CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 05584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Firenze; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12/11/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, procedendo con rito abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 56, 575, 577, comma primo, n. 4, in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen. - esclusa l'aggravante di cui all'art. 577, comma secondo, cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e applicata la riduzione per il rito - e condannava l'imputato alla pena di sette anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge. 2. Con sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi sull'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione impugnata, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo, n. 4, in relazione all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'appellante in sei anni di reclusione. 3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo averla incontrata casualmente, tentava di uccidere la cognata, [OSCURATO:PERSONA], che, in quel momento percorreva a piedi la [OSCURATO:PERSONA] di Barberino di Mugello, investendola, mentre si trovava alla guida del furgone [OSCURATO:PERSONA], targato [OSCURATO:TARGA]. Queste manovre automobilistiche venivano ripetute da [OSCURATO:PERSONA] per due volte e non provocavano la morte della persona offesa dal reato soltanto per la sua tempestiva reazione, essendosi, in quell'occasione, la vittima riparata in un'area concava di un muro, protetta da una ringhiera in ferro, ubicata in un immobile dell'arteria cittadina dove si verificava l'incidente stradale causato dal ricorrente. Nell'immediatezza dei fatti, intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Barberino di Mugello, che individuavano [OSCURATO:PERSONA] riversa a terra su un marciapiede della [OSCURATO:PERSONA] e, a circa venti metri di distanza, un furgone [OSCURATO:PERSONA], che, in varie parti della carrozzeria, presentava tracce di sangue, che risultavano appartenere alla persona offesa, nelle cui vicinanze si trovava l'imputato; la donna, quindi, veniva prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove le veniva riscontrata una frattura alla gamba sinistra ed escoriazione sparse su tutto il corpo. Fin dalla prima fase delle indagini preliminari, gli accadimenti criminosi portavano all'individuazione del responsabile dell'investimento di [OSCURATO:PERSONA] nel cognato e odierno imputato, grazie alla denuncia presentata dalla persona offesa e alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni oculari, indicati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; questi ultimi, in particolare, confermavano le modalità con cui, con due manovre automobilistiche sviluppatesi in stretta sequenza, il ricorrente aveva tentato di uccidere la vittima, che aveva incontrato mentre percorreva, a piedi, l'arteria cittadina dove si verificava l'incidente stradale. In sede di denuncia, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essersi accorta della presenza del furgone condotto da [OSCURATO:PERSONA] dopo avere avuto la sensazione che un veicolo le stesse venendo addosso, mentre, intenta a inviare un messaggio con il suo telefono cellulare, camminava sul marciapiede della strada dove si trovava; la vittima riferiva anche di avere trovato riparo, dopo l'impatto con il furgone del cognato, in un'area concava dell'immobile prospiciente il tratto di strada percorso, rimanendo intrappolata tra il veicolo e il muro dove si era riparata; la persona offesa precisava ulteriormente che, dopo essere rimasta intrappolata, chiedeva aiuto, battendo contro il cofano e colpendo con il piede il faro sinistro del mezzo che l'aveva investita; la vittima, infine, riferiva che il ricorrente, dopo il primo impatto del veicolo, dapprima faceva retromarcia e successivamente ingranava la marcia, allo scopo di schiacciarla contro il muro per effetto della sua ripartenza. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, a sua volta, veniva corroborata dagli esiti della consulenza tecnica del pubblico ministero, redatta dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], che descriveva le modalità con cui [OSCURATO:PERSONA], a bordo del suo furgone, con due manovre automobilistiche, aveva tentato di investire [OSCURATO:PERSONA], la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il consulente tecnico del pubblico ministero, in particolare, evidenziava che, una prima volta, la manovra compiuta dall'imputato non aveva provocato gravi ferite alla vittima, che, invece, le venivano procurate la seconda volta, causandole la frattura alla gamba sinistra per la quale veniva ricoverata, quando il mezzo condotto dal ricorrente andava a impattare contro la persona offesa a una velocità compresa tra i 20 e i 25 chilometri orari. Le conclusioni raggiunte dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, venivano contestate dal consulente tecnico della difesa, il geometra [OSCURATO:PERSONA], che prospettava una ricostruzione alternativa della dinamica dell'investimento di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a prefigurare l'assenza di intento omicida in capo all'imputato, ritenuta inattendibile dai Giudici di merito fiorentini, non risultando tali conclusioni corroborate dalle emergenze probatorie. In questa cornice, si riteneva che l'intento omicida sotteso alle manovre automobilistiche poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] era avvalorato dalle modalità con cui il sinistro stradale si era verificato e dalle tensioni personali esistenti tra l'imputato e la famiglia della vittima. Tali tensioni, qualche giorno prima dei fatti di reato, si erano concretizzate in un acceso scontro verbale tra il ricorrente e il fratello della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che confermava le ragioni di risentimento nutrito dall'imputato nei confronti della cognata, che costituivano la causale dell'azione criminosa oggetto di vaglio. Si riteneva, infine, che le lesioni personali subite dalla persona offesa, come accertato dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] - che era stata incaricata dal pubblico ministero di eseguire una consulenza tecnica medico-legale, finalizzata ad accertare l'entità delle ferite riportate dalla vittima in conseguenza dell'incidente stradale -, tenuto conto delle modalità con cui si verificava l'impatto tra il veicolo condotto dal ricorrente e la vittima, dovevano ritenersi idonee a causarne la morte, sulla base di una valutazione ex post della dinamica degli accadimenti criminosi. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 56 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'inquadramento dell'ipotesi delittuosa ascritta a [OSCURATO:PERSONA] quale tentato omicidio, che appariva contraddetto delle emergenze processuali, che imponevano di ricondurre il comportamento criminoso dell'imputato alla fattispecie delle lesioni personali aggravate e non a quella contestata, la cui configurazione costituiva il frutto di un evidente travisamento probatorio. Si deduceva, in proposito, che la dinamica del sinistro stradale verificatosi la mattina del 06/02/2020 non consentiva di affermare l'idoneità delle condotte lesive di [OSCURATO:PERSONA] a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA], atteso che le modalità dell'investimento - che aveva provocato alla vittima ferite non letali - non permettevano di ricondurre la condotta dell'imputato all'ipotesi del tentato omicidio, non essendo dimostrata l'attitudine offensiva del suo comportamento criminoso a determinare l'evento mortale oggetto di contestazione. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 42 e 43 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell'animus necandi sotteso al comportamento criminosa, che, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano i fatti di reato, non poteva configurarsi nemmeno sotto forma di dolo alternativo. Secondo la difesa del ricorrente, le emergenze probatorie imponevano di escludere ogni intento omicida nella condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA] e di derubricare il tentato omicidio che gli veniva contestato nel reato di lesioni personali aggravate, anche alla luce della modesta velocità del furgone condotto dal ricorrente, al momento dell'impatto con la vittima, che costituiva un dato processuale incontroverso. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 56 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'inquadramento dell'ipotesi delittuosa ascritta a [OSCURATO:PERSONA] quale tentato omicidio, che appariva contraddetto delle emergenze processuali, che imponevano di ricondurre il comportamento criminoso dell'imputato alla fattispecie delle lesioni personali aggravate e non a quella contestata, la cui configurazione costituiva il frutto di un evidente travisamento probatorio. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui il comportamento criminoso posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] era inidoneo a provocarne la morte e doveva essere ricondotto alla fattispecie delle lesioni personali aggravate, è smentito dall'articolata sequenza dell'azione delittuosa, che risulta correttamente ricostruita nel provvedimento impugnato, caratterizzata dal ferimento della vittima con un incidente stradale provocato dal ricorrente, che si lanciava, a bordo del suo veicolo - un furgone [OSCURATO:PERSONA], targato [OSCURATO:TARGA] - contro la cognata, [OSCURATO:PERSONA], che, in quel momento, percorreva a piedi la [OSCURATO:PERSONA], un'arteria stradale di Barberino di Mugello. Deve, invero, ritenersi incontroverso che il veicolo condotto dall'imputato andava a impattare volontariamente contro [OSCURATO:PERSONA], causando un sinistro stradale, articolato in due frazioni sequenziali - che venivano descritte analiticamente dal consulente tecnico del pubblico ministero, l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] -, che non provocava la morte della persona offesa solo per la sua tempestiva reazione. Nell'occasione, infatti, la vittima trovava fortunosamente riparo in un'area concava di un muro, protetta da una ringhiera in ferro, ubicata in un immobile dell'arteria cittadina dove si verificava l'incidente stradale provocato dall'imputato. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Firenze, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata, nel ribadire l'idoneità dell'azione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] a provocare la morte della persona offesa, evidenziava che «la condotta posta in essere lanciando il furgone contro la vittima così da travolgerla con il suddetto mezzo risultava sicuramente suscettibile di determinare la caduta a terra e/o situazioni di violento impatto con zone vitali, anche in considerazione della obiettiva potenzialità letale del mezzo usato». Su questi profili valutativi, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, la sentenza di appello si soffermava con un percorso argomentativo conforme alle emergenze probatorie e immune da censure motivazionali, evidenziando che l'azione sequenziale dell'imputato era certamente idonea a determinare la morte di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a entrambi i segmenti della sua condotta di guida, così come ricostruita nella consulenza tecnica dell'ingegnere Begani. Sulla scorta di questa ricostruzione delle modalità del ferimento della persona offesa dal reato, che dovevano essere necessariamente correlate alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione omicida, la Corte di appello di Firenze formulava un giudizio affermativo sull'idoneità della condotta di guida del ricorrente a provocare la morte della persona offesa, nel valutare la quale è necessario richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032-01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01). Non si può, del resto, non rilevarsi ulteriormente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, che: «Ai fini della ravvisabilità del tentativo, i requisiti della idoneità e della univocità degli atti devono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti e dalle modalità degli atti da loro posti in essere, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento alle intenzioni, dagli stessi eventualmente formulate. Ne consegue che al giudice non è consentito di conferire idoneità e univocità di direzione ad atti che, di per se stessi, non sono né idonei né univoci, attraverso il riferimento ai propositi interni degli agenti, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili, ma che siano conosciuti soltanto attraverso le ammissioni degli imputati. Diversamente operando, si finirebbe inevitabilmente per conferire rilievo penale ad atti di volizione interna che possono essere valutati soltanto ai fini dell'esistenza dell'elemento psicologico, ma non anche ai fini della ravvisabilità dell'elemento materiale del reato» (Sez. 1, n. 2587 del 23/10/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210074-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43406 del 12/10/2001, Mereu, Rv. 220144-01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 42 e 43 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell'animus necandi sotteso al suo comportamento criminoso, che, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizzavano i fatti di reato, non poteva configurarsi nemmeno sotto forma di dolo alternativo. In questa cornice, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza impugnata sotto il profilo dell'assenza di prova dell'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio contestato all'imputato, a sua volta incidente sull'assenza di prova della volontà omicida, che doveva essere esclusa alla luce della sequenza degli accadimenti criminosi descritta dalla decisione censurata - alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero -, resa evidente dalla modesta velocità del furgone con cui il ricorrente, la mattina del 06/02/2020, investiva la cognata, [OSCURATO:PERSONA], che, in quel momento, percorreva a piedi la [OSCURATO:PERSONA] di Barberino di Mugello. Osserva, in proposito, il Collegio che la sussistenza del requisito dell'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta illecita, analoga a quella ascritta all'imputato [OSCURATO:PERSONA], riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire in termini processualmente certi la volontà del soggetto attivo del reato rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma penale, che nel nostro caso è rappresentato dalla vita di [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui: «In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931-01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come costantemente affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del tentativo, il «requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110-01). Ne deriva che, nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], nel senso che i suoi comportamenti dovevano possedere, tenuto conto del contesto in cui erano inseriti e della dinamica dell'azione delittuosa, l'attitudine a rendere manifesti i suoi intenti omicidi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], desumibili sia dagli atti preparatori sia dagli atti esecutivi attraverso cui si sviluppava la sequenza degli accadimenti criminosi, culminata nell'incidente stradale con cui l'imputato andava a impattare volontariamente contro la cognata, noncurante del rischio di provocarne la morte. L'intento omicida sotteso alle manovre automobilistiche poste in essere dal ricorrente, del resto, risulta corroborato, sul piano della causale dell'azione criminosa, dalle tensioni personali esistenti tra l'imputato e il fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], che, qualche giorno prima dei fatti di reato, si erano concretizzati un acceso diverbio tra i due soggetti, che confermavano le ragioni del risentimento nutrito dal ricorrente nei confronti del nucleo familiare della persona offesa. Basti, in proposito, evidenziare che, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, qualche giorno prima del sinistro stradale controverso, [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato pesantemente il fratello della cognata, rivolgendogli la frase minatoria «prima della fine ti metto tre metri sotto terra [...]», che veniva richiamata a pagina 13 della decisione impugnata. In questo contesto, non può non rilevarsi che la dinamica del ferimento di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del contesto criminoso di cui è espressione, deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che l'azione di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva a una volontà omicida univocamente orientata, indirizzata nella direzione prefigurata nelle sentenze di merito, consentendo di affermare che l'imputato, investendola, intendeva provocare la morte della vittima. Il decesso della persona offesa, difatti, non si verificava per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente e per la pronta reazione della vittima - che trovava fortunoso riparo, con le modalità descritte nel paragrafo 2, cui si rinvia -, essendo incontroverso che gli obiettivi dell'imputato non si concretizzavano per ragioni estranee alla sua determinazione criminosa, la cui pervicacia risulta dimostrata dalle modalità con cui cercava di provocare il decesso della vittima, tentando di impattare contro di essa con due manovre automobilistiche sviluppatesi in sequenza. In questa cornice probatoria, pertanto, assume un elevato rilievo sintomatico dell'intento omicida dell'imputato, la circostanza che il ricorrente - come evidenziato nella relazione di consulenza dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] - si dirigeva pervicacemente contro la vittima, compiendo due manovre in stretta sequenza dinamica, allo scopo di provocare la morte della persona offesa, che procedeva a piedi in un'arteria urbana di Barberino di Mugello, inconsapevole di quanto, di lì a breve, le sarebbe accaduto. Si aggiunga ulteriormente che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] appaiono convergenti con quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo i testimoni oculari riferito concordemente che l'imputato si lanciava con il suo furgone in direzione della persona offesa, andando a impattare violentemente contro di essa. Ne consegue che gli esiti della consulenza tecnica redatta dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] appaiono corroborati dalle dichiarazioni rese dai due testimoni presenti sul luogo dove si verificava il sinistro stradale, non lasciando residuare alcuno spazio per dubitare della correttezza della ricostruzione posta a fondamento dei giudizi di merito. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Firenze, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 13 della decisione censurata, nel ribadire la piena consapevolezza del ricorrente delle possibili conseguenze nefaste della sua condotta, richiamava la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] «poteva concretamente rappresentarsi la morte della vittima come conseguenza dell'azione alternativa al semplice ferimento, volendo - con scelta sostanzialmente equipollente - l'uno o l'altro evento». 3.1. In questa cornice, non era possibile prendere in considerazione ipotesi alternative in ordine alla dinamica degli accadimenti criminosi e contrapporle a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Firenze, in presenza di elementi di giudizio che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica. Nel caso in esame, infatti, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale a tali ipotesi alternative, in presenza di elementi probatori, così come richiamati nel paragrafo precedente, che imponevano di escludere non solo la verosimiglianza, ma addirittura la plausibilità di siffatte, meramente congetturali, ricostruzioni dei fatti. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). 5.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle