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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32749/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 5/10/2021 della corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del rìcorrente, avv.tì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di L'Aquila, adita per la revisione della sentenza n. 801/2018 della corte di appello di Ancona, emessa il 23 aprile 2018 e divenuta irrevocabile il 20 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000 con riguardo al periodo di imposta del 2010, dichiarava inammissibile l'istanza.

2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione, medinate i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione.

3. Con il primo rappresenta i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Sarebbe erronea la motivazione laddove i giudici hanno escluso l'inconciliabilità tra i fatti a fondamento della sentenza di condanna n. 801/2018 della corte di appello di Ancona, emessa il 23 aprile 2018 e divenuta irevocabile il 20 marzo 2019, rispetto a quelli di cui alla sentenza di assoluzione del medesimo ricorrente, n. 1395/2018 della Corte di Appello di Ancona, relativa all'omesso pagamento dell'Iva per l'anno 2011.

Si evidenzia come l'inconciliabilità che il giudice era chiamato a verificare attiene ai fatti su cui i provvedimenti finali irrevocabili hanno trovato fondamento e che l'inconciliabilità dei medesimi non può essere semplicemente superata valorizzandone, come avrebbe fatto la corte di appello, la diversità, atteso che se essi fossero identici si porrebbe, invece, il problema del rispetto del divieto di bis in idem.

Piuttosto, nel caso in esame emergerebbero due giudicati che affermano o negano la sussistenza del dolo di omesso versamento dell'Iva, con necessaria revoca della statuizione di condanna.

Si aggiunge che l'istanza di revisione promossa non si basava su una valutazione del fatto o su una rivalutazione giuridica del medesimo apparato probatorio, ma tiene conto del dato per cui il reato ex art. 10 ter Dlgs. 74/2000, quale reato proprio, fa sì che gli elementi di esso in capo al contribuente, compreso il dolo, rientrino nella nozione di "fatti stabiliti a fondamento della sentenza" ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen.

Ai fini poi dell'accoglimento della istanza, si rappresenta che ciò che era stato tracciato nel primo processo, in termini di elementi sintomatici dell'assenza di dolo, era emerso in totale evidenza nel processo successivo, attraverso la effettiva produzione di un piano di ristrutturazione finanziaria e l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, con cui si prevedeva un saldo integrale dell'imposta dovuta.

La corte di appello avrebbe, quindi, omesso di valutare unitariamente il materiale probatorio a fondamento della prima sentenza, raffrontandolo poi con i dati fattuali accertati con la seconda sentenza, per verificarne la inconciliabilità o meno.

Si aggiunge che gli elementi di fatto che hanno giustificato l'assoluzione erano ancora in nuce nel processo precedente, per cui la domanda proposta non tende alla rivalutazione in diritto o all'emenda di una errata valutazione di un dato di fatto, che nel primo processo neppure esisteva.

Piuttosto, la successiva emersione dei nuovi elementi del fatto considerato nel secondo processo avrebbe potuto giustificare una richiesta di revisione per nuova prova sopravvenuta.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va precisato che ogni riferimento alla prospettabilità della revisione della sentenza ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. è in questa sede irrilevante e inammissibile, siccome nuova rispetto alla istanza unica e originaria promossa ai sensi della lettera a) del medesimo articolo.

2. Va premesso inoltre, che in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 Cc. (dep. 21/02/2017 ) Rv. 269757 - 01).

3. Nel caso in esame, seppure è erroneo il rilievo preliminare formulato dalla corte di appello, per cui l'inconciliabilità rilevante ai fini in esame non è desumibile solo perché emergono fatti diversi nell'ambito di ciascuna sentenza, posto che ciò che invece rileva è l'inconciliabilità logico-giuridica dei fatti stessi, non è contestabile, in termini giuridici e motivazionali, l'ulteriore rilievo per cui, rispetto ai fatti esaminati nelle due sentenze, si contesta solo una diversa valutazione dei medesimi, come tale insuscettibile di fondare la pretesa avanzata.

Del resto, lo stesso ricorrente, laddove prospetta che nella prima sentenza taluni dei fatti esaminati nella seconda erano insussistenti ovvero solo presenti "in nuce", così, nella sostanza, da poter solo dopo "illuminare" meglio, in senso assolutorio, il compendio di cui al primo processo, non fa altro che proporre un contrasto tra due diverse valutazioni ovvero la necessità di una diversa valutazione rispetto a quanto statuito con la prima sentenza, e dunque una inconciliabilità non tra fatti in sé, ma tra le loro stesse valutazioni.

Tradisce tale prospettazione, e contraddice in definitiva la stessa domanda originaria, proprio l'asserzione difensiva finale, di cui al ricorso, e su cui come premesso nessuna pronunzia di questa corte può intervenire, per cui, quanto poi emerso con il secondo processo, riguardo al piano di ristrutturazione finanziaria e all'accordo con l'Agenzia delle Entrate, avrebbe costituito, piuttosto, secondo il ricorrente, prova nuova, ex art. 630 lett. c) cod. proc. pen., alla luce della quale rivalutare, in una diversa luce, i dati di cui al primo processo.

Fattispecie all'evidenza diversa e contrapposta a quella prospettata e in esame.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 5/10/2021 della corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del rìcorrente, avv.tì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di L'Aquila, adita per la revisione della sentenza n. 801/2018 della corte di appello di Ancona, emessa il 23 aprile 2018 e divenuta irrevocabile il 20 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000 con riguardo al periodo di imposta del 2010, dichiarava inammissibile l'istanza. 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione, medinate i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo rappresenta i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Sarebbe erronea la motivazione laddove i giudici hanno escluso l'inconciliabilità tra i fatti a fondamento della sentenza di condanna n. 801/2018 della corte di appello di Ancona, emessa il 23 aprile 2018 e divenuta irevocabile il 20 marzo 2019, rispetto a quelli di cui alla sentenza di assoluzione del medesimo ricorrente, n. 1395/2018 della Corte di Appello di Ancona, relativa all'omesso pagamento dell'Iva per l'anno 2011. Si evidenzia come l'inconciliabilità che il giudice era chiamato a verificare attiene ai fatti su cui i provvedimenti finali irrevocabili hanno trovato fondamento e che l'inconciliabilità dei medesimi non può essere semplicemente superata valorizzandone, come avrebbe fatto la corte di appello, la diversità, atteso che se essi fossero identici si porrebbe, invece, il problema del rispetto del divieto di bis in idem. Piuttosto, nel caso in esame emergerebbero due giudicati che affermano o negano la sussistenza del dolo di omesso versamento dell'Iva, con necessaria revoca della statuizione di condanna. Si aggiunge che l'istanza di revisione promossa non si basava su una valutazione del fatto o su una rivalutazione giuridica del medesimo apparato probatorio, ma tiene conto del dato per cui il reato ex art. 10 ter Dlgs. 74/2000, quale reato proprio, fa sì che gli elementi di esso in capo al contribuente, compreso il dolo, rientrino nella nozione di "fatti stabiliti a fondamento della sentenza" ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. Ai fini poi dell'accoglimento della istanza, si rappresenta che ciò che era stato tracciato nel primo processo, in termini di elementi sintomatici dell'assenza di dolo, era emerso in totale evidenza nel processo successivo, attraverso la effettiva produzione di un piano di ristrutturazione finanziaria e l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, con cui si prevedeva un saldo integrale dell'imposta dovuta. La corte di appello avrebbe, quindi, omesso di valutare unitariamente il materiale probatorio a fondamento della prima sentenza, raffrontandolo poi con i dati fattuali accertati con la seconda sentenza, per verificarne la inconciliabilità o meno. Si aggiunge che gli elementi di fatto che hanno giustificato l'assoluzione erano ancora in nuce nel processo precedente, per cui la domanda proposta non tende alla rivalutazione in diritto o all'emenda di una errata valutazione di un dato di fatto, che nel primo processo neppure esisteva. Piuttosto, la successiva emersione dei nuovi elementi del fatto considerato nel secondo processo avrebbe potuto giustificare una richiesta di revisione per nuova prova sopravvenuta.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va precisato che ogni riferimento alla prospettabilità della revisione della sentenza ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. è in questa sede irrilevante e inammissibile, siccome nuova rispetto alla istanza unica e originaria promossa ai sensi della lettera a) del medesimo articolo. 2. Va premesso inoltre, che in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 Cc. (dep. 21/02/2017 ) Rv. 269757 - 01). 3. Nel caso in esame, seppure è erroneo il rilievo preliminare formulato dalla corte di appello, per cui l'inconciliabilità rilevante ai fini in esame non è desumibile solo perché emergono fatti diversi nell'ambito di ciascuna sentenza, posto che ciò che invece rileva è l'inconciliabilità logico-giuridica dei fatti stessi, non è contestabile, in termini giuridici e motivazionali, l'ulteriore rilievo per cui, rispetto ai fatti esaminati nelle due sentenze, si contesta solo una diversa valutazione dei medesimi, come tale insuscettibile di fondare la pretesa avanzata. Del resto, lo stesso ricorrente, laddove prospetta che nella prima sentenza taluni dei fatti esaminati nella seconda erano insussistenti ovvero solo presenti "in nuce", così, nella sostanza, da poter solo dopo "illuminare" meglio, in senso assolutorio, il compendio di cui al primo processo, non fa altro che proporre un contrasto tra due diverse valutazioni ovvero la necessità di una diversa valutazione rispetto a quanto statuito con la prima sentenza, e dunque una inconciliabilità non tra fatti in sé, ma tra le loro stesse valutazioni. Tradisce tale prospettazione, e contraddice in definitiva la stessa domanda originaria, proprio l'asserzione difensiva finale, di cui al ricorso, e su cui come premesso nessuna pronunzia di questa corte può intervenire, per cui, quanto poi emerso con il secondo processo, riguardo al piano di ristrutturazione finanziaria e all'accordo con l'Agenzia delle Entrate, avrebbe costituito, piuttosto, secondo il ricorrente, prova nuova, ex art. 630 lett. c) cod. proc. pen., alla luce della quale rivalutare, in una diversa luce, i dati di cui al primo processo. Fattispecie all'evidenza diversa e contrapposta a quella prospettata e in esame. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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