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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 41750/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’imputato riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, emessa il 24/01/2025 dalla Corte di appello di Ancona, veniva confermata la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Macerata in data 17/05/2023 in esito a giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole di vari delitti di truffa, tentata e consumata, e di cui all’art. 494 cod. pen., commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la continuazione tra i reati e operata la diminuente del rito, condannato alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 733 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.

2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce “violazione di cui all’art. 606 lettere e)c.p.p. - carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub A) e B)”, sostenendo non essere condivisibile l’affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto l’appello non dettagliato nel censurare il ragionamento probatorio del primo giudice.

In particolare, rileva il ricorrente come nell’appello si siano, di contro, portati specifici motivi e rilevate le carenze motivazionali della sentenza di primo grado e come non vi sia prova della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla truffa, atteso che non è risultata la presenza dell’imputato “nel momento della avvenuta consumazione del reato”.

Lamenta vieppiù la carenza della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha analizzato tutte le argomentazioni dedotte nell’atto di impugnazione, rilevando non sussistere prova certa che le telefonate fossero fatte dall’imputato, non risultando in atti il verbale di riconoscimento fotografico effettuato da [OSCURATO:PERSONA] ed il Marra non riconoscendo l’[OSCURATO:PERSONA] essere la persona che si era presentata insieme a [OSCURATO:PERSONA] presso la sua agenzia.

2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce “violazione di cui all’art 606 lettera b) c.p.p.- erronea applicazione della legge penale-errata applicazione della fattispecie dell’art.110 e 640 c.p.”.

Al riguardo rileva il ricorrente che “non può sussistere in punto di diritto il concorso di reato ex artt. 110 e 640 c.p.” e che non vi è prova certa a carico dell’imputato, neppure a livello patrimoniale e/o indiziario, non potendo l’eventuale sola presenza aver apportato alcun contributo alla conclusione del contratto di vendita della autovettura al [OSCURATO:PERSONA].

Argomenta quindi dal fatto che la condotta dell’imputato si innesta in contesto criminoso iniziato da tempo, e di cui l’[OSCURATO:PERSONA] ignorava l’esistenza, per dedurne come la sua condotta assuma al più carattere di “partecipazione incolpevole”, le risultanze probatorie appaiano fragili e difettino quindi sia l’elemento soggettivo che oggettivo del reato.

2.3. Con terzo motivo il ricorrente deduce “Violazione di cui all’art. 606 lettera e) c.p.p.- carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub F) e G)”.

Al riguardo, rileva il ricorrente come l’atto di appello fosse, con riferimento a detti capi, completo, critico e dettagliato e pertanto come risulti carente sul punto la motivazione della Corte territoriale: non vi è prova della responsabilità penale dell’imputato e della commissione dei reati contestati, anzi [OSCURATO:PERSONA] risultando del tutto estraneo, posto che si presentarono nell’occasione, presso la concessionaria, due persone sui cinquanta anni di età e successivamente, al momento della sottoscrizione della proposta di acquisito della vettura marca Lexus, il sedicente [OSCURATO:PERSONA], poi riconosciuto essere [OSCURATO:PERSONA], in compagnia di una donna.

2.4. Con quarto motivo il ricorrente deduce “Violazione di cui all’art. 606 lettera e) c.p.p.- carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub M) e N)”, rilevando la totale carenza della motivazione della sentenza di appello che, rinviando a quella del primo giudice, non considera che è lo stesso, alle pagg. 78 e 79, a non rilevare la partecipazione dell’imputato ai fatti contestati.

2.5. Con quinto motivo viene dedotta “Violazione di cui all’art. 606 lettera e) c.p.p.- carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub R) e S)”, richiamando le argomentazioni svolte nei motivi precedenti, non ritenendo esservi alcuna prova che l’imputato abbia concorso alla condotta di acquisto della moto marca Kawasaki presso la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] (al riguardo il ricorrente richiama pagg. 78 e 79 della sentenza di primo grado e pagg. 16-19 della sentenza impugnata, per rilevare come l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia mai fatto accesso alla concessionaria e lo stesso primo giudice non rilevi la partecipazione dell’imputato).

2.6. Con sesto motivo il ricorrente deduce “Violazione di cui all’art. 606 lettera e) c.p.p.- carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub Z) e Z1)”, rilevando in particolare la mancanza di adeguata motivazione della Corte territoriale in riferimento al motivo di appello sul punto (pagg. 10 e 11 dell’atto di appello), erronea valutazione degli atti di indagini e mancanza di partecipazione dell’imputato ai fatti contestati.

2.7. Con settimo motivo è dedotta “Violazione di cui all’art. 606 lettera b) c.p.p.- erronea applicazione della legge penale - errata applicazione alla fattispecie dell’art. 494 c.p.”.

Al riguardo, ritiene il ricorrente non condivisibile la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto potere concorrere il reato di cui all’art. 494 c.p. con quello di truffa, non confrontandosi con la diversa censura portata nell’appello, secondo la quale la condotta riportata nei capi di imputazioni può configurare solo la fattispecie di truffa risultando le condotte contestate ex art 494 cod. pen.

“parte integrante dell’elemento oggettivo del reato di truffa”.

2.8. Con ottavo motivo viene dedotta “Violazione di cui agli artt. 606 lettere b) ed e) c.p.p.- erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62/bis c.p.- contraddittorietà/carenza della motivazione sul punto”.

Rileva il ricorrente come non siano condivisibili le argomentazioni addotte dai giudici di appello, che avrebbero motivato in maniera insufficiente e con motivazione illogica e contraddittoria posto che i fatti, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, hanno visto “una partecipazione insussistente e/o marginale” dell’imputato “nel momento consumativo del reato principale”, l’imputato non risulta gravato da alcun precedente (specifico) e “perché i fatti contestati non sono così evidenti”.

Inoltre, assume il ricorrente che sarebbe bastato un solo elemento positivamente valutabile, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., al fine di concedere le attenuanti generiche.

Insta pertanto in via subordinata per la riduzione della pena e per la concessione della sospensione condizionale.

2.9. Con nono ed ultimo motivo, il ricorrente deduce “Violazione di legge di cui agli artt. 606 lettere b) ed e) c.p.p.- erronea applicazione della legge penale relativamente ad una pena inflitta superiore al minimo edittale- contraddittorietà/carenza della motivazione sul punto”.

Al riguardo, argomenta il ricorrente ritenendo non condivisibili le motivazioni della Corte di appello sul punto, siccome insufficienti ed errate in punto di diritto: invero, la pena risulterebbe eccessiva e non proporzionata nella misura della pena base, considerata l’entità del fatto, della condotta e della contestazione di truffa, che prevede un minimo edittale pari a mesi sei.

Censura poi come eccessivo ed errato anche l’aumento per la continuazione, determinato in mesi cinque per ciascuno dei diversi reati posti in continuazione senza alcuna motivazione differenziata pur a fronte della diversità del titolo di reato e del diverso ammontare del danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è inammissibile.

2. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione renda già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027, che hanno chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica »; cfr. anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf.

Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, e pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado.

E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, n. 224079 del 20/11/2003).

Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, puo limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. 2.

1. Ciò premesso, i motivi di ricorso risultano in parte generici ed aspecifici, in parte non consentiti in quanto mirano ad una rilettura del fatto e del materiale probatorio e in parte manifestamente infondati.

2.2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e non si confronta con la doppia motivazione conforme; inoltre, oltre a reiterare censure portate nel giudizio di appello, il motivo si segnala per la sua genericita, in quanto solo apparentemente si presta a criticare la sentenza di secondo grado e soprattutto tracima nel merito, perche sottopone alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito.

Anzitutto, con esso il ricorrente pare dedurre un travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del Marre e sotto il profilo della mancanza del riconoscimento fotografico operato dal [OSCURATO:PERSONA], non confrontandosi tuttavia con la motivazione della sentenza, non allegando alcuna decisività degli elementi suindicati e soprattutto non offrendo alcuna ‘prova di resistenza’.

Invero, per giurisprudenza costante, è da ritenersi inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. ‘prova di resistenza’, ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01).

Inoltre, il giudice di appello, in presenza di una ‘doppia conforme’, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, con la conseguenza che debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto).

Orbene, nella specie, dalla lettura delle sentenze risulta che l’individuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è risultata dalle riprese del sistema di videosorveglianza, che hanno attestato l’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] in compagnia dell’odierno ricorrente nella concessionaria [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 22 e 27 luglio 2020 (vds. pag. 11 della sentenza di primo grado), allorquando venivano poste in essere le condotte decettive specificamente descritte dal [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, in senso conforme risultano gli esiti dell’analisi dei tabulati telefonici, che confermano i contatti tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e l’attivo interessamento di quest’ultimo nella pratica di acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA] fin dalle prime trattative (vds. pagg. 8-11 sentenza di primo grado).

Vieppiù, la sentenza di primo grado dà conto di come il ricorrente venisse ripreso dalle telecamere anche quando faceva ingresso nella concessionaria, il giorno 5 agosto 2020 alle ore 15,37, per ritirare la carta di circolazione della detta vettura intestata al sedicente [OSCURATO:PERSONA] (vds. ancora pag. 11 sentenza citata).

Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, trattandosi di motivazione assolutamente compiuta e logica, ulteriormente la individuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è risultata confermata da un insieme di ulteriori elementi di ordine logico tutti convergenti, in modo preciso, grave ed univoco, nel dare riscontro alla corretta individuazione dell’imputato: a tal fine, l’apparato motivazionale dà ulteriore, congruo e logico rilievo agli esiti dell’esame incrociato dei dati estrapolati dalle Banche dati del Ministero dell’interno, da cui è emersa la frequentazione con soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) segnalato già per truffe in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in danno di un rivenditore di moto con medesimo modus operandi (vds. pag. 11 sentenza di primo grado), ed al fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] risultava essere l’agente proponente il contratto di fornitura elettrica sottoscritto dal vero [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava per l’appunto di avere riconosciuto dalla voce essere anche l’interlocutore delle telefonate in cui erano state richieste (e poi ottenute) le copie dei documenti utilizzati per commettere la truffa di cui al capo A) (vds. pag. 7 sentenza di primo grado).

L’effettivo utilizzo da parte del ricorrente della utenza 3512118645 risulta poi anche dalle dichiarazioni e dal riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 12 e 13 sentenza di primo grado).

Si tratta, dunque, di motivazione compiuta e logica con cui il ricorrente non si confronta, non portando censure che disarticolino il puntuale ragionamento operato.

2.3. Assolutamente generico e aspecifico risulta il secondo motivo di ricorso, che non si confronta né con la doppia motivazione conforme, né che con le risultanze probatorie illustrate, che danno conto non già di una mera presenza dell’imputato, ma di una condotta attiva.

Si tratta, dunque, di motivo meramente reiterativo delle doglianze portate in appello, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

2.4. I motivi terzi e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la comunanza delle censure e siccome riguardanti le truffe commesse utilizzando documenti e identità di [OSCURATO:PERSONA] (capi F, G, M ed N della imputazione), sono generici e aspecifici, con essi si ripropongono le medesime doglianze portate nell’appello e si sollecita meramente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.

Anche con riferimento a detti fatti, poi, la motivazione, compiuta, logica e coerente, risulta conforme nei due gradi del giudizio di merito e spiega, con articolazione e sviluppo esenti da vizi, il ragionamento secondo il contributo concorsuale del ricorrente è dato dalla acquisizione, con modalità identiche, dei documenti dalla ignara vittima, poi alterati e spesi nelle operazioni negoziali per l’acquisito della vettura Lexus e del motociclo (vds. pag. 14 della sentenza di primo grado, sentenza a cui espressamente e legittimamente rinvia quella di appello).

Si tratta di telefonate che sono state ritenute e risultano univocamente riconducibili all’[OSCURATO:PERSONA], che anche nell’occasione utilizzava le medesime argomentazioni per carpire la documentazione relativa a documenti identificativi e IBAN, presentandosi come Simone (come fatto anche alla [OSCURATO:PERSONA] con la medesima utenza telefonica).

Con la medesima utenza telefonica, risultata in uso a [OSCURATO:PERSONA], veniva poi contattato anche il [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle trattative intrattenute da costui con il sedicente [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisito della Lexus (vds. pagg. 22 sentenza di primo grado).

Peraltro, il riferimento, nel motivo di ricorso, alle pagg. 78 e 79 della sentenza, risulta generico, aspecifico e non centrato, ed omette di considerare le altri parti della motivazione della sentenza in cui, come visto, si illustrano gli elementi probatori a carico e le valutazioni specificamente riferite al ricorrente (pagg. 80 e ss. della sentenza di primo grado).

2.5. Il quinto ed il sesto motivo risultano aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze portate in appello laddove (vds. anche, in particolare, pagg. 10 e 11 appello, che racchiudono il motivo che, a parere del ricorrente, non sarebbe stato esaminato dalla Corte territoriale): con essi si ripropongono, infatti, le medesime doglianze, senza alcun confronto critico con la sentenza appellata e la doppia motivazione conforme.

Si tratta di argomentazioni che sono state prese in esame dalla Corte di appello e disattese con motivazione che legittimamente fa rinvio a quella del primo giudice (vds. pagg 3, 4 sentenza di appello).

Risulta peraltro vieppiù un profilo di manifesta infondatezza, laddove il motivo pare trarre argomento, al fine di scardinare il ragionamento probatorio dei giudici di merito, dalla considerazione che il ricorrente non era presente al momento consumativo della truffa, ciò non trovando giustificazione in diritto nell’art. 110 cod. pen. e nella costante interpretazione data alla norma.

In sostanza, anche con i motivi quinto e sesto l’odierno ricorrente oppone meramente una diversa valutazione dei fatti ed una rilettura del materiale probatorio, non consentite in questa sede.

D’altro canto, anche il corrispettivo motivo di appello si poneva come generico e non conteneva una critica alla articolata motivazione della sentenza di primo grado, che diffusamente ha illustrato le emergenze probatorie e le inferenze anche di ordine logico attraverso cui si è dipanato il ragionamento probatorio (vds pagg 16-28 e 82-83 della sentenza di primo grado; vds. anche nello specifico pag. 18, laddove la conferma delle conclusioni circa la certa riferibilità del contributo fattivamente prestato dall’[OSCURATO:PERSONA] e della indiscutibile riferibilità allo stesso dell’utilizzo della utenza 3512118645 viene tratta anche dalla “ingenuità” commessa dall’imputato utilizzando sullo stesso cellulare dual sim per contattare il Montanari l’utenza 3791727994 a sé anche formalmente intestata).

2.6. Manifestamente infondato è il settimo motivo di ricorso.

Invero, costituisce interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647 – 01; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400 – 01; Sez. 5, n. 10805 del 19/02/1998, D’Achille, Rv. 211521 – 01, che ha precisato come lo stesso comportamento ben possa realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati).

2.7. Manifestamente infondato e aspecifico risulta l’ottavo motivo.

Invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, oltre ai suindicati indici di valutazione negativa (individuati nella dedizione e professionalità criminali dimostrati nelle frodi perpetrate: pag. 4 sentenza impugnata), la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

2.8. Anche sulla individuazione della pena base e degli aumenti per la continuazione la motivazione risulta espressa, non risulta illogica né contraddittoria e risulta vieppiù diversificata tra i reati di truffa, consumata e tentata, ed i reati di sostituzione di persona (vds. pag. 5 della sentenza di appello e pag. 85 della sentenza di primo grado).

2.9. Manifestamente infondato è, infine, il motivo con cui si censura la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena, essendo l’entità della pena ostativa per legge a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’imputato riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa il 24/01/2025 dalla Corte di appello di Ancona, veniva confermata la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Macerata in data 17/05/2023 in esito a giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole di vari delitti di truffa, tentata e consumata, e di cui all’art. 494 cod. pen., commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la continuazione tra i reati e operata la diminuente del rito, condannato alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 733 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce “violazione di cui all’art. 606 lettere e)c.p.p. - carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub A) e B)”, sostenendo non essere condivisibile l’affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto l’appello non dettagliato nel censurare il ragionamento probatorio del primo giudice. In particolare, rileva il ricorrente come nell’appello si siano, di contro, portati specifici motivi e rilevate le carenze motivazionali della sentenza di primo grado e come non vi sia prova della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla truffa, atteso che non è risultata la presenza dell’imputato “nel momento della avvenuta consumazione del reato”. Lamenta vieppiù la carenza della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non ha analizzato tutte le argomentazioni dedotte nell’atto di impugnazione, rilevando non sussistere prova certa che le telefonate fossero fatte dall’imputato, non risultando in atti il verbale di riconoscimento fotografico effettuato da [OSCURATO:PERSONA] ed il Marra non riconoscendo l’[OSCURATO:PERSONA] essere la persona che si era presentata insieme a [OSCURATO:PERSONA] presso la sua agenzia. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce “violazione di cui all’art 606 lettera b) c.p.p.- erronea applicazione della legge penale-errata applicazione della fattispecie dell’art.110 e 640 c.p.”. Al riguardo rileva il ricorrente che “non può sussistere in punto di diritto il concorso di reato ex artt. 110 e 640 c.p.” e che non vi è prova certa a carico dell’imputato, neppure a livello patrimoniale e/o indiziario, non potendo l’eventuale sola presenza aver apportato alcun contributo alla conclusione del contratto di vendita della autovettura al [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta quindi dal fatto che la condotta dell’imputato si innesta in contesto criminoso iniziato da tempo, e di cui l’[OSCURATO:PERSONA] ignorava l’esistenza, per dedurne come la sua condotta assuma al più carattere di “partecipazione incolpevole”, le risultanze probatorie appaiano fragili e difettino quindi sia l’elemento soggettivo che oggettivo del reato. 2.3. Con terzo motivo il ricorrente deduce “Violazione di cui all’art. 606 lettera e) c.p.p.- carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub F) e G)”. Al riguardo, rileva il ricorrente come l’atto di appello fosse, con riferimento a detti capi, completo, critico e dettagliato e pertanto come risulti carente sul punto la motivazione della Corte territoriale: non vi è prova della responsabilità penale dell’imputato e della commissione dei reati contestati, anzi [OSCURATO:PERSONA] risultando del tutto estraneo, posto che si presentarono nell’occasione, presso la concessionaria, due persone sui cinquanta anni di età e successivamente, al momento della sottoscrizione della proposta di acquisito della vettura marca Lexus, il sedicente [OSCURATO:PERSONA], poi riconosciuto essere [OSCURATO:PERSONA], in compagnia di una donna. 2.4. Con quarto motivo il ricorrente deduce “Violazione di cui all’art. 606 lettera e) c.p.p.- carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub M) e N)”, rilevando la totale carenza della motivazione della sentenza di appello che, rinviando a quella del primo giudice, non considera che è lo stesso, alle pagg. 78 e 79, a non rilevare la partecipazione dell’imputato ai fatti contestati. 2.5. Con quinto motivo viene dedotta “Violazione di cui all’art. 606 lettera e) c.p.p.- carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub R) e S)”, richiamando le argomentazioni svolte nei motivi precedenti, non ritenendo esservi alcuna prova che l’imputato abbia concorso alla condotta di acquisto della moto marca Kawasaki presso la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] (al riguardo il ricorrente richiama pagg. 78 e 79 della sentenza di primo grado e pagg. 16-19 della sentenza impugnata, per rilevare come l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia mai fatto accesso alla concessionaria e lo stesso primo giudice non rilevi la partecipazione dell’imputato). 