CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 33162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 6 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Catanzaro, in data 20 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui ali' art. 640 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in relazione all'art. 157 cod. pen.. - violazione di legge in relazione all'art. 161, comma 2 cod. pen. e contestuale richiesta di statuizione in ordine all'intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc.pen.; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri di cui all'art. 640 cod pen. nella condotta del ricorrente. Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione alla data della sentenza di appello, valutata la sospensione per giorni 61 - dal 20/7/2017 al 18/10/2017 - su istanza del difensore dell'imputato per contestuale impegno, la prescrizione è maturata solo 1'8 giugno 2021. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente (Sez. Un. n. 217266 del 20/2/2000). Per quanto riguarda il terzo motivo, è generico in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2022