CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 38730/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona del 27 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con pena sospesa subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose. L'imputazione concerneva l'indicazione, nelle dichiarazioni annuali IVA e IRES per l'anno d'imposta 2017, di elementi passivi fittizi avvalendosi di due fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, emesse dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.a." nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'affermazione di responsabilità. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato il 0(L 1 proprio giudizio sulla generale "inoperatività" della società [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrata "dal fatto che i locali, i macchinari, le attrezzature e i dipendenti della predetta società erano i medesimi della [OSCURATO:PERSONA]" e dalla "mancata registrazione dei contratti di locazione cui fanno riferimento le fatture", omettendo di fornire una prova certa e diretta dell'inesistenza "del contratto di affitto e dei macchinari". Si contesta che la mancata registrazione dei contratti di locazione e l'assenza di pagamenti registrati siano elementi rilevanti per dimostrare la fittizietà delle operazioni. Si deduce, inoltre, una contraddittorietà nella motivazione, laddove la Corte, pur riconoscendo lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] con l'uso dei beni della [OSCURATO:PERSONA], nega l'esistenza dei contratti di locazione del locale e dei macchinari, basando tale conclusione sul "sillogismo", ritenuto "insufficiente", che trae dall'unicità del committente e dalla "natura di lavoro dipendente" dell'attività dell'imputato la prova della fittizietà dei rapporti contrattuali. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La difesa ritiene la motivazione della Corte d'appello "stringatissima" e carente, in quanto si sarebbe limitata a escludere la lieve entità del fatto sulla base della pluralità di violazioni (dichiarazione IVA e IRES) e dell'utilizzo di due fatture false, senza spiegare perché la condotta debba considerarsi abituale. Si sostiene che l'abitualità non possa desumersi astrattamente dall'uso di due fatture, le quali, riguardando beni funzionalmente connessi (capannone e macchinari al suo interno), dovrebbero ricondurre la condotta ad un'azione unica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti o generici. 1. Le censure mosse dal ricorrente con il primo motivo non denunciano un vizio logico- giuridico della motivazione, ma si risolvono nel tentativo di offrire una lettura alternativa delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità. La Corte di appello, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha confermato il giudizio di responsabilità fondandolo su una valutazione complessiva e coerente del quadro probatorio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'analisi dei rapporti tra la "[OSCURATO:SOCIETA]." e la "[OSCURATO:PERSONA]" non costituisce un argomento estraneo al thema decidendunn, ma rappresenta il presupposto logico indispensabile per qualificare la natura delle operazioni certificate dalle fatture contestate. I giudici di merito hanno accertato che la "[OSCURATO:SOCIETA]." era una società priva di qualsiasi autonomia economico-finanziaria, costituita al solo scopo di "consentire alla [OSCURATO:PERSONA] il conseguimento di obiettivi di frode fiscale ed evasione contributiva". In tale contesto, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per inferire l'inesistenza, sia oggettiva che soggettiva, delle operazioni di locazione:la totale dipendenza della "[OSCURATO:SOCIETA]" dalla "[OSCURATO:PERSONA]", unica committente e fonte di ricavi; l'utilizzo da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]" di locali, macchinari e personale già appartenenti alla "[OSCURATO:PERSONA]"; l'incapacità strutturale della "[OSCURATO:SOCIETA]" di sostenere i costi operativi, inclusi quelli relativi ai canoni di locazione fatturati, come emerso dall'analisi contabile; la mancata registrazione dei contratti di locazione che, sebbene non incida sulla validità civilistica degli stessi, è stata correttamente interpretata dal giudice di merito, unitamente agli altri elementi, come un significativo indice della fittizietà dei rapporti; l'assenza di qualsiasi traccia contabile o bancaria dei pagamenti relativi ai canoni di locazione, circostanza che smentisce l'effettività dell'operazione economica rappresentata in fattura. Non sussiste, inoltre, la lamentata contraddittorietà motivazionale. La Corte di appello ha logicamente sostenuto che l'attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA] si inseriva in un rapporto di lavoro di fatto dissimulato sotto la veste di un fittizio rapporto di subappalto tra imprese, e che la formale stipula di contratti di locazione era parte integrante di tale "ingannevole rappresentazione dei rapporti societari". Il verdetto di condanna, quindi, non si basa su un mero sillogismo, ma su una ricostruzione fattuale complessa, dalla quale emerge che il rapporto giuridico reale tra le parti era diverso da quello, inesistente, documentato dalle fatture. Le doglianze del ricorrente, pertanto, si limitano a contrapporre alla coerente valutazione dei giudici di merito una propria, diversa interpretazione del materiale probatorio, operazione preclusa in questa sede. 2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte di appello ha fornito una motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. I giudici di secondo grado hanno escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il fatto che "la condotta dell'imputato ha comportato la violazione sia della dichiarazione IVA, sia di quella a fini IRES e l'imputato si è avvalso di due fatture false". Il giudizio circa la non particolare tenuità dell'offesa è, quindi, motivato e il ricorso, censurando la congruità del percorso argomentativo che lo sorregge sotto il profilo dell'abitualità e non sotto quello dell'offensività, tenuto in considerazione dalla Corte, difetta del requisito della specificità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado del processo nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d