CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 9 settembre 2022 dal Tribunale di Marsala, per il reato di guida senza patente, con recidiva nel biennio. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e difetto di motivazione sull'effettiva conoscenza della lingua italiana; mancata disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto per mancata traduzione; erronea valutazione della responsabilità penale per mancanza di dolo attesa la non conoscenza della lingua italiana) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te