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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 30711/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Varese in data 24/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Varese, in funzione di giudice cautelare, ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen., ha respinto l'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 323 cod.proc.pen., del sequestro delle quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA], a seguito di sentenza di assoluzione nel procedimento a carico - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 453 quaterdecies, cod.pen., 256 d.lvo n. 152 del 2006, capo C), per non avere commesso il fatto.2.

Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 323 cod.proc.pen., inefficacia del sequestro a seguito di sentenza di assoluzione, vizio di motivazione in relazione al difetto di un provvedimento di sequestro nei confronti della ricorrente.

Premette la ricorrente di essere la titolare del 90% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], e che, con provvedimento in data 30/09/2020, nell'ambito del proc. pen. n. 42109/18 e 6500/20 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 453 quaterdecies, cod.pen., 256 d.lvo n. 152 del 2006, era stato disposto il sequestro delle quote sociali della società [OSCURATO:SOCIETA]; che il procedimento su indicato si era concluso, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]; che il Tribunale aveva omesso di dichiarare l'inefficacia del sequestro, ai sensi dell'art. 323 cod.proc.pen., con restituzione delle quote alla ricorrente.

Ciò premesso, in fatto, il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente applicato l'art. 323 cod.proc.pen. sul rilievo che la ricorrente è terza titolare delle quote avente diritto alla restituzione, nei suoi confronti non è stato emesso alcun provvedimento di sequestro, l'unico decreto di sequestro è stato emesso nell'ambito del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si è concluso con la sua assoluzione.

Conseguentemente il Tribunale avrebbe omesso di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare che consegue alla pronuncia di proscioglimento.

Il Tribunale avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 323 cod.proc.pen. asserendo che la società [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata attinta dalla misura cautelare reale in diverso e parallelo procedimento nel quale la ricorrente avrebbe assunto la qualità di indagata, pendente avanti all'A.G. milanese.

Il procedimento nel quale la ricorrente è indagata sarebbe distinto da quello nel quale è stato disposto il sequestro e che si è concluso con l'assoluzione dell'Accarino, coniuge della ricorrente.

Nell'ambito del procedimento nel quale la ricorrente è indagata, per il medesimo reato contestato allo Accarino, non sarebbe stato emesso alcun provvedimento di sequestro essendo stato adottato un unico decreto di sequestro nel quale la ricorrente non compare quale soggetto indagato (decreto in data 30/09/2020).

Pertanto, la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione delle quote conseguente all'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 323 comma 3 cod.proc.pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

Secondo la stessa prospettazione difensiva, che trova conferma negli atti processuali come riportati nell'ordinanza impugnata, la ricorrente si duole della mancata restituzione delle quote sociali della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui è titolare, che sono state oggetto di sequestro preventivo emesso nell'ambito di indagine svolta nei confronti di altri soggetti, tra cui il coniuge [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi di reato di traffico organizzato di rifiuti, poi sfociata nel procedimento penale che si è concluso avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e nel quale l'Accarino è stato assolto.

Quale terza interessata ha avanzato, avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], richiesta di restituzione delle quote, stante l'inefficacia del sequestro per effetto dell'assoluzione dell'Accarino ed ha impugnato il provvedimento di inammissibilità con l'appello cautelare.

A sostegno della sua terzietà argomenta che nei suoi confronti non sarebbe stato emesso alcun provvedimento di sequestro delle quote sociali, provvedimento emesso solo nei confronti di altri soggetti, a nulla rilevando che nel separato (e diverso procedimento instaurato successivamente) abbia assunto la qualità di indagata poiché in questo non sarebbe stato adottato alcun provvedimento di sequestro.

Nella condivisione di tale prospettazione che risulta, sulla base degli atti, corretta, rileva, il Collegio, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale.

Sin dall'istanza di dissequestro rivolta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la predetta aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (vedi nomina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), senza conferire allo stesso procura speciale.

Né questa è stata rilasciata con l'atto di appello, né con il successivo ricorso per cassazione.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019).

Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall'imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato è I nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per quei singoli atti espressamente indicati dalla legge" (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580).

Tale principio trova applicazione nel caso concreto in quanto la ricorrente ha agito nell'ambito di un procedimento penale nel quale non ha mai assunto la qualifica di indagata e poi imputata, diversamente dal coniuge, e nel quale era stata emessa la misura cautelare reale.

In tale contesto non rileva, che, poi, in un successivo momento la medesima abbia assunto la qualità di indagata per lo stesso reato, in un separato procedimento pendente in diversa fase processuale nell'ambito del quale ella potrà fare valere tutte le questioni nella veste di indagata.

Ma rispetto alla richiesta di restituzione che la medesima invoca nel separato procedimento, nel quale è stato emesso il sequestro, costei è terza interessata, come del resto la ricorrente si è sempre - correttamente - qualificata.

Essendo terza interessata è soggetta alle disposizioni secondo cui può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale.

È di tutta evidenza che nell'ambito del procedimento nel quale intende ottenere la restituzione delle quote sequestrate di cui è titolare, è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.

Nè per il terzo interessato alla restituzione operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il difensore della persona offesa, dall'art.101 c.p.p. richiamino quanto disposto per l'imputato.

In conclusione, la ricorrente avrebbe dovuto conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso.

