CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 17 dicembre 2020, accoglieva parzialmente il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 29 settembre 2020, con cui era stata esaminata, e solo in parte respinta, l'istanza avanzata ex artt. 35-bis, 35-ter e 69 L. 26 luglio 1975, n. 354, per la dedotta violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione alla mancanza di spazi sufficienti, alle condizioni di sovraffollamento carcerario e igienico-sanitarie, con restrizione non conforme al principio di umanità. Il Tribunale di sorveglianza adito riteneva che vi fosse stata detenzione non conforme all'art. 3 Cedu per ulteriori 119 giorni e, per l'effetto, riconosceva il diritto alla detrazione di ulteriori 12 giorni di detenzione dalla pena da scontare, con riferimento alla restrizione subita presso la struttura di Nuoro, negli archi temporali analiticamente indicati nel provvedimento impugnato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce la violazione dell'art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 per i periodi in cui il detenuto avrebbe fruito di uno spazio pro capite inferiore a quello permesso. In particolare per la struttura di Nuoro era evidente l'errore nel computo della pena avendo richiamato il Tribunale un arco temporale errato dal 30/2/2018 al 30/3/2018 così indicando un dies di decorrenza inesistente e computando l'arco cronologico di riferimento in trenta giorni. Il sovraffollamento decorreva, invece, dal 3/2/2018 con la necessità di aggiungere 25 giorni al conteggio complessivo posto a base di calcolo dell'operazione riparatoria. Era illogico ritenere, poi, che si dovesse scomputare il solo spazio dei letti dei compagni di camera, là dove nella determinazione della superficie disponibile si sarebbe dovuto computare anche il letto dell'istante. Quanto alla struttura di Parma si assume che il ragionamento era in diretta violazione di legge, poiché si era ritenuto che la fruizione di una sola ora d'aria fosse diretta conseguenza delle limitazioni proprie del regime speciale, cui il ricorrente era sottoposto, là dove tale limitazione era stata ritenuta da una parte della giurisprudenza (Sez 1, n. 6308 del 2019, Pesce) integrare un trattamento degradante e inumano, in contrasto con gli artt. 6 e 10 regolamento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti che si diranno. 2,Del tutto eccentrico è, innanzitutto, il riferimento all'asserito computo delle superfici occupate dai compagni di stanza, superfici da detrarre per determinare lo spazio concretamente ed effettivamente disponibile per il detenuto. Il ricorso si riferisce, all'evidenza, ad altro provvedimento, poiché oggetto di impugnazione, nella specie, è l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari e non di [OSCURATO:PERSONA]. Si richiama, contrariamente, nei motivi di doglianza il foglio 8, del provvedimento emesso che si compone, tuttavia, di un numero inferiore di pagine, con la conseguenza che è erroneo il riferimento all'anzidetto foglio "otto". Sul profilo relativo allo spazio disponibile presso l'Istituto di pena il provvedimento impugnato è immune da censure. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che quando al detenuto sia assicurato uno spazio minimo inferiore a tre metri, in cella collettiva, si realizza una forte presunzione di trattamento non conforme al senso di umanità, presunzione che può essere superata ove concorrano, congiuntamente, fattori concomitanti della breve durata della restrizione, delle dignitose condizioni di restrizione e della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività (Sez. U., nr. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021), Rv 280433-01); viceversa nel caso di disponibilità di uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri a carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U., nr. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021), Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Rv 280433-02). Il metodo di calcolo da adottare nella misurazione del suddetto spazio ha affermato la giurisprudenza, sulla scia di un risalente e più volte ribadito orientamento non deve comprendere la superficie occupata dai servizi sanitari; va, altresì, escluso quello occupato dagli arredi fissi, tra cui rientrano i letti a castello (Sez. 1, n. 52819, Sciuto, Rv 268231; Sez.1., n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] 269514; Sez. 1, n. 41211 del 26/5/2017, Gobbi, Rv. 271087). Viceversa non rientrano nel computo gli arredi "pensili" (tra cui armadietti e mobilio) ( Sez. 1, n. 33837 del 7/3/2019, Zindato non massimata). Il provvedimento impugnato si è adeguato a tali principi ed ha escluso ogni forma di violazione dell'art 3 CEDU, nel senso prospettato in ricorso, impugnazione intrinsecamente aspecifica e di pregnante genericità. 3. Per quanto riguarda la detenzione subita presso l'Istituto di Parma le deduzioni sono manifestamente infondate e la motivazione resa è immune da ogni vizio.Esclusa la sussistenza di un sovraffollamento pregiudizievole e lesivo dell'art 3 CEDU, il ricorrente lamenta, in sostanza, la sola fruizione di un'ora d'aria, collegata, secondo quanto ha messo in evidenza il Tribunale di sorveglianza, alle limitazioni proprie del regime detentivo speciale, regime indubbiamente in corso di evoluzione, ma che sull'aspetto specifico non è oggetto di modifica. Il precedente offerto da Sez. 1 6308 del 2009 non è richiamato in maniera pertinente. Non v'è, invero, in esso il rilievo di alcuna violazione di legge, come dedotto in ricorso, né un vizio di motivazione che, unito agli altri aspetti oggetto di deduzione in quel giudizio, hanno indotto a ritenere che l'iter logico-giuridico a fondamento della decisione fosse apparente. La deduzione va, pertanto, ritenuta inammissibile, risolvendosi il rilievo indicato in un giudizio sul regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, piuttosto che in una critica ad un punto specifico della motivazione. 4. E' fondato contrariamente il rilievo relativo alla indicazione dei periodi di tempo valutati ai fini del computo e utilizzati per detrarre, secondo il criterio normativo, i giorni in funzione riparatoria per la ritenuta detenzione non conforme all'art. 3 Cedu. Sul punto effettivamente si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel computare un periodo trascorso presso la Casa circondariale di Nuoro, all'interno della stanza n. 16, considerando un arco temporale di trenta giorni, indicato come compreso tra il 30/2/2018 e il 30/3/2018. Il dies a quo posto a base di calcolo, invero, non esiste nel calendario comune ed è, all'evidenza, frutto di un macroscopico errore. L'istante lamenta sul punto che la sua detenzione si sarebbe protratta, contrariamente, dal 3/2/2018 e non dal 30/2/2018, con la conseguenza che a quanto già riconosciutogli si sarebbe dovuto aggiungere l'ulteriore periodo di 25 giorni da considerare in funzione del calcolo complessivo. Sul punto, dunque, il ricorso va accolto e va disposto annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio e affinché verifichi se l'indicazione opposta sul dies di decorrenza (3/2/2018) risponda ad una effettiva condizione di detenzione non conforme all'art. 3 CEDU che assume rilevanza in funzione della possibile detrazione, secondo il disposto dell'art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354. Segue, nel resto, l'inammissibilità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo di detenzione sofferta presso il carcere di Nuoro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Dichiara nel res