CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 22826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29729 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentatae difesa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 430/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29729/2020 Cron. Rep. C.C. 21/6/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dottor [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, laPresidenza del Consiglio dei ministri e – assumendo di aver regolarmente frequentato e positivamente concluso, negli anni dal 1983 al 1990, le scuole di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare e medicina dello sport, senza aver beneficiato di alcuna borsa di studio né di remunerazione –chiese che la parte convenuta fosse condannata a corrispondergli la somma complessiva di euro 150.000 ovvero, in subordine, la minore di euro 66.622,92, pari al compenso per i sei anni complessivi dei corsi. Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma complessiva di euro 40.283,64 (pari ad euro 6.713,94 per sei anni), con gli interessi di mora dall’8 novembre 2006 e con il carico delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza dell’11 maggio 2020, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che la questione principale posta conl’appello era costituita dalla verifica della ricomprensione delle specializzazioni conseguite dal dott. [OSCURATO:PERSONA] negli elenchi di quelle che prevedono il diritto all’equa remunerazione; questione che non era stata, però, posta dalla difesa erariale nel giudizio di primo grado. Trattandosi non di una mera difesa, ma dell’allegazione «di un fatto ontologicamente impeditivo della sussistenza del diritto azionato», e richiamato un passaggio della sentenza 18 luglio 2018, n. 19107, delle Sezioni Unite di questa Corte, la Corte d’appello ha affermato che l’eccezione era da ritenere inammissibile se formulata per la prima volta in grado di appello. Allo stesso modo, doveva essere ritenuta inammissibile l’eccezione circa la durata della specializzazione in medicina dello sport, la cui durata è «certamente» di tre anni. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato ad un motivo. Resiste il dott. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 702-bis e 345 cod. proc. civ., degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/326/CEE e delle direttive 75/363/CEE e 93/16/CEE. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri –dopo aver richiamato e trascritto nel ricorso parte delle difese da essa svolte in primo grado e in appello, oltre al verbale del giudizio di primo grado – rileva che la sentenza impugnata sarebbe errata per due ordini di ragioni. La prima è che la questione della non equipollenza era stata eccepita fin dalla comparsa di risposta in primo grado e ribadita nel corso del relativo giudizio; la seconda è che, trattandosi non di un’eccezione ma di un elemento costitutivo della domanda, per la stessa non sussistevano le preclusioni indicate dalla Corte d’appello, trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, quando il medico agisce deducendo l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione oppure l’indicazione di essa come corrispondente a specializzazioni di almeno due Stati membri, detta inclusione o indicazione è un fatto costitutivo della domanda. Essa va dunque allegata dal medico attore, anche se, discendendo dal riscontro delle emergenze degli elenchi di cui alle note direttive, si profila come fatto costitutivo apprezzabile sub specie di mera quaestio iuris, che, come tale, non è oggetto di un’eccezione, né in senso stretto né in senso lato, ma di una mera difesa e dunque sfugge anche all’incidenza del principio di non contestazione, che concerne le circostanze di fatto. Tanto con ogni conseguenza anche ai fini del possibile rilievo in sede di impugnazione. Quando, invece, il medico agisce deducendo l’equipollenza della specializzazione nazionale frequentata ad una di uno Stato membro indicata negli elenchi, certamente anche tale equipollenza è fatto costitutivo del diritto fatto valere dal medico, ma non è una mera quaestio iuris, implicando anche e necessariamente profili fattuali che debbono essere allegati dal medico per evidenziarla e dimostrarla. Rispetto a tali allegazioni è palese che si configura l’onere di contestazione e, qualora l’Amministrazione non abbia ottemperato ad esso in primo grado, si deve escludere che tale contestazione possa essere fatta in appello, e ciò nemmeno invocando la possibilità in appello di sollevare eccezioni rilevabili d’ufficio, consentita dall’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. Lo svolgimento di un’attività di contestazione di fatti che in primo grado non si erano contestati non è in alcun modo riconducibile a quel potere ed anzi, dovendo il thema probandi essere definito in primo grado in ossequio alle preclusioni indicate dalla disciplina dell’art. 183 cod. proc. civ., si tratta di attività che non è consentita in appello (per riferimenti in tal senso v., tra le altre, le ordinanze 29 novembre 2021, n. 37251, 25 agosto 2022, n. 25363, 26 agosto 2022, n. 25414, e 16 novembre 2022, n. 33735). La non contestazione, poi, va intesa nel senso precisato da questa Corte in cause analoghe a quella odierna; e cioè che «a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori» (così l’ordinanza 15 novembre 2022, n. 33634). 1.3. Alla luce di questi principi, ai quali l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità – anche volendo prescindere, in via di mera ipotesi, dal fatto che la questione dell’inclusione era stata posta dalla difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri già in primo grado e poi ribadita in appello (come risulta dal verbale trascritto nel ricorso) – resta il fatto, decisivo, che in presenza di una specializzazione non compresa nell’elenco delle direttive comunitarie in materia, il ricorrente avrebbe dovuto almeno dedurre, a sostegno della sua domanda, le ragioni dell’equipollenza; e in tale ipotesi il silenzio della controparte si sarebbe potuto interpretare come non contestazione. Non risulta, però, dal controricorso che il medico abbia dedotto o cercato di dimostrare alcunché, in primo grado, sotto questo profilo; ragione per cui, come indicato dalla menzionata giurisprudenza, ad una deduzione generica può corrispondere una contestazione altrettanto generica; e in tal caso è evidente che l’onere della prova rimane a carico del medico attore. In altri termini, poiché nessuno riferisce se e come, nell’atto introduttivo del giudizio, abbia assolto in modo analitico ed esaustivo l’onere di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione conseguita fosse da ritenere equipollente a quelle previste da almeno due Stati membri dell’Unione europea, la questione era rimasta impregiudicata e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarla. Come ha lucidamente chiarito la suindicata ordinanza n. 33634 del 2022, in ipotesi di non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle direttive comunitarie, «l’onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive deve essere assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto tale onere, sorge per l’amministrazione convenuta l’onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri». Né può giovare al controricorrente il richiamo alla suindicata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 19107 del 2018), perché quella pronuncia – che dedica all’argomento solo poche righe, senza una specifica illustrazione delle ragioni decisorie – è sempre stata intesa nel senso che si è in precedenza riportato; e comunque, la sintetica affermazione contenuta nel punto 4 della motivazione non può essere dotata di un valore nomofilattico vincolante ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., dato che in quella sede era stata rimessa alle Sezioni Unite la decisione di una questione di diritto totalmente diversa. 2. Una volta deciso il ricorso nel senso della sua fondatezza, questa Corte potrebbe, in astratto, procedere alla decisione nel merito, posto che almeno per quanto riguarda la specializzazione in medicina dello sport vi sono già alcune pronunce che ne hanno escluso l’equipollenza, certamente in riferimento al periodo antecedente l’anno accademico 1994-1995 (che è quello che interessa il caso di specie; v. da ultimo l’ordinanza 29 maggio 2023, n. 15080). In relazione alla specializzazione in malattie cardiovascolari, però, occorre dare atto che questa Corte non ha raggiunto un orientamento univoco. Ed infatti l’ordinanza 31 luglio 2018, n. 20186, ha stabilito, sic et simpliciter, che detta specializzazione è «riconducibile» a quella in cardiologia, ma senza soffermarsi sul perché di tale affermazione, rispetto alla quale alcuni successivi provvedimenti hanno preso consapevolmente le distanze. Vanno richiamate, a questo proposito, le ordinanze 26 agosto 2022, n. 25414, e 15 novembre 2022, n. 33634. L’ordinanza n. 25414 (punto 9.2. della motivazione), nel citare l’ordinanza n. 20186, osserva che il principio ivi affermato –rispetto al quale non prende posizione –non poteva comunque valere in quello specifico caso, perché la Corte di merito aveva espressamente evidenziato (in quel giudizio) che mancava la prova dell’analogia tra le due specializzazioni. L’ordinanza n. 33634 (punto 5.5. della motivazione) afferma decisamente che l’equipollenza della specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare «è stata negata dall’ordinanza n. 25414 del 2022»; con una frase che, tuttavia, non trova una sicura conferma nella lettura di quest’ultimo provvedimento (come si è appena mostrato). La mancanza di un esame approfondito del caso specifico fasì che la questione debba, in sostanza, ritenersi aperta; nel senso che non si può considerare preclusa la possibilità di dimostrare, in concreto, la sussistenza di ragioni nel senso dell’equiparazione. Tale argomento apre la strada alla soluzione del caso concreto. Nella specie, infatti, essendo stata – come s’è detto - legittimamente posta dall’Avvocatura dello Stato, in grado di appello, la questione dell’equipollenza a seguito di una contestazione già svolta in primo grado, la Corte calabrese non avrebbe potuto limitarsi a dichiararne l’inammissibilità per l’asserita tardività, ma avrebbe dovuto esaminare la questione tenendo conto delle deduzioni svolte in primo grado circa l’equipollenza e, quindi, del loro contenuto, specifico o generico, valutando sotto il profilo fattuale la possibilità o meno di configurare, in base al tipo di studi e di esami, l’equipollenza della specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare rispetto a quella in cardiologia. Accertamento, questo, da compiere anche alla luce del fatto che in base all’art. 7, comma 2, della direttiva 362/75 CEE, nel [OSCURATO:PERSONA] alla voce Cardiologia fa da riscontro il titolo cardiovascolar diseases, mentre in Francia fa da riscontro il titolo cardiologie et medecine des affections cardio-vasculaires. A questo compito provvederà il giudice di rinvio, iuxta alligata et probata, e tenendo conto, quanto alla specializzazione in medicina dello sport, delle pronunce sopra richiamate. 3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni della presente decisione. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cat