2.6. Con sesto motivo il ricorrente deduce “Violazione di cui all’art. 606 lettera e) c.p.p.- carenza e/o contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata relativamente ai reati contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sub Z) e Z1)”, rilevando in particolare la mancanza di adeguata motivazione della Corte territoriale in riferimento al motivo di appello sul punto (pagg. 10 e 11 dell’atto di appello), erronea valutazione degli atti di indagini e mancanza di partecipazione dell’imputato ai fatti contestati. 2.7. Con settimo motivo è dedotta “Violazione di cui all’art. 606 lettera b) c.p.p.- erronea applicazione della legge penale - errata applicazione alla fattispecie dell’art. 494 c.p.”. Al riguardo, ritiene il ricorrente non condivisibile la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto potere concorrere il reato di cui all’art. 494 c.p. con quello di truffa, non confrontandosi con la diversa censura portata nell’appello, secondo la quale la condotta riportata nei capi di imputazioni può configurare solo la fattispecie di truffa risultando le condotte contestate ex art 494 cod. pen. “parte integrante dell’elemento oggettivo del reato di truffa”. 2.8. Con ottavo motivo viene dedotta “Violazione di cui agli artt. 606 lettere b) ed e) c.p.p.- erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62/bis c.p.- contraddittorietà/carenza della motivazione sul punto”. Rileva il ricorrente come non siano condivisibili le argomentazioni addotte dai giudici di appello, che avrebbero motivato in maniera insufficiente e con motivazione illogica e contraddittoria posto che i fatti, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, hanno visto “una partecipazione insussistente e/o marginale” dell’imputato “nel momento consumativo del reato principale”, l’imputato non risulta gravato da alcun precedente (specifico) e “perché i fatti contestati non sono così evidenti”. Inoltre, assume il ricorrente che sarebbe bastato un solo elemento positivamente valutabile, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., al fine di concedere le attenuanti generiche. Insta pertanto in via subordinata per la riduzione della pena e per la concessione della sospensione condizionale. 2.9. Con nono ed ultimo motivo, il ricorrente deduce “Violazione di legge di cui agli artt. 606 lettere b) ed e) c.p.p.- erronea applicazione della legge penale relativamente ad una pena inflitta superiore al minimo edittale- contraddittorietà/carenza della motivazione sul punto”. Al riguardo, argomenta il ricorrente ritenendo non condivisibili le motivazioni della Corte di appello sul punto, siccome insufficienti ed errate in punto di diritto: invero, la pena risulterebbe eccessiva e non proporzionata nella misura della pena base, considerata l’entità del fatto, della condotta e della contestazione di truffa, che prevede un minimo edittale pari a mesi sei. Censura poi come eccessivo ed errato anche l’aumento per la continuazione, determinato in mesi cinque per ciascuno dei diversi reati posti in continuazione senza alcuna motivazione differenziata pur a fronte della diversità del titolo di reato e del diverso ammontare del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile. 2. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione renda già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027, che hanno chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica »; cfr. anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, e pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, n. 224079 del 20/11/2003). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, puo limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. 2. 1. Ciò premesso, i motivi di ricorso risultano in parte generici ed aspecifici, in parte non consentiti in quanto mirano ad una rilettura del fatto e del materiale probatorio e in parte manifestamente infondati. 2.2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e non si confronta con la doppia motivazione conforme; inoltre, oltre a reiterare censure portate nel giudizio di appello, il motivo si segnala per la sua genericita, in quanto solo apparentemente si presta a criticare la sentenza di secondo grado e soprattutto tracima nel merito, perche sottopone alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. Anzitutto, con esso il ricorrente pare dedurre un travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del Marre e sotto il profilo della mancanza del riconoscimento fotografico operato dal [OSCURATO:PERSONA], non confrontandosi tuttavia con la motivazione della sentenza, non allegando alcuna decisività degli elementi suindicati e soprattutto non offrendo alcuna ‘prova di resistenza’. Invero, per giurisprudenza costante, è da ritenersi inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. ‘prova di resistenza’, ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01). Inoltre, il giudice di appello, in presenza di una ‘doppia conforme’, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, con la conseguenza che debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Orbene, nella specie, dalla lettura delle sentenze risulta che l’individuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è risultata dalle riprese del sistema di videosorveglianza, che hanno attestato l’ingresso del [OSCURATO:PERSONA] in compagnia dell’odierno ricorrente nella concessionaria [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 22 e 27 luglio 2020 (vds. pag. 11 della sentenza di primo grado), allorquando venivano poste in essere le condotte decettive specificamente descritte dal [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, in senso conforme risultano gli esiti dell’analisi dei tabulati telefonici, che confermano i contatti tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e l’attivo interessamento di quest’ultimo nella pratica di acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA] fin dalle prime trattative (vds. pagg. 8-11 sentenza di primo grado). Vieppiù, la sentenza di primo grado dà conto di come il ricorrente venisse ripreso dalle telecamere anche quando faceva ingresso nella concessionaria, il giorno 5 agosto 2020 alle ore 15,37, per ritirare la carta di circolazione della detta vettura intestata al sedicente [OSCURATO:PERSONA] (vds. ancora pag. 11 sentenza citata). Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, trattandosi di motivazione assolutamente compiuta e logica, ulteriormente la individuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è risultata confermata da un insieme di ulteriori elementi di ordine logico tutti convergenti, in modo preciso, grave ed univoco, nel dare riscontro alla corretta individuazione dell’imputato: a tal fine, l’apparato motivazionale dà ulteriore, congruo e logico rilievo agli esiti dell’esame incrociato dei dati estrapolati dalle Banche dati del Ministero dell’interno, da cui è emersa la frequentazione con soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) segnalato già per truffe in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in danno di un rivenditore di moto con medesimo modus operandi (vds. pag. 11 sentenza di primo grado), ed al fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] risultava essere l’agente proponente il contratto di fornitura elettrica sottoscritto dal vero [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava per l’appunto di avere riconosciuto dalla voce essere anche l’interlocutore delle telefonate in cui erano state richieste (e poi ottenute) le copie dei documenti utilizzati per commettere la truffa di cui al capo A) (vds. pag. 7 sentenza di primo grado). L’effettivo utilizzo da parte del ricorrente della utenza 3512118645 risulta poi anche dalle dichiarazioni e dal riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 12 e 13 sentenza di primo grado). Si tratta, dunque, di motivazione compiuta e logica con cui il ricorrente non si confronta, non portando censure che disarticolino il puntuale ragionamento operato. 2.3. Assolutamente generico e aspecifico risulta il secondo motivo di ricorso, che non si confronta né con la doppia motivazione conforme, né che con le risultanze probatorie illustrate, che danno conto non già di una mera presenza dell’imputato, ma di una condotta attiva. Si tratta, dunque, di motivo meramente reiterativo delle doglianze portate in appello, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. 2.4. I motivi terzi e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la comunanza delle censure e siccome riguardanti le truffe commesse utilizzando documenti e identità di [OSCURATO:PERSONA] (capi F, G, M ed N della imputazione), sono generici e aspecifici, con essi si ripropongono le medesime doglianze portate nell’appello e si sollecita meramente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede. Anche con riferimento a detti fatti, poi, la motivazione, compiuta, logica e coerente, risulta conforme nei due gradi del giudizio di merito e spiega, con articolazione e sviluppo esenti da vizi, il ragionamento secondo il contributo concorsuale del ricorrente è dato dalla acquisizione, con modalità identiche, dei documenti dalla ignara vittima, poi alterati e spesi nelle operazioni negoziali per l’acquisito della vettura Lexus e del motociclo (vds. pag. 14 della sentenza di primo grado, sentenza a cui espressamente e legittimamente rinvia quella di appello). Si tratta di telefonate che sono state ritenute e risultano univocamente riconducibili all’[OSCURATO:PERSONA], che anche nell’occasione utilizzava le medesime argomentazioni per carpire la documentazione relativa a documenti identificativi e IBAN, presentandosi come Simone (come fatto anche alla [OSCURATO:PERSONA] con la medesima utenza telefonica). Con la medesima utenza telefonica, risultata in uso a [OSCURATO:PERSONA], veniva poi contattato anche il [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle trattative intrattenute da costui con il sedicente [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisito della Lexus (vds. pagg. 22 sentenza di primo grado). Peraltro, il riferimento, nel motivo di ricorso, alle pagg. 78 e 79 della sentenza, risulta generico, aspecifico e non centrato, ed omette di considerare le altri parti della motivazione della sentenza in cui, come visto, si illustrano gli elementi probatori a carico e le valutazioni specificamente riferite al ricorrente (pagg. 80 e ss. della sentenza di primo grado). 2.5. Il quinto ed il sesto motivo risultano aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze portate in appello laddove (vds. anche, in particolare, pagg. 10 e 11 appello, che racchiudono il motivo che, a parere del ricorrente, non sarebbe stato esaminato dalla Corte territoriale): con essi si ripropongono, infatti, le medesime doglianze, senza alcun confronto critico con la sentenza appellata e la doppia motivazione conforme. Si tratta di argomentazioni che sono state prese in esame dalla Corte di appello e disattese con motivazione che legittimamente fa rinvio a quella del primo giudice (vds. pagg 3, 4 sentenza di appello). Risulta peraltro vieppiù un profilo di manifesta infondatezza, laddove il motivo pare trarre argomento, al fine di scardinare il ragionamento probatorio dei giudici di merito, dalla considerazione che il ricorrente non era presente al momento consumativo della truffa, ciò non trovando giustificazione in diritto nell’art. 110 cod. pen. e nella costante interpretazione data alla norma. In sostanza, anche con i motivi quinto e sesto l’odierno ricorrente oppone meramente una diversa valutazione dei fatti ed una rilettura del materiale probatorio, non consentite in questa sede. D’altro canto, anche il corrispettivo motivo di appello si poneva come generico e non conteneva una critica alla articolata motivazione della sentenza di primo grado, che diffusamente ha illustrato le emergenze probatorie e le inferenze anche di ordine logico attraverso cui si è dipanato il ragionamento probatorio (vds pagg 16-28 e 82-83 della sentenza di primo grado; vds. anche nello specifico pag. 18, laddove la conferma delle conclusioni circa la certa riferibilità del contributo fattivamente prestato dall’[OSCURATO:PERSONA] e della indiscutibile riferibilità allo stesso dell’utilizzo della utenza 3512118645 viene tratta anche dalla “ingenuità” commessa dall’imputato utilizzando sullo stesso cellulare dual sim per contattare il Montanari l’utenza 3791727994 a sé anche formalmente intestata). 2.6. Manifestamente infondato è il settimo motivo di ricorso. Invero, costituisce interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647 – 01; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400 – 01; Sez. 5, n. 10805 del 19/02/1998, D’Achille, Rv. 211521 – 01, che ha precisato come lo stesso comportamento ben possa realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati). 2.7. Manifestamente infondato e aspecifico risulta l’ottavo motivo. Invero, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, oltre ai suindicati indici di valutazione negativa (individuati nella dedizione e professionalità criminali dimostrati nelle frodi perpetrate: pag. 4 sentenza impugnata), la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). 2.8. Anche sulla individuazione della pena base e degli aumenti per la continuazione la motivazione risulta espressa, non risulta illogica né contraddittoria e risulta vieppiù diversificata tra i reati di truffa, consumata e tentata, ed i reati di sostituzione di persona (vds. pag. 5 della sentenza di appello e pag. 85 della sentenza di primo grado). 2.9. Manifestamente infondato è, infine, il motivo con cui si censura la decisione nella parte in cui non ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena, essendo l’entità della pena ostativa per legge a
Sentenza Cassazione n. 41750/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris