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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 34454/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a mende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 34454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris