Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
25 aprile 2007
Causa F‑59/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del suo rapporto di
evoluzione della carriera per l’anno 2004, quale reso definitivo l’11 luglio 2005 dal valutatore d’appello, nonché della decisione
6 febbraio 2006 dell’autorità che ha il potere di nomina recante rigetto del suo reclamo diretto contro il rapporto di evoluzione
della carriera 2004.
Decisione:
Il ricorso è manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini
(Statuto dei funzionari, artt. 25, 43 e 90, n. 2)
2.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Data di presentazione
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)
1.
Perché una decisione sia debitamente notificata ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, occorre non soltanto che essa
sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del
suo contenuto. Ne consegue che, nel caso in cui un funzionario riceva l’informazione, trasmessa per via elettronica, che la
decisione recante il suo rapporto informativo definitivo è stata adottata e che essa è accessibile nel sistema informatico
interno dell’istituzione, i termini di reclamo e di ricorso decorrono a partire dal momento in cui l’interessato accede a
tale sistema, apre il fascicolo informatico relativo al suo rapporto e può così utilmente prendere conoscenza del suo contenuto.
A questo proposito, l’affidabilità delle date e delle ore di consultazione, quali risultano dalla rilevazione dei tempi di
accesso al sistema informatico interno, non può essere messa in dubbio sulla base di mere affermazioni quanto all’esistenza
di un rischio di manipolazione dei dati, senza che tali accuse gravi si basino su indizi sufficientemente precisi, concordanti
e pertinenti, in relazione alle circostanze del caso di specie.
(v. punti 34-36)
Riferimento:
Corte: 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1027, punto 10)
Tribunale di primo grado: 23 novembre 2005, causa T‑507/04, Bravo-Villasante/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑361 e II‑1609,
punto 29); 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punto 121)
2.
L’art. 90, n. 2, dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che il reclamo è «presentato» non quando esso è inviato all’istituzione,
ma quando perviene a quest’ultima.
(v. punto 39)
Riferimento:
Corte: 26 novembre 1981, causa T‑195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punti 8 e 13)
Tribunale di primo grado: 25 settembre 1991, causa T‑54/90, Lacroix/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑749, punti 28 e 29)
Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑33, punto
28)