentali diversi da quelli valorizzati dall'ausiliario, né di ritenere, in ipotesi, che l'operazione avesse natura simulatoria o comunque decettiva. Ciò che difetta è, tuttavia, il necessario raccordo critico tra il dato tecnico-peritale, che non aveva offerto elementi univoci di fittizietà, e gli elementi indicati dalla sentenza come decisivi per superarlo. Il richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva transazione con la curatela non è, infatti, accompagnato da una puntuale spiegazione delle ragioni per cui tali dati dimostrerebbero la originaria inesistenza, o la mera apparenza, della cessione dei diritti pubblicitari, piuttosto che una successiva patologia esecutiva del rapporto, la sopravvenuta mancata realizzazione del programma commerciale o una diversa regolazione dei rapporti economici tra le parti. La motivazione non chiarisce, in particolare, quale sia il segmento delle dichiarazioni del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] idoneo a smentire il nucleo tecnico dell'elaborato peritale, né in che modo la transazione del 10 aprile 2015, intervenuta dopo il fallimento, consenta di retrodatare alla data della delibera del 19 giugno 2013 la prova della fittizietà dell'operazione. Resta, inoltre, privo di adeguato scrutinio il confronto con le specifiche deduzioni difensive che hanno valorizzato, in senso contrario, la documentazione indicata dal consulente di parte, la missiva del 16 ottobre 2014 e il pagamento della fattura n. 100/2013, prospettati come indici di effettività del negozio. La sentenza impugnata evoca, invece, la fittizietà della fattura n. 240/10 e l'assenza di utilità per la cedente, ma non chiarisce perché tali circostanze, considerate alla luce delle peculiarità dell'operazione e della dinamica dei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], siano idonee a superare l'esito non univoco dell'accertamento tecnico. La motivazione risulta, inoltre, perplessa anche sotto il profilo della qualificazione del disvalore attribuito all'operazione. Non è dato comprendere, infatti, se la Corte territoriale abbia inteso valorizzare la cessione dei diritti [OSCURATO:SOCIETA] quale fatto di falsa rappresentazione contabile, rilevante nell'ambito del capo 1), ovvero se abbia adombrato una 33autonoma valenza depauperativa dell'operazione, in termini di distrazione di utilità economica o di mancato conseguimento di un corrispettivo. Siffatta ambiguità non è neutra, poiché il falso in bilancio e la bancarotta patrimoniale rispondono a paradigmi strutturali diversi: nel primo caso occorre dimostrare la falsità originaria dell'appostazione e la sua incidenza sul bilancio e sul dissesto; nel secondo, la concreta fuoriuscita o dispersione di una risorsa patrimoniale senza effettiva contropartita. La mancata individuazione del piano sul quale la Corte d'appello ha collocato l'operazione rende la motivazione sul punto ulteriormente incerta e impedisce di verificare la correttezza del ragionamento seguito. Ne consegue che anche su tale punto il dissenso rispetto alla perizia non risulta sorretto da una motivazione rafforzata. La Corte d'appello avrebbe dovuto spiegare perché gli elementi dichiarativi e documentali richiamati fossero idonei non soltanto a porre in dubbio la convenienza economica dell'operazione o la sua successiva esecuzione, ma a dimostrare, in termini penalmente rilevanti, la falsità originaria dell'appostazione e la natura meramente figurativa della plusvalenza iscritta in bilancio. L'omesso sviluppo di tale passaggio argomentativo impone, pertanto, l'annullamento con rinvio anche in relazione a tale segmento del capo 1), affinché il giudice di merito proceda a nuovo esame, confrontandosi specificamente con il contenuto dell'elaborato peritale, con le deduzioni difensive e con gli elementi probatori posti a fondamento del ritenuto superamento del non liquet tecnico, nonché individuando con precisione il paradigma penalistico nel quale la cessione dei diritti [OSCURATO:SOCIETA] viene scrutinata. 2.3.3. Va soltanto precisato, per evitare ogni equivoco sul perimetro dell'annullamento, che il non liquet tecnico espresso dal perito non determina, di per sé, l'insussistenza della falsità rilevante ai fini penali. La perizia, infatti, offriva al giudice strumenti specialistici per comprendere la struttura economico-contabile delle operazioni, la loro collocazione nella gestione caratteristica delle società calcistiche e le modalità della loro rappresentazione in bilancio; ma non sottraeva al giudice il compito di verificare, alla luce dell'intero compendio probatorio, se i valori esposti fossero economicamente attendibili o, invece, meramente convenzionali e decettivi. Il vizio ravvisato non consiste, dunque, nell'avere la Corte d'appello disatteso l'esito peritale, ma nell'avere omesso di esplicitare, con motivazione rafforzata, il percorso logico-tecnico idoneo a superarlo. 34In questi limiti, e restando assorbiti gli ulteriori rilievi sul medesimo segmento, il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo esame secondo le coordinate già indicate, verificando in concreto la fittizietà dei valori iscritti e il superamento delle soglie di punibilità. 2.4. Il dissesto e il nesso con le false comunicazioni sociali. 2.4.1. Le aporie rilevate dispiegano decisiva incidenza sulla complessiva ricostruzione degli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento al tema del dissesto e del nesso eziologico tra le false comunicazioni sociali contestate al capo 1) e la produzione o l'aggravamento della situazione di insolvenza. Anche su tale segmento, la Corte d'appello si è discostata dalle conclusioni del perito, il quale era stato espressamente incaricato di individuare, previa illustrazione delle differenze tra perdita della continuità aziendale e dissesto ai sensi dell'art. 223 legge fall., il momento in cui siffatti eventi si erano verificati nella vita della società [OSCURATO:SOCIETA] e di riferire sul nesso di causalità tra le ritenute false comunicazioni sociali e l'aggravamento del dissesto. La questione assume rilievo decisivo perché - come già anticipato - nella fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., il dissesto non costituisce un mero presupposto esterno della punibilità, ma l'evento del reato, che deve essere causalmente ricollegato alla commissione del reato societario presupposto e investito dal necessario coefficiente soggettivo. La motivazione non può dunque limitarsi ad affermare che le false appostazioni abbiano consentito la prosecuzione dell'attività o abbiano occultato perdite già esistenti, ma deve chiarire se, in quale momento e attraverso quale meccanismo causale esse abbiano prodotto o aggravato il dissesto, distinguendo tale profilo dalla mera perdita della continuità aziendale e dalla progressiva emersione di una crisi già in atto. In tale prospettiva, il dissenso rispetto all'accertamento tecnico avrebbe richiesto un confronto specifico con i criteri utilizzati dall'ausiliario per collocare temporalmente la perdita della continuità aziendale e il dissesto, nonché con le ragioni per cui le condotte di falso ritenute sussistenti sarebbero state causalmente efficienti, non solo in termini contabili, ma anche sul piano economico-finanziario, rispetto all'aggravamento della decozione. La generica valorizzazione della complessiva situazione patrimoniale della società, del progressivo deterioramento dei conti o della prosecuzione dell'attività non è, di per sé, sufficiente a colmare tale passaggio, se non accompagnata dalla ricostruzione del concreto apporto causale delle singole falsità accertate. 35La criticità della motivazione emerge, in particolare, là dove la Corte territoriale individua il momento del dissesto nella data del 27 giugno 2013, facendolo coincidere con la cessione del marchio e dei diritti relativi al rapporto [OSCURATO:SOCIETA]. In tal guisa, tuttavia, la sentenza finisce per sovrapporre piani strutturalmente distinti: quello della bancarotta patrimoniale, che è reato di pericolo e non richiede l'evento del dissesto, e quello della bancarotta impropria da falso in bilancio, che invece postula che il reato societario presupposto abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto o il suo aggravamento. Per altro verso, le due operazioni richiamate sono state fatte oggetto di una chiara opzione accusatoria: la cessione dei diritti [OSCURATO:SOCIETA] è stata contestata esclusivamente sotto il profilo della falsità dell'iscrizione in bilancio delle relative appostazioni (capo 1), lett. d), senza alcuna valutazione della medesima operazione in termini di distrazione - o dissipazione patrimoniale; allo stesso modo, la cessione del marchio è operazione che - nel costrutto accusatorio - non trova spazio alcuno nel capo 1), fondando, invece, esclusivamente l'addebito sub 3). Di siffatto distinguo la Corte di merito non si mostra pienamente consapevole, nella misura in cui - in diversi passaggi - sembra avvincere le due operazioni in una visione, unitaria e promiscua, che si dispiega sui piani sia della distrazione patrimoniale, che della falsa rappresentazione contabile; e tanto preclude già che siffatte operazioni possano essere utilizzate, senza una precisa collocazione sistematica, come indici risolutivi dell'insorgenza del dissesto, rilevante ai sensi dell'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall. Nel ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, inoltre, il momento consumativo di un fatto di possibile depauperamento patrimoniale viene impropriamente trasformato nell'evento tipico della bancarotta impropria da falso in bilancio, eludendo la necessaria verifica del nesso causale tra le specifiche false comunicazioni sociali e la produzione o l'aggravamento dell'insolvenza. Ne consegue che anche su tale punto la motivazione della sentenza impugnata non soddisfa l'onere di giustificazione rafforzata. Il giudice di rinvio dovrà pertanto riesaminare il profilo del dissesto, verificando il momento della sua insorgenza, l'eventuale aggravamento, il nesso causale con le false comunicazioni sociali ritenute sussistenti e la relativa copertura soggettiva, evitando di sovrapporre la mera irregolarità o falsità contabile alla prova dell'evento tipico richiesto dall'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., nonché di confondere il piano della bancarotta patrimoniale con quello della bancarotta impropria da reato societario. 2.4.2. L'elemento soggettivo resta assorbito. 36Le carenze motivazionali sin qui rilevate in ordine alla dimostrazione dell'elemento oggettivo del reato societario presupposto, alla fittizietà penalmente rilevante delle appostazioni, al superamento delle soglie di punibilità e al nesso causale con la produzione o l'aggravamento del dissesto pregiudicano, logicamente, anche lo scrutinio delle censure concernenti l'elemento soggettivo, nella complessiva latitudine che - per ciascun anno - delimita il capo 1). Come già rilevato in sede di inquadramento generale, la bancarotta impropria da falso in bilancio richiede non soltanto il dolo del reato societario presupposto — articolato, nella formulazione applicabile ratione temporis, nel dolo generico di falso, nel dolo intenzionale di inganno rivolto ai soci o al pubblico e nel dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto — ma anche la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, quale coefficiente soggettivo riferito all'evento di dissesto o al suo aggravamento. Ne consegue che, fino a quando non siano chiariti, in sede di rinvio, il perimetro delle false comunicazioni sociali effettivamente sussistenti, la loro incidenza quantitativa e qualitativa sul bilancio e il concreto nesso eziologico con il dissesto, non è possibile scrutinare compiutamente la motivazione resa sull'elemento soggettivo, né verificare se essa abbia correttamente investito tutti i profili richiesti dalla fattispecie. Le doglianze sul dolo restano, pertanto, assorbite dall'annullamento disposto sul capo 1), ferma la necessità che il giudice di rinvio proceda, all'esito del nuovo accertamento oggettivo e causale, a una verifica autonoma, individualizzata e coerente della componente soggettiva riferibile a ciascun imputato. 2.4.3. In definitiva, il cuore del vizio motivazionale che impone l'annullamento sul capo 1) non risiede nella negazione della possibilità, in astratto, di configurare il falso in bilancio in presenza di operazioni formalmente compiute, né nella svalutazione del quadro dichiarativo e documentale dal quale emerge una politica gestionale spregiudicata e una consolidata prassi di aggiustamento dei bilanci. Il punto decisivo è, invece, che la Corte d'appello ha trasformato siffatto quadro di contesto in prova della falsità penalmente rilevante delle singole appostazioni valutative senza spiegare, operazione per operazione, perché i valori iscritti fossero artificiali, quali parametri tecnici lo dimostrassero, se le soglie di punibilità fossero effettivamente superate e in che modo le false comunicazioni sociali così individuate avessero prodotto o aggravato il dissesto. La prova del sistema, della sua finalità e della sua spregiudicatezza non equivale, infatti, alla prova del falso valutativo delle singole poste. Essa può offrire il 37contesto, concorrere alla ricostruzione dell'elemento soggettivo e spiegare la logica complessiva delle operazioni; ma, quando il falso dipende dalla valutazione economica di diritti sportivi, di contratti o di utilità immateriali, occorre pur sempre individuare il criterio tecnico che rende inattendibile il valore iscritto e che consente di affermarne la fittizietà oltre il ragionevole dubbio. Il giudice di rinvio dovrà pertanto distinguere il piano della prassi gestionale da quello della prova tecnica del falso, il piano della rappresentazione contabile da quello dell'eventuale depauperamento patrimoniale, e il piano dell'occultamento delle perdite da quello, autonomo e necessario, del nesso causale con il dissesto o con il suo aggravamento. Tale criticità preclude, allo stato, anche l'esame definitivo dei profili in relazione ai quali la Corte d'appello ha invece aderito alle conclusioni peritali, concernenti falsità non valutative o comunque diverse da quelle per le quali è stato ravvisato il vizio motivazionale. Anche laddove risultino provati l'elemento oggettivo di tali segmenti e il superamento delle soglie di punibilità, solo una riconsiderazione complessiva del capo 1) potrà consentire di apprezzare se, e in quale misura, le false comunicazioni sociali effettivamente accertate abbiano prodotto o aggravato il dissesto e se esse siano sorrette dal dolo richiesto dalla fattispecie, nella sua struttura complessa, comprensiva tanto dei profili soggettivi propri del reato societario presupposto, quanto della consapevole rappresentazione del pregiudizio per la garanzia dei creditori. III. Rapporti tra bancarotta impropria da falso in bilancio e bancarotta documentale. 3.1. Deve essere preliminarmente disattesa la censura con la quale si prospetta l'assorbimento della bancarotta documentale nel delitto di bancarotta impropria da . falso in bilancio, ovvero la violazione del divieto di bis in idem sostanziale. Come già affermato da questa Sezione, i due reati possono concorrere, in quanto presidiano beni giuridici e interessi tutelati non coincidenti e presentano un diverso oggetto materiale. La bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., quando sia integrata mediante false comunicazioni sociali, ha ad oggetto la condotta di esposizione nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali previste dall'art. 2621 cod. civ. di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti, causalmente efficiente rispetto alla produzione o all'aggravamento del dissesto. La bancarotta fraudolenta documentale propria, di cui all'art. 216, comma 38primo, n. 2, legge fall., tutela invece l'interesse dei creditori e degli organi della procedura alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'imprenditore fallito, e può realizzarsi mediante sottrazione, distruzione, falsificazione o tenuta delle scritture in modo da impedire o rendere più difficile tale ricostruzione. 3.2. La diversità dell'oggettività giuridica e dell'elemento materiale esclude che la falsificazione delle scritture contabili debba ritenersi necessariamente consunta nella successiva esposizione del dato nel bilancio. La prima incide sulla genuinità e completezza della contabilità quale strumento di ricostruzione della gestione e della garanzia patrimoniale; la seconda rileva quale comunicazione sociale destinata ai soci, ai creditori e al mercato, e, nel paradigma dell'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., assume rilievo in quanto causalmente collegata al dissesto o al suo aggravamento. In tal senso, si è affermato che l'assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce, di per sé, sulla decisione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale propria, stante la diversità dei rispettivi oggetti, potendo quest'ultima concernere ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili, mentre il bilancio costituisce l'oggetto materiale del delitto societario richiamato dall'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall. (Sez. 5, n. 37077 del 07/06/2022, Zizioli, Rv. 283797, in linea con Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 - 01, che ha chiarito l'estraneità del bilancio dal novero delle scritture contabili). Ne consegue che la doglianza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui invoca l'art. 15 cod. pen. e prospetta una naturale progressione criminosa, idonea ad assorbire il falso documentale nel falso in bilancio, non può essere accolta in termini generali. Il medesimo dato gestionale può assumere rilievo, senza violazione del divieto di doppia punizione per il medesimo fatto, se è oggetto, da un lato, di una manipolazione delle scritture contabili idonea a ostacolare la ricostruzione del patrimonio e degli affari e, dall'altro, di una falsa rappresentazione nel bilancio causalmente collegata al dissesto o al suo aggravamento. 3.3. Diverso è, tuttavia, il piano della tenuta motivazionale della condanna per il capo 10). Sotto tale profilo, le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondate. La sentenza impugnata ha ravvisato la bancarotta documentale in relazione all'operazione di calciomercato intercorsa con il Siena nel 2014, avente ad oggetto i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Galuppo e Brando, ritenendo che le 39scritture contabili avessero rappresentato l'operazione in modo difforme rispetto alla modulistica acquisita dai consulenti della curatela, reputata corrispondente a quella depositata presso [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione, nondimeno, non chiarisce in modo adeguato il presupposto fattuale della ritenuta falsificazione, né dà conto dell'effettivo accertamento della corrispondenza tra i moduli esaminati dai consulenti e quelli depositati presso gli organi sportivi competenti. Il riferimento ai due calciatori, proprio perché circoscrive l'addebito a una specifica operazione di mercato, imponeva alla Corte territoriale di indicare quale fosse, per ciascuno dei D.P.S. oggetto di trasferimento, il dato documentale assunto come genuino, quale quello reputato difforme e in che termini tale divergenza si fosse riflessa sulle scritture contabili della società fallita. In particolare, la Corte territoriale si limita ad affermare la coincidenza tra la modulistica compulsata dai consulenti e quella ufficialmente depositata, ma non indica da quale fonte probatoria tragga siffatta conclusione, né si confronta con la deduzione difensiva secondo cui la richiesta di verifica presso gli organi della giustizia sportiva non era stata ammessa. Resta, parimenti, non scrutinato il modulo allegato alla consulenza tecnica di parte, prodotta dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], prospettato come principio di prova contrario all'assunto accusatorio. La motivazione non si confronta, inoltre, con il rilievo difensivo concernente l'esito della verifica effettuata da COVISOC nel settembre 2014 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], conclusasi senza rilievi; elemento che, pur non decisivo in sé, imponeva una specifica valutazione, quanto meno per chiarire perché esso non fosse idoneo a incidere sulla prova della falsificazione documentale, o sull'attitudine delle scritture a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La sentenza impugnata deve essere, sul relativo capo, annullata. Il giudice di rinvio dovrà verificare, con motivazione puntuale, quale fosse il documento contabile alterato, quale fosse il modulo ufficialmente depositato, se vi fosse effettiva difformità tra i due, se tale difformità fosse imputabile ai ricorrenti e se essa avesse concreta attitudine a impedire o rendere più difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società fallita. Tale verifica assume rilievo anche sul piano dell'elemento soggettivo. La bancarotta documentale fraudolenta, nella forma qui contestata, è sorretta da dolo generico, ma richiede pur sempre che l'agente si rappresenti e voglia la condotta di falsificazione o di irregolare tenuta delle scritture nella sua concreta idoneità a ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Ne 40deriva che l'accertamento dell'attitudine innpeditiva o anche solo ostativa della difformità documentale non costituisce un profilo meramente oggettivo, ma incide sulla stessa verifica della consapevolezza richiesta dalla fattispecie, dovendo il giudice di rinvio accertare se i ricorrenti fossero consapevoli non solo della difformità tra i documenti, ma anche della concreta rilevanza decettiva di siffatta difformità rispetto alla ricostruzione contabile della società fallita. Siffatta verifica si impone, nel caso di specie, con particolare rigore, poiché la contestazione non riguarda una sistematica alterazione dell'impianto contabile o una diffusa inattendibilità delle scritture, bensì una isolata falsità documentale, riferita a una specifica operazione di calciomercato. Proprio il carattere circoscritto dell'addebito rende necessario accertare, in concreto, se la difformità fosse effettivamente idonea a compromettere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e se tale idoneità fosse stata percepita e voluta dagli imputati, non potendo l'attitudine ostativa essere desunta in via automatica dalla sola divergenza tra documenti. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio anche in relazione al capo 10), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], restando assorbite le ulteriori censure sul medesimo capo e ferma l'esclusione dell'assorbimento della bancarotta documentale nella bancarotta impropria da falso in bilancio. IV. Bancarotta patrimoniale: la cessione del marchio. 4. Sono infondate le censure rivolte - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - al delitto di bancarotta patrimoniale sub 3). 4.1. Le ragioni dell'annullamento disposto in relazione al capo 1), per le carenze motivazionali rilevate in tema di false comunicazioni sociali, non incidono sulla contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale avente ad oggetto la cessione del marchio [OSCURATO:PERSONA]. La diversità strutturale degli addebiti impone, invero, autonomi registri di verifica della motivazione resa nella sentenza impugnata: le carenze rilevate in ordine alla bancarotta impropria da falso in bilancio non si riflettono automaticamente sulla tenuta della decisione relativa alla bancarotta patrimoniale, poiché ciascuna imputazione deve essere scrutinata alla luce del proprio paradigma tipico e del distinto statuto di offensività che la connota. Ne consegue che le lacune argomentative rilevate con riferimento al superamento delle conclusioni peritali in tema di plusvalenze, di operazioni di permuta e di cessione del contratto [OSCURATO:SOCIETA] non incidono, ex se, sulla ratio decidendi 41della sentenza impugnata riguardo la distrazione del marchio, seppur nei termini di seguito precisati. 4.2. A tal fine, non sembra superfluo richiamare le coordinate giurisprudenziali consolidate in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che delineano un piano d'indagine del tutto diverso rispetto a quello sin qui disaminato. Come noto, la fattispecie tutela l'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori e si configura ogniqualvolta l'imprenditore, o il soggetto qualificato nelle ipotesi societarie, sottragga, dissipi, occulti, dissimuli o comunque destini beni dell'impresa a finalità estranee all'interesse della società poi fallita, determinando una diminuzione, anche solo potenziale ma concreta, della consistenza patrimoniale destinata alla soddisfazione dei creditori. In particolare, la condotta di dissipazione consiste nell'impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue non con l'oggetto sociale astrattamente inteso, bensì rispetto alle effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo sia alle sue dimensioni e complessità, sia alla concreta attività svolta, sia alle specifiche condizioni economiche e imprenditoriali sussistenti (Sez. 5, n. 13299 del 13/02/2025, Tarquinio, Rv. 287908 - 01). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto ha natura di reato di pericolo concreto: non richiede la prova di un danno effettivo e definitivo per la massa, né il nesso causale tra la condotta distrattiva e la dichiarazione di fallimento o il dissesto, essendo sufficiente che l'atto dispositivo, valutato al momento del suo compimento e alla luce del contesto economico-patrimoniale dell'impresa, sia idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori mediante la fuoriuscita di risorse non compensata da una utilità effettiva, attuale o ragionevolmente assicurata (ex multis Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01; Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 - 01). La distrazione può realizzarsi anche mediante atti negoziali formalmente validi e contabilmente rappresentati, quando l'operazione, pur non simulata o radicalmente inesistente, produca in concreto l'effetto di sottrarre alla società un bene o una utilità economicamente apprezzabile senza adeguata contropartita. La validità civilistica dell'atto e la sua astratta spiegazione economica non escludono, pertanto, la rilevanza penale della condotta, ove l'assetto negoziale si traduca in un sacrificio patrimoniale ingiustificato per la società poi fallita (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi, Rv. 279089 - 01). L'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", 42rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Passarelli, Rv. 270763 - 01). Per quanto di rilievo in questa sede, può anticiparsi come, nelle operazioni infragruppo, il giudizio di distrazione debba essere condotto avendo riguardo al patrimonio della singola società fallita, non potendo l'interesse del gruppo giustificare il depauperamento non compensato della garanzia dei creditori sociali. La logica di gruppo può assumere rilievo solo quando siano individuabili vantaggi compensativi concreti, effettivi e ragionevolmente prevedibili per la società che subisce il sacrificio patrimoniale, tali da neutralizzare o compensare l'impoverimento derivante dall'atto dispositivo. I vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono, invero, presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita; in tal senso, la prevedibilità del vantaggio deve essere verificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e della società eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progetti industriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 - 01). Resta distinto, infine, il piano della qualificazione oggettivamente distrattiva dell'atto da quello della riferibilità soggettiva e concorsuale ai singoli imputati. L'accertamento del depauperamento patrimoniale non consente automatismi, specie nei confronti degli amministratori privi di deleghe e degli organi di controllo, per i quali occorre verificare, in concreto, la percepibilità di specifici segnali d'allarme, i poteri attivabili, l'efficacia impeditiva della condotta doverosa omessa e la consapevolezza del contributo prestato alla sottrazione della garanzia patrimoniale. 4.3. È in siffatta prospettiva che deve essere esaminato il tema della cessione del marchio [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale le censure difensive non colgono nel segno quanto alla qualificazione oggettivamente distrattiva dell'operazione, poiché il dissenso espresso dalla Corte territoriale rispetto alle conclusioni del perito 43t risulta, in questo diverso segmento, sorretto da un apparato argomentativo non sovrapponibile a quello già scrutinato in tema di falsità in bilancio e idoneo a rendere intelligibili le ragioni della ritenuta natura depauperativa dell'atto. Va, invero, rilevato come la sentenza impugnata collochi la trattazione del tema (ff. 98 e ss.gg.) nell'ambito dei profili oggettivi del falso in bilancio e, in più passaggi, sembri trattare la vicenda della cessione del marchio anche nell'ambito del capo 1), come se il profilo distrattivo dell'operazione potesse essere utilizzato, senza adeguata distinzione, quale indice della falsa rappresentazione contabile. Si tratta, come già rilevato, di una sovrapposizione del tutto impropria. La cessione del marchio, quale fatto di bancarotta patrimoniale, va apprezzata sul piano della concreta fuoriuscita del bene dal patrimonio della società fallita e della mancata acquisizione di una contropartita effettiva; l'eventuale rilevanza della medesima condotta come fatto di falso in bilancio - qui non contestato, sebbene le sentenze di merito diano atto della relativa iscrizione in bilancio sotto la voce "proventi straordinari" pari ad euro 22.600.000,00 - richiede, invece, la dimostrazione della falsità originaria dell'appostazione, dell'incidenza sul bilancio e del nesso con la produzione o l'aggravamento del dissesto. Nondimeno, se siffatta promiscuità concorre a rendere non pienamente perspicua la motivazione sul capo 1), la stessa perplessità non incide, per le ragioni di seguito esposte, sulla tenuta della motivazione relativa alla qualificazione oggettivamente distrattiva dell'operazione, pur al netto di imprecisioni e ridondanze. 4.4. La cessione del marchio [OSCURATO:PERSONA] è stata ricostruita, nei suoi dati essenziali, nei termini che seguono. Dando seguito ad un'iniziativa, deliberata dal Consiglio di amministrazione sin dal 15 dicembre 2010 ed inserita nel business plan 2013-2016 (della cui approvazione non è stata rinvenuta evidenza), al termine della stagione calcistica 2012-2013, [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto alla new -co [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - entrambe controllate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - il marchio, al prezzo di euro 37.051.000,00, con previsione dilazionata del saldo; pur all'esito dell'incorporazione della cessionaria da parte della' controllante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la cedente non aveva ricevuto il pagamento del prezzo, né si era giovata degli effetti della compensazione dei propri debiti verso l'incorporante. Nell'assumere la natura distrattiva dell'operazione, la sentenza impugnata ha, essenzialmente, valorizzato: - il dichiarato scopo di acquisire liquidità, prospettato da [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 2010;h - la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., interamente partecipata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., "da un'idea di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"; - le "impellenti esigenze di liquidità" della cedente nell'anno 2013, come emerso nel corso del giudizio civile; l'incapacità genetica della cessionaria di fare fronte al pagamento del prezzo pattuito e l'ingiustificato rifiuto della governance dell'offerta di finanziamento di Partners s.r.I.; - l'incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte della comune controllante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., senza che dall'operazione straordinaria derivassero benefici alla cedente, anche sotto forma di compensazione. Siffatta declinazione dei rapporti tra le società coinvolte chiama in causa l'elaborazione teorica e giurisprudenziale sulle operazioni infragruppo. 4.5. Come noto, la riforma del diritto societario, introdotta dal D. Lgs. n. 6 del 2003, ha imposto la rilettura della tradizionale e risalente opzione interpretativa, volta ad attribuire valenza distrattiva, integrativa della responsabilità ai sensi dell'art. 216 comma 1 n. 1 L.F., ai trasferimenti di risorse tra società, che non fossero assistiti da idonea contropartita per l'impresa disponente, a prescindere dalla considerazione della logica economica di gruppo, nel complesso reputata recessiva, in considerazione del rilievo meramente economico del collegamento societario e del correlato principio di autonomia della singola persona giuridica (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2022, Arienti, Rv. 222387). La riformulazione dell'art. 2634 cod. civ., che esclude l'ingiustizia del profitto della singola società del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili (terzo comma), derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo, ha condotto all'elaborazione della teoria dei cc.dd. vantaggi compensativi, tali da influire sulla rilevanza penale dell'erosione delle risorse finanziarie di una società in favore di altra qualora la prima, inizialmente privata delle disponibilità, abbia beneficiato o sia in grado di beneficiare di corrispondenti utilità derivanti dall'appartenenza al medesimo gruppo. Siffatta impostazione ha dato riconoscimento al principio di offensività, che costituisce fondamento della punibilità delle condotte sanzionate dal diritto penale fallimentare e, in particolare, di quelle integrative di distrazione o dissipazione, delineando a carico dell'amministratore della società fallita l'onere di dimostrazione di una logica di gruppo, alla luce della quale l'atto ex se distrattivo assuma un significato diverso, quando i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, diguisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). Nei termini predetti, la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, apparentemente lesiva degli interessi del ceto creditorio della singola entità d'impresa, può essere esclusa ove sia dimostrato che essa corrisponda al soddisfacimento degli interessi del gruppo, in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, Carrozza, Rv. 284537; sul punto, cfr. anche Sez. 5, n. 33809 del 26/05/2023, P.G., Perna, non massimata). Per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di risorse da una società ad un'altra non è, tuttavia, sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo (Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Moroni, Rv. 271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273635), o, quantomeno, la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, secondo la previsione di cui all'art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Vianello, in motivazione). Detto altrimenti, è possibile trasferire ricchezza da una parte all'altra del gruppo, ma a condizione che vi siano vantaggi compensativi per quella entità d'impresa che viene privata di una porzione di attivo e il "vantaggio" per la capogruppo che abbia impiegato proprie disponibilità finanziarie in favore di altro ente collegato deve essere fondatamente certo, congruo, proporzionato, almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato. A tal fine, non è necessario che vi sia prova aritmetico-ragionieristica della compensazione, ma deve esserci dimostrazione che il risultato atteso dall'amministratore al momento della realizzazione dell'operazione depauperatrice fosse prospetticamente ed oggettivamente probabile, in una ragionevole prospettiva di tutela degli interessi di gruppo e sia successivamente, come tale, verificabile. In particolare, qualora il compimento della operazione pregiudizievole sia contrastato, o comunque ex post giustificato dalla prospettazione di postumi vantaggi compensativi, la prevedibilità del loro verificarsi non può essere meramente dichiarata o rivendicata dall'interessato, ma deve essere comprovata da attendibile documentazione (ad es. business plan, progetti industriali, relazioni sulla gestione degli amministratori, verbali del Consiglio 46di amministrazione, evidenze contabili come i contratti o la corrispondenza) della holding e della società eterodiretta all'epoca del fatto lesivo. In definitiva, il reato di bancarotta per distrazione viene meno, sotto il profilo della tipicità, qualora, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione inidonea ad incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 267883; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519); e, tuttavia, non è sufficiente, al fine di escludere la responsabilità dell'amministratore per il compimento dell'atto dannoso, la mera ipotesi della sussistenza dei detti vantaggi, dovendo invece questi allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a bilanciare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576187; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA]). In questa ottica, un'operazione distrattiva infragruppo tra società che versino in condizioni finanziarie di dissesto - di per sé indicative, quindi, di un trasferimento di valori connotato da "fraudolenza" - trova collocazione nella fattispecie di cui al comma primo dell'art. 223 L. fall. (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268023; Sez. 5, n. 2517 del 04/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280254), sicché integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, eseguito, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492; Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646). 4.6. Nel caso in esame, le convergenti argomentazioni delle sentenze di merito rendono non decisiva l'evocazione difensiva della teoria dei "vantaggi compensativi". Il distacco di un asset di strategica e cruciale rilevanza come il marchio, espressivo dello stesso profilo identitario della fallita, è stato deliberato in favore di una società ex ante oggettivamente inadeguata a fare fronte al pagamento rateale del prezzo pattuito, pur nel dichiarato intento di fronteggiare esigenze di liquidità, senza che risultassero garanzie effettive né una prospettiva, verificabile ex ante, di benefici infragruppo idonei a compensare il sacrificio imposto a [OSCURATO:SOCIETA]. In un quadro che delinea una "zona di rischio penale" (Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 - 01), sostanziando, in concreto, l'esposizione 47al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, per la massa dei creditori, di ogni atto dismissivo già ex ante pregiudizievole, la fusione per incorporazione della debitrice ad opera della controllante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha determinato alcun vantaggio indiretto - e tale da neutralizzare il pericolo concreto rilevato - in favore della fallita, né in riferimento al pagamento del prezzo, anche sotto forma di estinzione di posizioni debitorie verso la capogruppo, né in relazione ad eventuali utilità indirette, anche di natura fiscale, che non risultano specificamente allegate e documentate in termini tali da integrare vantaggi compensativi concreti, fondatamente prevedibili e proporzionati al sacrificio imposto a [OSCURATO:SOCIETA]. E, soprattutto, i ricorrenti neppure iscrivono l'operazione straordinaria di fusione in una prospettiva condivisa e strategicamente vantaggiosa, nella logica del gruppo, in tal modo rivelando una visione meramente retrospettiva, che lascia sul campo la condotta pregiudizievole, senza poterla inquadrare in una ragionevole aspettativa di benefici infragruppo. Assume rilievo, in questa prospettiva, anche il dato — valorizzato dalla sentenza impugnata e che le censure difensive disattendono senza evidenziare travisamenti — del patrimonio netto consolidato negativo della controllante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al 30 giugno 2013. Pur dovendosi tenere distinta la funzione propria del bilancio consolidato da quella del bilancio della singola società, tale dato non è evocato quale autonoma prova del dissesto di [OSCURATO:SOCIETA], bensì quale indice del contesto economico-patrimoniale nel quale l'operazione infragruppo venne deliberata ed eseguita. Esso concorre, pertanto, alla valutazione della concreta pericolosità della cessione e della sua connotazione fraudolenta, poiché rendeva ulteriormente problematica la prospettiva che il sacrificio imposto alla società cedente potesse essere neutralizzato, in termini ragionevolmente prevedibili, da utilità provenienti dalla cessionaria o dalla comune controllante. Ne discende che la ricostruzione postuma dei rapporti infragruppo non consente di iscrivere la cessione del marchio in una finalità di conseguimento di virtuosi obiettivi comuni, in una prospettiva di complessivo e sinergico incremento produttivo ed economico, e non è quindi idonea a scalfire la tenuta della motivazione sul punto. Del resto, in tale quadro si collocano anche le dichiarazioni di Petri, evocato dalle difese a sostegno della razionalità economico-aziendale del progetto di valorizzazione del marchio. Esse, tuttavia, non elidono il nucleo della valutazione distrattiva operata dai giudici di merito. Anche a voler ritenere che l'operazione si inserisse, in origine, in un più ampio business plan, volto allo sviluppo commerciale del brand, e che fossero state prospettate disponibilità finanziarie funzionali alla sua 48attuazione, resta decisivo che tale programma non si è tradotto in alcuna utilità patrimoniale concreta per [OSCURATO:SOCIETA], che si è spogliata del marchio senza ottenere il pagamento effettivo del prezzo e senza acquisire garanzie idonee a preservare la garanzia dei creditori. Le dichiarazioni richiamate, pertanto, possono, al più, spiegare la genesi imprenditoriale dell'operazione e la sua astratta plausibilità strategica, ma non neutralizzano il dato, valorizzato dalla Corte territoriale, della mancata realizzazione del progetto e della conseguente fuoriuscita di un bene di rilevante valore dal patrimonio della società fallita senza contropartita effettiva. 4.7. In tale prospettiva, anche le conclusioni del perito, pur valorizzate dalle difese, non assumono portata dirimente. Il perito era stato investito della valutazione della fondatezza economico-aziendale dell'operazione e del suo significato sul piano della rappresentazione contabile; non era stato, invece, chiamato a pronunciarsi sulla qualificazione distrattiva del fatto, che appartiene al giudizio penalistico sulla concreta fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale e sulla mancata acquisizione di una contropartita effettiva. Ne consegue che il rapporto tra giudice e perito assume, in questo segmento, una diversa portata rispetto a quella esaminata per il capo 1). Non vi è, qui, un dissenso tecnico sulla falsità della rappresentazione contabile che richiede il rispetto dello standard della motivazione rafforzata già richiamato, ma la necessità di valutare se l'operazione, pur astrattamente dotata di plausibilità economico-aziendale, fosse, in concreto, pericolosa per la garanzia patrimoniale dei creditori. E, sotto tale profilo, la motivazione impugnata resiste alle censure dei ricorrenti: la Corte d'appello ha evidenziato come il progetto di valorizzazione commerciale non fosse già ex ante idoneo a produrre un'effettiva utilità per [OSCURATO:SOCIETA], che si è privata di un asset rilevante senza ragionevole aspettativa del pagamento del prezzo pattuito, senza acquisire garanzie idonee ad assicurare il rientro del credito e senza ricevere un'utilità economicamente apprezzabile e causalmente ricollegabile all'operazione infragruppo. La sentenza impugnata ha, dunque, legittimamente distinto, nel giudizio sulla bancarotta patrimoniale, il piano della valutazione economico-aziendale del progetto da quello della rilevanza distrattiva della concreta esecuzione dell'operazione, individuando elementi fattuali ulteriori e decisivi — l'assenza di pagamento effettivo, l'inadeguatezza delle garanzie, la natura infragruppo della movimentazione, l'assenza di vantaggi compensativi e l'effetto di impoverimento della società cedente — cheattengono direttamente al nucleo della fattispecie distrattiva e che non risultano neutralizzati dalla prospettata fondatezza strategica dell'operazione. In tale quadro deve essere collocato anche il rilievo difensivo concernente l'improprio richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alle condizioni economiche e alla diversa dinamica negoziale della cessione dei diritti relativi al rapporto [OSCURATO:SOCIETA], evocata attraverso la sostituzione di un flusso di ricavi periodici con un corrispettivo una tantum inferiore. Il rilievo è fondato nella parte in cui evidenzia che tale riferimento attiene alla distinta operazione avente ad oggetto i diritti pubblicitari già regolati dal contratto [OSCURATO:SOCIETA] e non può essere utilizzato quale indice specifico della natura distrattiva del trasferimento del marchio. L'imprecisione, tuttavia, non assume portata decisiva ai fini della tenuta della motivazione sul capo 3), poiché la qualificazione distrattiva della cessione del marchio non si fonda, nella struttura essenziale della decisione, sulla impropria trasposizione delle condizioni economiche del rapporto [OSCURATO:SOCIETA], ma sugli autonomi indici fattuali sopra richiamati. Sono pertanto infondate le censure che investono la qualificazione oggettivamente distrattiva della cessione del marchio. Devono, in particolare, essere disattesi i motivi che contestano la configurabilità della distrazione sul rilievo che la cessione del marchio sarebbe stata apprezzata solo ex post, alla luce del successivo fallimento e della mancata realizzazione del progetto commerciale. La bancarotta fraudolenta patrimoniale, infatti, integra un reato di pericolo concreto, nel quale l'offesa si radica nella diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori conseguente alla fuoriuscita del bene dal patrimonio dell'impresa, senza che sia necessario dimostrare un immediato danno patrimoniale definitivo, né il nesso causale con il dissesto. Ciò che rileva è che, al momento dell'atto dispositivo, l'operazione sia idonea a esporre il patrimonio sociale a un depauperamento non compensato da una utilità effettiva, attuale o ragionevolmente assicurata. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha individuato plurimi indici idonei a fondare, sul piano oggettivo, tale giudizio di pericolosità non come meri segnali retrospettivi del fallimento del progetto, ma come dati che, già nella struttura dell'operazione, rendevano percepibile il rischio di sottrazione della garanzia patrimoniale, in assenza di una contropartita effettivamente acquisita da [OSCURATO:SOCIETA]. Sotto questo profilo, le deduzioni difensive relative all'assenza di segnali d'allarme non incidono sulla tenuta della qualificazione oggettiva del fatto distrattivo, ma attengono al diverso piano della riferibilità soggettiva e concorsuale dell'operazione ai singoli imputati.é , Per gli autori direttamente coinvolti nella deliberazione e nell'esecuzione della cessione, gli indici appena richiamati sorreggono la valutazione di consapevolezza del rischio depauperativo; per gli amministratori privi di deleghe e per i sindaci, invece, occorre una verifica individualizzata della concreta percepibilità di siffatti segnali, dei poteri attivabili e dell'efficacia irnpeditiva dell'azione doverosa omessa, secondo quanto sarà precisato in fra. 4.8. Parimenti infondate sono le censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'elemento soggettivo del reato. Nel solco dei principi già richiamati nel § 4.2., la sentenza impugnata ha ricostruito il dolo generico da un complesso di elementi logicamente convergenti: la posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il loro diretto coinvolgimento nella genesi e nell'attuazione dell'operazione; la natura strategica del bene ceduto; la condizione di tensione finanziaria della società; la strutturale inadeguatezza della cessionaria a corrispondere il prezzo; la mancanza di garanzie e di vantaggi compensativi effettivamente individuabili per [OSCURATO:SOCIETA]. Tali dati, già valorizzati sul piano oggettivo, assumono rilievo anche sul versante soggettivo, poiché rendevano immediatamente percepibile, per soggetti collocati al vertice della gestione e direttamente coinvolti nell'operazione, il rischio che la società si spogliasse di un asset essenziale senza acquisire una contropartita effettiva o ragionevolmente assicurata. Non vale, in senso contrario, il richiamo difensivo alla finalità di valorizzazione commerciale del marchio o alla plausibilità economico-aziendale dell'operazione in astratto. Come già rilevato, tali profili possono spiegare la cornice imprenditoriale nella quale l'atto fu concepito, ma non elidono la consapevolezza della sua concreta pericolosità, avuto riguardo alle modalità effettive della cessione e alla mancata emersione di utilità compensative per la società cedente. Neppure la comune appartenenza delle società coinvolte al medesimo gruppo assume rilievo decisivo. La logica di gruppo può escludere la natura distrattiva dell'operazione solo in presenza di vantaggi compensativi concreti, fondatamente prevedibili e proporzionati al sacrificio imposto alla società disponente; vantaggi che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivatamente escluso. Le doglianze difensive, pertanto, tendono a valorizzare la possibile razionalità originaria del progetto, ma non si confrontano con il nucleo della motivazione impugnata: la consapevole realizzazione di un trasferimento patrimoniale in favore di una società infragruppo incapace di adempiere, privo di adeguate garanzie e non assistito da vantaggi compensativi per [OSCURATO:SOCIETA].i Ne consegue che, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sul dolo resiste al vaglio di legittimità. Le censure sul punto devono pertanto essere rigettate. V. Responsabilità degli amministratori senza delega e dei sindaci per la bancarotta patrimoniale. 5. La conferma della natura distrattiva della cessione del marchio non esaurisce, tuttavia, lo scrutinio delle posizioni soggettive degli amministratori privi di deleghe e dei componenti del collegio sindacale. 5.1. Sotto tale profilo, colgono nel segno le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui denunciano la sostanziale assimilazione delle rispettive posizioni a quelle degli amministratori muniti di deleghe operative e dei soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell'operazione. La sentenza impugnata, pur individuando nella cessione del marchio un fatto distrattivo, non sviluppa un'autonoma e puntuale motivazione in ordine al contributo causalmente e soggettivamente riferibile ai consiglieri privi di deleghe e ai sindaci, limitandosi, in più passaggi, a richiamare il quadro generale di criticità della gestione societaria e la conoscibilità di un contesto di difficoltà economico-finanziaria. Siffatta impostazione non può essere condivisa. La responsabilità dell'amministratore non esecutivo non può essere desunta dalla sola appartenenza al consiglio di amministrazione, né dalla generica doverosità di un agire informato. Essa richiede l'individuazione di segnali d'allarme specifici, percepibili e concretamente idonei a rappresentare il rischio dell'operazione distrattiva, nonché la dimostrazione che il consigliere, pur posto in condizione di avvedersene, sia rimasto consapevolmente inerte, omettendo di attivare i poteri informativi, sollecitatori o impeditivi consentiti dalla carica. Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agliamministratori con delega (tra le tante, Sez. 5, n. 11184 del 11/02/2026, Gervasi, Rv. 289599 - 02; Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175 — 01). Analoghe coordinate valgono per i componenti del collegio sindacale. La posizione di garanzia dei sindaci, pur ampia e non meramente formale, non consente di trasformare l'omesso controllo in responsabilità penale di posizione. In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273 - 01). Occorre, invece, accertare quali specifiche anomalie fossero conoscibili nell'esercizio dei poteri di vigilanza, quali iniziative doverose avrebbero dovuto essere assunte, se esse fossero concretamente esigibili nel contesto dato e se, secondo un giudizio controfattuale non meramente assertivo, la loro tempestiva attivazione avrebbe impedito la realizzazione dell'atto distrattivo o ne avrebbe neutralizzato gli effetti pregiudizievoli per la garanzia dei creditori. In altri termini, ai fini della configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacale non è necessaria la prova di un accordo preventivo con gli amministratori della società, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, che l'inerzia, negligenza o imperizia, nell'esercizio dei poteri di controllo, siano caratterizzate, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà, anche nella forma di dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori (Sez. 5, n. 12612 del 19/12/2025, dep. 2026, Rosignoli, Rv. 289883 - 01, che ha precisato come siffatta prova sia desumibile dalla presenza di segni esteriori, quali la conoscenza della gestione societaria, il lungo lasso di tempo in cui sono state attuate le operazioni distrattive, nonché la reiterazione e l'elevato importo delle stesse). In particolare, questa Corte ha affermato (Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018, M., Rv. 274014 - 01) che «Per affermarsi la responsabilità penale del sindaco occorre [...] che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante - sotto l'aspetto causale - alla verificazione dell'evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (a parte i casi in cui l'elemento soggettivo sia richiesto nella forma del dolo specifico). Il che vuol dire che non basta imputare al sindaco - e provare - comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte indiscutibile 536 di responsabilità civile), ma occorre la prova - che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria - del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore. Non è necessaria, ad ogni modo, la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive, giacché l'inerzia è sinonimo di omissione e questa, così come può essere l'effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possibili graduazioni; ed essa, al pari dell'azione, entra a pieno titolo nelle possibili modalità esecutive del reato». In base al precedente sopra citato, «se è vero che la responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell'amministratore, è altrettanto indubbio che l'ampiezza dell'arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto forma del dolo eventuale. Questo perché anche i singoli atti di distrazione assumono - quando sono reiterati, abbracciano un lungo lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio aziendale - la connotazione di "segnali di allarme", idonei ad avvisare l'organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla». 5.2. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi enunciati, ai quali ha dichiarato di ispirarsi. Quanto agli amministratori privi di deleghe, non risulta chiarito se e in quale misura ciascuno di essi abbia partecipato alla deliberazione rilevante, quali informazioni fossero state effettivamente portate alla previa attenzione dei componenti, quale fosse il contenuto dell'ordine del giorno e quali elementi, anteriori o contestuali alla cessione, rendessero percepibile non già la mera rischiosità o opinabilità dell'operazione, ma la sua concreta attitudine distrattiva. In particolare, la sentenza non si confronta in modo adeguato con le deduzioni difensive relative alla mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla seduta del 19 giugno 2013 e alla dedotta non coincidenza tra l'oggetto della successiva riunione del 26 giugno 2013 e l'operazione [OSCURATO:SOCIETA], né spiega perché l'eventuale conoscenza successiva dell'operazione avrebbe imposto, ed in quali termini consentito, un intervento impeditivo utilmente praticabile.Con riferimento ai sindaci, la motivazione si arresta, del pari, alla evocazione di un quadro di probabile fraudolenza e alla mancata richiesta di informazioni, senza individuare con precisione il contenuto dei segnali d'allarme percepibili dal collegio sindacale, il momento in cui essi sarebbero emersi, le verifiche concretamente esigibili e il percorso causale attraverso il quale l'attivazione dei poteri di vigilanza avrebbe potuto impedire la cessione del marchio o evitare che essa producesse l'effetto depauperativo accertato. Resta, dunque, non colmato il passaggio essenziale tra violazione dei doveri di controllo societario e concorso omissivo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La carenza è tanto più rilevante ove si consideri che, nella stessa ricostruzione della sentenza impugnata, la cessione del marchio si presentava formalmente come operazione infragruppo, sorretta da una prospettata logica di valorizzazione commerciale del brand, rispetto alla quale lo stesso accertamento peritale aveva riconosciuto una plausibilità economico-aziendale in astratto. Proprio tale dato, pur non idoneo a escludere la natura distrattiva dell'operazione nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti nella sua ideazione ed esecuzione, imponeva, per gli organi di controllo e per gli amministratori non esecutivi, una motivazione individualizzante sulla percepibilità della sua effettiva portata depauperativa e sulla consapevole inerzia perdurante pur a fronte di segnali specifici e non equivoci. In altri termini, non si rivela sufficiente il mero riferimento alla criticità della situazione economica ed alle condizioni contrattuali della cessione, ex ante idonee a prospettarne la pericolosità; siffatti elementi, pur decisivi sul piano oggettivo della distrazione, non dimostrano, ex se, il contributo concorsuale dei soggetti privi di poteri gestori diretti, occorrendo, invece, spiegare quale condotta alternativa doverosa ciascuno avrebbe dovuto tenere, quali poteri avrebbe potuto esercitare, con quale concreta efficacia impeditiva e con quale grado di consapevolezza rispetto al rischio di sottrazione della garanzia patrimoniale. Ne consegue che, ferma la tenuta della motivazione quanto alla qualificazione oggettivamente distrattiva della cessione del marchio, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 3) e 4), affinché il giudice di rinvio proceda a nuovo esame, distinguendo le singole posizioni, verificando l'effettiva conoscenza, o la concreta percepibilità, dei segnali d'allarme, individuando i poteri concretamente esercitabili, formulando il necessario giudizio controfattuale e ricostruendo l'elementosoggettivo del concorso omissivo, senza risolvere la responsabilità nella mera titolarità della carica. VI. La riqualificazione del capo 7) e la prescrizione della bancarotta preferenziale. 6. Sono fondate, nei termini che seguono, le censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 7). La sentenza impugnata ha qualificato come distrattivo il prelievo dalle casse sociali della somma di circa euro 113.000,00, valorizzando la fuoriuscita della provvista dal patrimonio della società poi fallita. Tale qualificazione non considera, tuttavia, come la stessa ricostruzione del fatto dia conto della destinazione della somma al soddisfacimento di pretese creditorie vantate dall'imputato nei confronti della società, in ragione del rapporto intrattenuto con Parma FG e delle competenze maturate. 6.1. Questa Corte ha affermato, in un primo orientamento, che integra bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione quando tali compensi siano solo genericamente indicati nello statuto e non siano stati determinati con delibera assembleare, poiché, in tal caso, il credito, pur certo nell'an, non è determinato nel quantum e non può giustificare la sottrazione della provvista al patrimonio sociale (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204 - 01; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 - 01; Sez. 5, n. 11405 del 2015, Rv. 263056 - 01; Sez. 5, n. 50836 del 2016, Rv. 268433 - 01). Tale approdo, tuttavia, non esaurisce il tema quando il prelievo trovi causa in una prestazione effettivamente resa dall'amministratore o dal dirigente e quando la somma appresa sia proporzionata all'attività svolta. In questa diversa prospettiva, assume rilievo l'orientamento secondo cui l'amministratore risponde di bancarotta preferenziale, e non di bancarotta fraudolenta per distrazione, quando, pur in assenza di autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi di crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro (Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247964 - 01). Il dato formale dell'assenza di una delibera assembleare o di una previsione statutaria di quantificazione del compenso costituisce, dunque, un indice rilevante, ma non consente, singolarmente valutato, di qualificare il prelievo come distrattivo. Occorre verificare la causale dell'apprensione, l'effettività del credito, la congruità 56della somma rispetto alla prestazione e la sua coerenza con l'attività svolta nell'interesse della società. Il criterio discretivo è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza, che ha valorizzato la congruità del compenso rispetto al lavoro prestato e ha rimesso al giudice di merito l'accertamento della corrispondenza tra la somma prelevata e l'attività effettivamente svolta (Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagiolo, Rv. 273576 - 01; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311 - 01); il diritto dell'amministratore al compenso, quale conseguenza dell'accettazione della carica e dell'attività effettivamente svolta, non comporta automaticamente la liceità del prelievo, ma impone di distinguere la sottrazione priva di titolo dal pagamento preferenziale di un credito effettivo. L'assenza di delibera o di quantificazione statutaria può assumere rilievo sintomatico, ma non si rivela decisiva se il credito risulti correlato a una prestazione reale e la somma prelevata sia congrua. In tale prospettiva, l'accertamento rimesso al giudice non attiene soltanto alla regolarità formale dell'operazione, ma alla sostanza economico-patrimoniale del prelievo: se esso remunera un'attività effettivamente svolta ed è proporzionato al relativo apporto, la condotta non integra distrazione, ma pagamento preferenziale; se, invece, manca una causa creditoria effettiva o la somma è incongrua, la fuoriuscita della provvista conserva natura distrattiva. Il principio è stato di recente sintetizzato nel senso che spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 - 01). 6.2. Nel caso in esame, la stessa ricostruzione della sentenza impugnata riconduce il prelievo alla soddisfazione di pretese creditorie vantate da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per attività svolta in favore della società. La difesa del ricorrente aveva, del resto, specificamente dedotto come la somma di circa euro 113.000,00 fosse stata prelevata a titolo di anticipazione di crediti da lavoro, maturati dall'imputato nella qualità di dipendente e dirigente operativo di [OSCURATO:SOCIETA], in coerenza con precedenti analoghe movimentazioni, usualmente compensate mediante successiva rifatturazione e, comunque, in 57presenza di una posizione creditoria suscettibile di essere valorizzata, anche nella prospettiva di cui all'art. 56 legge fall. Siffatta prospettazione difensiva, specificamente introdotta in appello, non risulta adeguatamente confutata dalla sentenza impugnata, che si è limitata alla valorizzazione della fuoriuscita della provvista dal patrimonio sociale, senza spiegare perché la dedotta causale retributiva o, comunque, creditoria dovesse ritenersi insussistente, simulata o incongrua rispetto all'attività effettivamente prestata. In assenza di una motivazione che escluda l'effettività del credito o la congruità della somma rispetto alla prestazione, il fatto non può essere qualificato come distrazione, ma deve essere ricondotto allo schema della bancarotta preferenziale. 6.3. Da tanto consegue la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 216, comma terzo, legge fall. e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Considerata la cornice edittale prevista dall'art. 216, comma terzo, legge fall., il tempo massimo di prescrizione, anche tenuto conto degli atti interruttivi e degli eventuali periodi di sospensione, risulta decorso anteriormente alla presente decisione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 7), previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 216, comma terzo, legge fall., perché il reato è estinto per prescrizione. VII. Questioni assorbite e limiti del rinvio. 7. Alla luce di quanto sin qui argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei termini analiticamente precisati per ciascuna imputazione. Restano assorbite, o comunque non scrutinabili allo stato perché logicamente dipendenti dal nuovo accertamento demandato al giudice di rinvio, le ulteriori doglianze relative al capo 1), incluse quelle concernenti la violazione del principio di correlazione, l'errore sull'applicazione delle regole contabili, le singole operazioni contabili non decisive e l'elemento soggettivo, nei limiti in cui presuppongono la previa definizione del perimetro oggettivo e soggettivo della responsabilità. Il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame dei profili di falsità in bilancio, del superamento delle soglie di punibilità, del nesso con il dissesto o con il suo aggravamento e delle singole posizioni soggettive. I residui motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernenti profili non attinti dalle ragioni di annullamento sin qui esposte, devono essere rigettati. 58 P.Q.M