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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02496/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha dedotto inosservanza di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato dì cui all'art. 334 cod. pen. (con particolare riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Isp.

Nardi che aveva riferito quanto dettogli dall'imputato, in violazione dell'art. 62 cod. proc. pen.) e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui sì è rimarcato che non sono state utilizzate le dichiarazioni dell'imputato: infatti, le circostanze per cui l'imputato fosse proprietario del veicolo in sequestro e ne avesse ottenuto l'affidamento in custodia emergevano pacificamente dalla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento; che poi lo stesso avesse consapevolmente violato gli obblighi di custodia risultava evidentemente dal non aver fatto ritrovare l'autovettura nel luogo da luì indicato, in cui doveva essere custodita, in difetto dì qualsivoglia preventiva denuncia da parte sua sulla sorte del mezzo.

La Corte territoriale non ha applicato l'art. 131-bis cod. pen., «considerato il notevole disvalore sociale della condotta per avere eluso le finalità dì rilievo pubblicistico sottese al vincolo di intangibilità ed inutilizzabilità gravante sul bene»); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha dedotto inosservanza di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato dì cui all'art. 334 cod. pen. (con particolare riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Isp. Nardi che aveva riferito quanto dettogli dall'imputato, in violazione dell'art. 62 cod. proc. pen.) e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui sì è rimarcato che non sono state utilizzate le dichiarazioni dell'imputato: infatti, le circostanze per cui l'imputato fosse proprietario del veicolo in sequestro e ne avesse ottenuto l'affidamento in custodia emergevano pacificamente dalla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento; che poi lo stesso avesse consapevolmente violato gli obblighi di custodia risultava evidentemente dal non aver fatto ritrovare l'autovettura nel luogo da luì indicato, in cui doveva essere custodita, in difetto dì qualsivoglia preventiva denuncia da parte sua sulla sorte del mezzo. La Corte territoriale non ha applicato l'art. 131-bis cod. pen., «considerato il notevole disvalore sociale della condotta per avere eluso le finalità dì rilievo pubblicistico sottese al vincolo di intangibilità ed inutilizzabilità gravante sul bene»); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 02496/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris