CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 04912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 89 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] resa dal Giudice per l'udienza preliminare di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mc), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, previa qualifica del ricorso come appello, la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per l'ulteriore corso; letta la memoria difensiva dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed esaminata la documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata, resa il 24/2/2021, che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 612-bis e 614 cod. pen. perché estinti per remissione tacita di querela. Deduce il ricorrente l'assenza di motivazione in ordine all'indicazione del comportamento tacito ritenuto incompatibile con la volontà di persistere nella querela nonché, con riferimento al reato di atti persecutori, il mancato rispetto della disposizione d; cui all'art. 612-bis, comma 4, cod. pen. che richiede la remissione processuale della querela. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Il difensore dell'imputato, con la memoria difensiva, ha prodotto rituale remissione di querela e accettazione della stessa e ha chiesto che venga resa, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sentenza di non luogo a procedere. 3. Il ricorso del PG è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero, il difensore dell'imputato, ha prodotto remissione di querela, ritualmente presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Montecassino (sulla ritualità della remissione di querela presentata dinanzi ad un ufficiale di polizia giudiziaria cfr. Sez. 5, n. 3034 del 17/12/202C), dep. 2021, C., Rv. 280258 - 02) e successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato. In tale situazione, pur essendo corretto quanto rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte e cioè che "la sentenza di non luogo a procedere, ex art.425 cod. proc. pen., emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen." (Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426), non può comunque accedersi alla sua richiesta di conversione in appello del ricorso, formulata nella requisitoria scritta prima del deposito delle rituale remissione di querela, in quanto la violazione di legge riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha dichiarato estinto il reato sulla base di una remissione tacita di querela, e il correlato vizio di motivazione, devono ritenersi superati dalla produzione in questo processo della rituale remissione della querela e della successiva accettazione di talché la decisione dí estinzione adottata con la sentenza qui impugnata è da ritenersi formalmente corretta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso, in Roma, il 7/10/2021 Il Consigliere