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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 17157/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19089/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avversoil DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 78/2022 depositata il 23/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del procuratore generale in persona del sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatti di causa Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il giudizio volto alla dichiarazione di fallimento della ICI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– già in concordato preventivo con c ontinuità aziendale - in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello di Napoli avente a oggetto il gravame proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della medesima società emessa in data 17-5-2022.

Ha motivato la decisione affermando chela decisione sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento preventivamente emessa era pregiudiziale rispetto alla decisione ulteriormente richiesta, per la ragione che “intanto può essere pronunciata l’improcedibilità della domanda di fallimento esperita in questa sede in quanto sia divenuta definitiva la sentenza di fallimento oggetto di gravame”.

Ha per tale motivo rilevato l’esistenza tra i due giudizi di un rapporto di pregiudizialità giuridica, tale da legittima re la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.

Avverso l’ordinanza la società ha proposto ricorso per regolamento di competenza.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., creditrice istante, ha depositato una memoria difensiva.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Ragioni della decisione

I. - E’ stata formulata un’eccezione di inammissibilità del regolamento per difetto di legittimazione della società ricorrente , ai sensi dell’art. 43, primo comma, legge fall.

L’eccezione è infondataessenzialmente perché la società in sé è la parte del procedimento prefallimentare in corso dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso l’iniziativa della società si fonderebbepure sull’inerzia dell’organo fallimentare, evincibile dal fatto di non essere il curatore neppure comparso nell’udienza prefallimentare de qua .

Il fallito mantiene la capacità processuale ai sensi dell’art. 43 legge fall. nei casi in cui il curatore abbia assunto, rispetto alla questione contesa, un comportamento oggettivo di pura inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato(v. di recente Cass. Sez.

U n. 11287-23, con affermazione di principio per questa parte estendibile a tutte le fattispecie rilevanti ai fini della normarichiamata).

II. -Il ricorso è fondato.

L’ordinanza ha disposto la sospensione del processo per pregiudizialità cd. necessaria (art. 295 cod. proc. civ.).

La pregiudizialità è stata ravvisata in relazione all’impossibilità di adottare una pronuncia di improcedibilità della nuova istanza di fallimento fintanto che non sia passata in giudicato la sentenza di fallimento per prima adottatae oggetto di reclamo.

L’affermazione è errata quanto al presupposto.

III. - Non può disporsi la sospensione necessaria nel caso in cui due giudizi siano pendenti in gradi diversi.

Non lo si può fare quando l’asserito giudizio pregiudicante sia stato già definito con sentenza non passata in giudicato perché in tal caso è possibile la sospensione del secondo giudizio soltanto ai sensi dell'art. 4 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui sono fatti salvi i casi nei quali la sospensione necessaria è imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante.

Ciò è stato affermato da questa Corte a più riprese, anche a sezioni unite(v.

Cass. Sez.

U n. 10027-12 e da ultimo Cass. Sez.

U n. 21763-21),proprio per il fatto che è sempre possibile invocare – invece -l’autorità di una sentenza in un diverso processo.

Il quale può essere sì sospeso, se la sentenza è impugnata, ma attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., da motivare specificamente a proposito della scelta intrapresa.

IV. -Nel caso concreto il tribunale ha fatto leva sulla sospensione necessaria (art. 295 cod. proc. civ.), e di questa palesemente non ricorrono le condizioni di base. p.q.m.

La Corte accoglieil ricorso, cassa il provvedimento di sospensione e rimette le parti dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19089/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avversoil DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 78/2022 depositata il 23/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del procuratore generale in persona del sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il giudizio volto alla dichiarazione di fallimento della ICI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– già in concordato preventivo con c ontinuità aziendale - in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello di Napoli avente a oggetto il gravame proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della medesima società emessa in data 17-5-2022. Ha motivato la decisione affermando chela decisione sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento preventivamente emessa era pregiudiziale rispetto alla decisione ulteriormente richiesta, per la ragione che “intanto può essere pronunciata l’improcedibilità della domanda di fallimento esperita in questa sede in quanto sia divenuta definitiva la sentenza di fallimento oggetto di gravame”. Ha per tale motivo rilevato l’esistenza tra i due giudizi di un rapporto di pregiudizialità giuridica, tale da legittima re la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Avverso l’ordinanza la società ha proposto ricorso per regolamento di competenza.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., creditrice istante, ha depositato una memoria difensiva. Le altre parti non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. - E’ stata formulata un’eccezione di inammissibilità del regolamento per difetto di legittimazione della società ricorrente , ai sensi dell’art. 43, primo comma, legge fall. L’eccezione è infondataessenzialmente perché la società in sé è la parte del procedimento prefallimentare in corso dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso l’iniziativa della società si fonderebbepure sull’inerzia dell’organo fallimentare, evincibile dal fatto di non essere il curatore neppure comparso nell’udienza prefallimentare de qua . Il fallito mantiene la capacità processuale ai sensi dell’art. 43 legge fall. nei casi in cui il curatore abbia assunto, rispetto alla questione contesa, un comportamento oggettivo di pura inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato(v. di recente Cass. Sez. U n. 11287-23, con affermazione di principio per questa parte estendibile a tutte le fattispecie rilevanti ai fini della normarichiamata). II. -Il ricorso è fondato. L’ordinanza ha disposto la sospensione del processo per pregiudizialità cd. necessaria (art. 295 cod. proc. civ.). La pregiudizialità è stata ravvisata in relazione all’impossibilità di adottare una pronuncia di improcedibilità della nuova istanza di fallimento fintanto che non sia passata in giudicato la sentenza di fallimento per prima adottatae oggetto di reclamo. L’affermazione è errata quanto al presupposto. III. - Non può disporsi la sospensione necessaria nel caso in cui due giudizi siano pendenti in gradi diversi. Non lo si può fare quando l’asserito giudizio pregiudicante sia stato già definito con sentenza non passata in giudicato perché in tal caso è possibile la sospensione del secondo giudizio soltanto ai sensi dell'art. 4 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui sono fatti salvi i casi nei quali la sospensione necessaria è imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante. Ciò è stato affermato da questa Corte a più riprese, anche a sezioni unite(v. Cass. Sez. U n. 10027-12 e da ultimo Cass. Sez. U n. 21763-21),proprio per il fatto che è sempre possibile invocare – invece -l’autorità di una sentenza in un diverso processo. Il quale può essere sì sospeso, se la sentenza è impugnata, ma attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., da motivare specificamente a proposito della scelta intrapresa. IV. -Nel caso concreto il tribunale ha fatto leva sulla sospensione necessaria (art. 295 cod. proc. civ.), e di questa palesemente non ricorrono le condizioni di base. p.q.m. La Corte accoglieil ricorso, cassa il provvedimento di sospensione e rimette le parti dinanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]
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