CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 27651/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4) e 5) cod. pen. (capo A) e 110 cod. pen., 55 comma 9 Dlgs n.231/2007 (capo B), rideterminando la pena inflitta in mesi 15 di reclusione e euro 600 di multa per ciascuna. Le tre imputate nelle conformi sentenze di merito sono state ritenute responsabili dei delitti su indicati per essersi impossessate, all'interno di un supermercato, del portafoglio di una donna sottraendolo dalla borsa, dopo averla fatta distrarre con uno stratagemma, e per avere, immediatamente dopo, effettuato indebiti utilizzi della carta di credito ivi custodita. Nella ricostruzione del fatto, resa possibile dalla visione del filmato delle telecamere di videosorveglianza apposte all'interno del supermercato e nei pressi di uno dei bancomat ove erano stati effettuati i prelievi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano accerchiato la donna, mentre [OSCURATO:PERSONA] era rimasta a fare da palo; [OSCURATO:PERSONA] aveva, inoltre, materialmente effettuato uno dei prelievi contestati. Il Tribunale di Bologna aveva individuato quale reato più grave quello di cui al capo B), fissando per tale reato la pena base di anni 1 mesi 2 di reclusione e euro 450 di multa, applicando l'aumento in continuazione per le ulteriori tre condotte di uso indebito della carta di credito ivi contestate di mesi 3 di reclusione ed euro 150 di multa e l'ulteriore aumento in continuazione per il reato di cui al capo A) di mesi 3 di reclusione e euro 100 di multa, fino ad arrivare alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione e euro 700 di multa. La Corte di Appello, invece, ha individuato quale reato più grave quello di cui al capo A) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, ha fissato per tale reato la pena base di anni 1 di reclusione e euro 450 di multa, applicando un aumento in continuazione per il reato di cui al capo B) di mesi 3 di reclusione e euro 150 di multa, fino ad arrivare alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione e euro 600 di multa. 2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto ricorso, a mezzo dei loro difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc pen. e assenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La Corte di Appello, dopo che il Tribunale aveva individuato per il reato ritenuto più grave (capo B) una pena di anni 1 mesi 2 di reclusione e euro 450 di multa di poco superiore al minimo edittale di anni 1 di reclusione e euro 310 di multa, aveva invece determinato per il reato ritenuto più grave, ovvero quello di cui al capo A), la pena di anni 1 di reclusione e euro 450 di multa, pari al doppio quanto alla pena detentiva e a poco meno del triplo quanto alla pena pecuniaria, del minimo edittale di mesi 6 di reclusione e euro 154 di multa. Così procedendo i giudici avrebbero irrogato una pena più grave per quantità di quella della sentenza di primo grado e avrebbero in tal modo violato il divieto di reformatio in peius previsto dall'articolo sopra indicato per il caso in cui in cui appellante sia solo l'imputato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova in relazione alla affermazione della sua responsabilità penale. La Corte di Appello avrebbe ritenuto provato il coinvolgimento della ricorrente nella condotta illecita a lei contestata sulla base di un compendio indiziario insufficiente e contraddittorio, posto che: -la persona offesa aveva inizialmente riconosciuto, in sede di individuazione fotografica, una persona diversa dalle tre imputate; - il riconoscimento effettuato dai giudici sulla base del raffronto fra le foto ritraenti le imputate e le immagini tratte dalla telecamera di videosorveglianza non poteva dirsi attendibile; -il rinvenimento presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di un giubbotto marca Colmar e di una borsa [OSCURATO:PERSONA], indossati dalla persona ripresa dalle immagini, era scarsamente probante, trattandosi di indumenti di marche assai comuni. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto rigettarsi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2. Il motivo proposto nel ricorso congiunto è infondato. ,K La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, laddove il giudice di appello nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, non trova applicazione il divieto della "reformatio in peius" che riguarda soltanto il risultato finale dell'operazione di computo della pena [(Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258139 nella quale si dà atto che "tale principio non risulta contraddetto la regola fissata dalla Sezioni Unite della Corte per la quale, nel giudizio di appello, il divieto in argomento non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma anche tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, in quanto tale principio è stato enunciato con riferimento alla particolare ipotesi nella quale il giudice di secondo grado, escludendo una circostanza aggravante e, per l'effetto, rideterminando una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base del calcolo in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (v. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066): situazione evidentemente diversa da quella considerata nel caso oggi in esame nel quale, come si è anticipato, non è stata operata la esclusione di alcuna circostanza aggravante, ma la pena per il reato continuato è stata ricalcolata partendo da una pena base per un reato diverso da quello erroneamente ritenuto più grave dal giudice di prime cure, aumentata per la continuazione con l'altro meno grave reato "satellite".]. Il caso all'esame è esattamente sovrapponibile a quello oggetto della sentenza su indicata. Invero la Corte ha individuato un diverso reato come più grave e ha poi operato l'aumento per la continuazione con il reato satellite, pervenendo ad una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado: non si è pertanto realizzata una reformatio in peius, in quanto i giudici sono partiti da una pena base, determinata nell'esercizio del potere discrezionale motivato, in relazione ad un reato differente rispetto a quello considerato nella prima sentenza. 3. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La censura in punto affermazione di responsabilità, oltre a riprodurre le medesime argomentazione già esposte dinanzi ai giudici di merito e dagli stessi vagliate e correttamente disattese, più che volta a denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mira a sollecitare una valutazione alternativa delle risultanze processuali non praticabile in questa sede (Sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv 226074). Il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni della decisione di condanna espresse nella sentenza impugnata nella quale si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] così, come le altre imputate, era perfettamente visibile e riconoscibile nelle immagini del sistema di videosorveglianza visionate dai giudici ed indossava lo stesso giubbotto e la stessa borsa rinvenute presso la sua abitazione in esito alla perquisizione. Tale ultima circostanza, che di per sé potrebbe essere scarsamente univoca stante la diffusione dell' abbigliamento rinvenuto, è stato dunque preso in esame dai giudici di merito a corredo di un quadro probatorio più ampio nel quale elemento fondante è stato ritenuto il riconoscimento della donna nei filmati. 4. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processali, mentre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Dec