5. La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Varese in data 24/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Varese, in funzione di giudice cautelare, ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen., ha respinto l'appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 323 cod.proc.pen., del sequestro delle quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA], a seguito di sentenza di assoluzione nel procedimento a carico - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 453 quaterdecies, cod.pen., 256 d.lvo n. 152 del 2006, capo C), per non avere commesso il fatto.2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 323 cod.proc.pen., inefficacia del sequestro a seguito di sentenza di assoluzione, vizio di motivazione in relazione al difetto di un provvedimento di sequestro nei confronti della ricorrente. Premette la ricorrente di essere la titolare del 90% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], e che, con provvedimento in data 30/09/2020, nell'ambito del proc. pen. n. 42109/18 e 6500/20 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 453 quaterdecies, cod.pen., 256 d.lvo n. 152 del 2006, era stato disposto il sequestro delle quote sociali della società [OSCURATO:SOCIETA]; che il procedimento su indicato si era concluso, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]; che il Tribunale aveva omesso di dichiarare l'inefficacia del sequestro, ai sensi dell'art. 323 cod.proc.pen., con restituzione delle quote alla ricorrente. Ciò premesso, in fatto, il Tribunale cautelare avrebbe erroneamente applicato l'art. 323 cod.proc.pen. sul rilievo che la ricorrente è terza titolare delle quote avente diritto alla restituzione, nei suoi confronti non è stato emesso alcun provvedimento di sequestro, l'unico decreto di sequestro è stato emesso nell'ambito del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si è concluso con la sua assoluzione. Conseguentemente il Tribunale avrebbe omesso di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare che consegue alla pronuncia di proscioglimento. Il Tribunale avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 323 cod.proc.pen. asserendo che la società [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata attinta dalla misura cautelare reale in diverso e parallelo procedimento nel quale la ricorrente avrebbe assunto la qualità di indagata, pendente avanti all'A.G. milanese. Il procedimento nel quale la ricorrente è indagata sarebbe distinto da quello nel quale è stato disposto il sequestro e che si è concluso con l'assoluzione dell'Accarino, coniuge della ricorrente. Nell'ambito del procedimento nel quale la ricorrente è indagata, per il medesimo reato contestato allo Accarino, non sarebbe stato emesso alcun provvedimento di sequestro essendo stato adottato un unico decreto di sequestro nel quale la ricorrente non compare quale soggetto indagato (decreto in data 30/09/2020). Pertanto, la ricorrente avrebbe diritto alla restituzione delle quote conseguente all'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 323 comma 3 cod.proc.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. Secondo la stessa prospettazione difensiva, che trova conferma negli atti processuali come riportati nell'ordinanza impugnata, la ricorrente si duole della mancata restituzione delle quote sociali della società [OSCURATO:SOCIETA], di cui è titolare, che sono state oggetto di sequestro preventivo emesso nell'ambito di indagine svolta nei confronti di altri soggetti, tra cui il coniuge [OSCURATO:PERSONA], per l'ipotesi di reato di traffico organizzato di rifiuti, poi sfociata nel procedimento penale che si è concluso avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e nel quale l'Accarino è stato assolto. Quale terza interessata ha avanzato, avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], richiesta di restituzione delle quote, stante l'inefficacia del sequestro per effetto dell'assoluzione dell'Accarino ed ha impugnato il provvedimento di inammissibilità con l'appello cautelare. A sostegno della sua terzietà argomenta che nei suoi confronti non sarebbe stato emesso alcun provvedimento di sequestro delle quote sociali, provvedimento emesso solo nei confronti di altri soggetti, a nulla rilevando che nel separato (e diverso procedimento instaurato successivamente) abbia assunto la qualità di indagata poiché in questo non sarebbe stato adottato alcun provvedimento di sequestro. Nella condivisione di tale prospettazione che risulta, sulla base degli atti, corretta, rileva, il Collegio, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale. Sin dall'istanza di dissequestro rivolta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la predetta aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (vedi nomina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), senza conferire allo stesso procura speciale. Né questa è stata rilasciata con l'atto di appello, né con il successivo ricorso per cassazione. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019). Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall'imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403), che la posizione processuale del terzo interessato è I nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per quei singoli atti espressamente indicati dalla legge" (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 2, n. 661 del 03/12/2013, Rv. 258580). Tale principio trova applicazione nel caso concreto in quanto la ricorrente ha agito nell'ambito di un procedimento penale nel quale non ha mai assunto la qualifica di indagata e poi imputata, diversamente dal coniuge, e nel quale era stata emessa la misura cautelare reale. In tale contesto non rileva, che, poi, in un successivo momento la medesima abbia assunto la qualità di indagata per lo stesso reato, in un separato procedimento pendente in diversa fase processuale nell'ambito del quale ella potrà fare valere tutte le questioni nella veste di indagata. Ma rispetto alla richiesta di restituzione che la medesima invoca nel separato procedimento, nel quale è stato emesso il sequestro, costei è terza interessata, come del resto la ricorrente si è sempre - correttamente - qualificata. Essendo terza interessata è soggetta alle disposizioni secondo cui può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale. È di tutta evidenza che nell'ambito del procedimento nel quale intende ottenere la restituzione delle quote sequestrate di cui è titolare, è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Nè per il terzo interessato alla restituzione operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il difensore della persona offesa, dall'art.101 c.p.p. richiamino quanto disposto per l'imputato. In conclusione, la ricorrente avrebbe dovuto conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso. 5. La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de
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