CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA], ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, il quale si doleva del parziale diniego della liberazione anticipata per tre semestri, a causa dei gravi illeciti disciplinari commessi nelle date del 13/12/2019, del 9/5/2020, del 24/1/2021 e del 16/10/2021. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in rela- zione all'art. 54 0.P, e all'art. 103 Reg. Es. 0.P., per non essere stata valutata globalmente l'opera di rieducazione avviata dal detenuto, ma soltanto enfatizzate le infrazioni disciplinari addebitate al Licata. Il ricorso è inammissibile perché prospetta vizi di legittimità non emer- genti dall'impugnata ordinanza, che ha dato corretta ed esaustiva motivazione del rilievo attribuito alle varie infrazioni disciplinari, espressive di incompleta adesione al trattamento risocializzante e quindi giustificative del parziale rigetto del beneficio della liberazione anticipata per i semestri interessati dalle contestate violazioni. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]