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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 giugno 2020

Cassazione n. 46149/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza emessa in data 19/6/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Salerno, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in quella di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno.

I predetti erano ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen. per essersi impossessati, in concorso tra loro, di numerosi prodotti alimentari sottratti all'interno di un esercizio commerciale, nel quale si erano introdotti, in tempo di notte, dopo avere forzato una grata e divelto una finestra.

2. Avverso la sentenza di condanna hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione in relazione alla non corretta quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto; omessa valutazione circa l'esistenza della condizione di procedibilità della querela.

3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. I ricorsi sono inammissibili.

Il motivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

Il ricorrente si duole della carenza di giustificazione in ordine alla determinazione della pena, affermando che la Corte di merito si è discostata dal minimo edittale senza fornire motivazione adeguata.

Il rilievo non trova riscontro in atti.

I giudici di merito, nel discostarsi dal minimo edittale per la fattispecie del furto, dopo avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti ed alla recidiva, hanno valutato congrua la pena detentiva base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, evidenziando la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti condanne, indicative, secondo il giudizio espresso in sentenza, di una ben radicata attitudine a delinquere.Si tratta di motivazione del tutto conferente e adeguata, non suscettibile di essere censurata in questa sede.

Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione").

Peraltro, nella individuazione della pena ritenuta più appropriata per il caso concreto, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri elementi da tale valutazione [Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258410 - 01: "Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.)"].

5. Del pari inammissibili sono i motivi proposti in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha definito la propria posizione con concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi di merito.

Il giudice ha accolto la richiesta di rideterminazione della pena avanzata dalle parti, provvedendo ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.

Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelle inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia, ipotesi del tutto assenti nel presente caso [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione»; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, a'lla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»].

Del tutto inconferente è il richiamo contenuto nel ricorso alla mancata verifica della esistenza di rituale querela in atti, essendo il delitto di furto pluriaggravato procedibile d'ufficio./T)

6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza emessa in data 19/6/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Salerno, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in quella di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno. I predetti erano ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen. per essersi impossessati, in concorso tra loro, di numerosi prodotti alimentari sottratti all'interno di un esercizio commerciale, nel quale si erano introdotti, in tempo di notte, dopo avere forzato una grata e divelto una finestra. 2. Avverso la sentenza di condanna hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione in relazione alla non corretta quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto; omessa valutazione circa l'esistenza della condizione di procedibilità della querela. 3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. Il ricorrente si duole della carenza di giustificazione in ordine alla determinazione della pena, affermando che la Corte di merito si è discostata dal minimo edittale senza fornire motivazione adeguata. Il rilievo non trova riscontro in atti. I giudici di merito, nel discostarsi dal minimo edittale per la fattispecie del furto, dopo avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti ed alla recidiva, hanno valutato congrua la pena detentiva base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, evidenziando la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti condanne, indicative, secondo il giudizio espresso in sentenza, di una ben radicata attitudine a delinquere.Si tratta di motivazione del tutto conferente e adeguata, non suscettibile di essere censurata in questa sede. Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). Peraltro, nella individuazione della pena ritenuta più appropriata per il caso concreto, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri elementi da tale valutazione [Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258410 - 01: "Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.)"]. 5. Del pari inammissibili sono i motivi proposti in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha definito la propria posizione con concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi di merito. Il giudice ha accolto la richiesta di rideterminazione della pena avanzata dalle parti, provvedendo ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelle inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia, ipotesi del tutto assenti nel presente caso [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione»; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, a'lla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»]. Del tutto inconferente è il richiamo contenuto nel ricorso alla mancata verifica della esistenza di rituale querela in atti, essendo il delitto di furto pluriaggravato procedibile d'ufficio./T) 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 15