CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 24244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Cisterna di Latina il 06/05/1957 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Latina che in data 16 febbraio 2026 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, commesso a Cisterna di Latina il 17 ottobre 2022, data della delibera di approvazione del progetto. Secondo l'ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di funzionari presso lo [OSCURATO:PERSONA] e attività produttive del Comune di Cisterna di Latina, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consigliere comunale di Cisterna di Latina e Presidente della Commissione urbanistica del Comune, e, dunque, pubblici ufficiali, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare dello studio di architettura associato [OSCURATO:PERSONA], nonché padre di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero indebitamente ricevuto denaro per un atto contrario ai doveri di ufficio da [OSCURATO:PERSONA]Ercole, legale rappresentante della 3Heads. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sollecitato D'Ercole a rivolgersi allo studio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di una struttura di vendita a Cisterna di Latina, Corso della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Commissione urbanistica, dopo aver accettato l'incarico per la realizzazione del progetto da parte di [OSCURATO:PERSONA]Ercole, avrebbe fornito a quest'ultimo rassicurazioni circa l'approvazione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, dopo aver sottoscritto, in qualità di progettista, un progetto sostanzialmente equivalente a quello già predisposto dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], ma mai approvato, si sarebbe adoperato per far adottare la delibera di Giunta dal Comune n. 268 del 17 ottobre 2022, di approvazione del piano particolareggiato di esecuzione presentato dalla società 3Heads. A fronte di tali prestazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero accettato la promessa, come da contratto, di ricevere da [OSCURATO:PERSONA]Ercole la somma di 75.000,00 euro, 20.000,00 dei quali sarebbero stati corrisposti e dissimulati in corrispettivo reso a vantaggio dei medesimi per la realizzazione del progetto, 2.500,00 euro a [OSCURATO:PERSONA], 7.500,00 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice dello studio [OSCURATO:PERSONA] ed euro 10.000,00 a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori hanno eccepito la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei grandi indizi di colpevolezza. 2Il Tribunale del riesame ha posto illegittimamente a sostegno del proprio apprezzamento vicende estranee al tema di indagine delineato dal capo di imputazione provvisoria e intercettazioni relative a vicende prive di rilievo penale nella stessa valutazione del Pubblico Ministero, come risulta dal procedimento di stralcio e dalle richiesta di archiviazione per ulteriori indagati. Il Tribunale del riesame, dunque, con motivazione illogica ha inferito la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da circostanze prive di rilievo penale e ha surrogato le funzioni del Pubblico Ministero nel colmare le lacune della motivazione dell'ordinanza genetica. Il ricorrente, peraltro, non ricopriva alcuna carica pubblica presso il Comune e non vi è una sola intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e un funzionario comunale che dimostri il suo interessamento al progetto della 3Heads. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il ricorrente abbia un potere di influenza sulle dinamiche amministrative del Comune di Cisterna di Latina, ma non avrebbe dimostrato che abbia esercitato alcuna ingerenza di fatto nell'approvazione del progetto di 3Heads. Secondo l'imputazione cautelare, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato corrotto, ma non ricopriva alcun ufficio e non si comprende come possa rientrare nella sua sfera di competenza o, comunque, di influenza, l'atto oggetto di mercimonio. Le intercettazioni dimostrerebbero proprio la mancata consapevolezza da parte del ricorrente del patto illecito e dell'entità del corrispettivo dovuto al figlio per la redazione del progetto. Illogicamente il Tribunale del riesame, nonostante le prove allegate dalla difesa, ha ritenuto che il ricorrente fosse stato presente all'incontro dell'Il novembre 2021 tra D'Ercole e il figlio e che, con riferimento al piano particolareggiato di esecuzione presentato da 3Heads, dallo studio [OSCURATO:PERSONA] siano state adottate metodologie di fatturazione "fluide". Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza del Tribunale del riesame, dietro un'apparente motivazione analitica, nasconde percorsi argomentativi confusi, illogici e contraddittori nella valutazione della gravità indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo i difensori hanno denunciato l'errata applicazione dell'art. 319 cod. pen. e il vizio di mancanza, di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il Tribunale del riesame ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, pur avendo ritenuto legittima la delibera asseritamente oggetto di mercimonio e, dunque, che la stessa fosse integralmente conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. I difensori hanno rilevato che il capo di imputazione provvisorio non è stato formulato in modo tale da rendere comprensibile il ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda "3Heads", se non per aver emesso una fattura dell'importo di 10.000 3euro; questa circostanza, peraltro, sarebbe falsa, in quanto la fattura indicata nell'imputazione non è stata emessa da [OSCURATO:PERSONA], ma da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha motivato solo in modo apparente, senza confrontarsi mai in modo individualizzante con la posizione del ricorrente. Peraltro, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere "sistemico" o "ambientale" della corruzione non può surrogare, neppure in sede cautelare, la mancata prova degli elementi costitutivi del reato contestato. Il ricorrente non ricopre, da anni, cariche pubbliche e non vi sarebbero elementi indiziari che dimostrino che lo stesso abbia stretto un accordo corruttivo con l'imprenditore D'Ercole. Non vi sarebbe, peraltro, alcuna evidenza dell'asservimento della funzione pubblica ad interessi privati, in quanto il progetto approvato e il centro commerciale realizzato erano coerenti con l'interesse della cittadinanza a fruire di negozi e servizi, senza speculazioni immobiliari. 2.3. Con il terzo motivo i difensori hanno dedotto la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto della sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali. Il Tribunale del riesame ha motivato in modo manifestamente illogico, richiamando episodi privi di rilievo penale e non considerati dalla stessa Procura della Repubblica. Il contenimento del rischio di recidiva, peraltro, non appare minimamente tutelato dalla scelta della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione, con cadenza quotidiana, alla polizia giudiziaria, che anzi radica il ricorrente nel Comune di Latina, in contrasto con le esigenze cautelari che si intendono tutelare. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 maggio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di disporre l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame. Con memoria depositata in data 26 maggio 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto i motivi proposti sono fondati. 2. Il primi due motivi di ricorso sono fondati. 2.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, infatti, confusa e obiettivamente carente nella selezione degli elementi indiziari relativi alla 4posizione del ricorrente e nella ascrizione della condotta del ricorrente alla fattispecie di reato contestata, sia pur nei limiti delibatori propri del sindacato cautelare. Risulta, infatti, assai poco chiaro il ruolo assunto nella vicenda corruttiva oggetto di contestazione dal ricorrente, privo di cariche pubbliche e pur tuttavia ritenuto corrotto. Queste carenze della motivazione, peraltro, non possono essere surrogate dall'apodittico riferimento alla disciplina del concorso di persone del reato; la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01). 2.2. Parimenti sono fondate le censure circa l'erronea applicazione dell'art. 319 cod. pen. Il reato di corruzione è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (ex plurimis: Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, Mazzarella, Rv. 281144 - 01). Sul piano probatorio, occorre, dunque, procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente e alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico e alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela (ex plurimis: Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 - 20). La prova del reato di corruzione, peraltro, non può esaurirsi, neppure in sede cautelare, nel mero rilievo della circostanza che il pubblico ufficiale abbia agito in conflitto di interessi, essendo necessaria, a tal fine, la prova del patto corruttivo (Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025m Catella, Rv. 289049 - 01). La dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, inoltre, può ben può costituire un indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massinnata). 5Peraltro, nelle ipotesi nelle quali, come nel caso di specie, la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti contabilizzata e documentata, è necessaria la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 - 01; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011 (dep. 2012), Bisignani, Rv. 251867 - 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruni, Rv. 247382 - 01; Sez. 6, n. 34415 del 15/05/2008, Sidoti, Rv. 240745 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che in tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 13/07/2018, n. 51765, Ozzimo, Rv. 277562 - 02, in questa pronuncia la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di corruzione propria in un caso in cui il referente di talune società di servizi aveva assicurato a un consigliere comunale i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale ed essere rieletto, aveva assunto una persona dallo stesso segnalata e aveva contribuito al salvataggio di una cooperativa riconducibile all'area politica del predetto, rilevando che tali attività si inserivano in uno stabile rapporto sinallagmatico di tipo illecito). Anche i "benefici leciti", dunque, posso costituire "il prezzo" della corruzione, ma perché un "beneficio lecito" possa costituire il corrispettivo della vendita dell'atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che l'erogazione dell'utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo, che è necessario dimostrare specificamente, ancorché in via indiziaria. Su questi aspetti la motivazione dell'ordinanza impugnata è obiettivamente lacunosa. 2.3. Ritiene, tuttavia, il Collegio di non poter limitare il proprio sindacato all'accoglimento di questi motivi, pur preliminari giuridicamente e logicamente, rispetto alle ulteriori censure proposte dal ricorrente. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, relativi ai vizi della motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla sussumibilità della condotta accertata nella fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen., dovrebbe determinare l'assorbimento del terzo motivo, proposto in ordine ai vizi di motivazione in ordine 6alle esigenze cautelari, e comportare l'emissione di una pronuncia di annullamento con rinvio, al fine di consentire una rivalutazione degli elementi indiziari acquisiti per pervenire all'eventuale superamento delle carenze della motivazione sopra evidenziate. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione, va, infatti, disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza del tribunale del riesame in materia di cautela personale laddove l'eventuale giudizio rescissorio, per la puntuale e completa disamina del materiale probatorio già operata nelle precedenti fasi di merito, non potrebbe colmare l'accertata carenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n. 40170 del 21/09/2022, Ciurar, Rv. 283944 - 01; cfr., anche con riferimento all'annullamento senza rinvio di sentenze di merito: Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555 - 19). L'adozione della pronuncia di annullamento con rinvio, tuttavia, nel caso di specie consentirebbe la protrazione ex lege dell'efficacia della misura cautelare, pur a fronte della fondatezza del motivo di ricorso relativo all'insussistenza delle esigenze cautelari. L'eventuale accertamento di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, peraltro, in ragione della misura coercitiva applicata, non potrebbe essere posto a fondamento di una domanda per l'equa riparazione dell'ingiusta detenzione. Ritiene, dunque, il Collegio che nel caso di specie, l'accoglimento dei motivi di ricorso relativi al giudizio di gravità indiziaria non esima dal delibare il terzo motivo di ricorso, relativo alla motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in quanto il suo accoglimento potrebbe far conseguire effetti maggiormente favorevoli al ricorrente. 2.4. E', infatti, fondato anche il terzo motivo, relativo alla carenza e alla manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautela ri . L'attualità delle esigenze cautelari non va confusa con l'attualità delle condotte criminose e, pertanto, il mero decorso del tempo non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali. Perché possa ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione sul punto è, tuttavia, necessario che il giudice argomenti la rninusvalenza attribuita al dato temporale, rispetto agli altri elementi sintomatici che eventualmente lo controbilanciano, anche in considerazione della condotta tenuta dall'indagato tra il momento della consumazione del reato e quello dell'adozione del provvedimento cautelare. \, L'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità ha, del resto, chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità 7del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; 'Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769- 01). Il Tribunale del riesame di Roma, tuttavia, limitando la propria disamina esclusivamente alle condotte poste in essere dal ricorrente all'epoca degli illeciti contestati (e, dunque, nel corso dell'anno 2022), ha omesso di chiarire se le esigenze cautelari permangano attualmente concrete e attuali, pur a fronte del significativo lasso di tempo decorso dalla commissione delle condotte contestate, e, in caso positivo, se il decorso del tempo non le abbia attenuante, imponendo l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva di quella in corso di esecuzione. La misura cautelare applicata, inoltre, è strutturalmente inidonea a tutelare le esigenze cautelari indicate e intrinsecamente contraddittoria con le stesse, in quanto, lungi dal favorire la recisione dei legami e l'attenuazione dell'asserito potere di influenza del ricorrente sugli ambienti politico-amministrativi del Comune di Cisterna di Latina, ulteriormente lo radica in quel contesto. 2.5. A fronte della totale mancanza delle esigenze cautelari e dell'incongruità del tipo di cautela adottata, deve, dunque, prevalere l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, posto che l'eventuale giudizio rescissorio non potrebbe in alcun modo colmare la carenza definitivamente accertata in ordine ai requisiti di attualità e concretezza richiesti per l'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 13039 del 10/03/2026, Piritore, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 40170 del 21 settembre 2022, Ciurar, Rv. 283944). 3. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ordinando la cessazione della misura cautelare in corso di esecuzione. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la cessazione della misura cautelare in corso di esecuzione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteFabrizio D'Arcangelo MassiMb icciarelli [OSCURATO:PERSONA] 9