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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 12122/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della espressa rinuncia allo stesso effettuata da [OSCURATO:PERSONA]Alterio in data 8 febbraio 2024 e trasmessa per via telematica; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende, (l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della espressa rinuncia allo stesso effettuata da [OSCURATO:PERSONA]Alterio in data 8 febbraio 2024 e trasmessa per via telematica; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende, (l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 12122/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris