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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 27943/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della Corte d'Appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è espresso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.) dell'imputato il quale, al fine di esercitare un preteso diritto relativo al passaggio di una strada interpoderale, potendo ricorrere al giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé medesimo, minacciando di morte [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo limitrofo.

Con l'unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede a questa Corte di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione della stessa, precisando che la giurisprudenza ammette la possibilità che il ricorso per Cassazione sia proposto anche soltanto a tale scopo.

2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il difensore ha presentato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, chiedendo la compensazione totale delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

2. Va precisato che i giudici di appello, in motivazione, sembrano invero voler riqualificare il fatto come tentativo di violenza privata (artt. 610 e 56 cod. pen.), affermando, in particolare, essere «noto [...] che il criterio distintivo tra il reato di minaccia e quello di violenza privata non risiede nella materialità del fatto che può essere identico quanto nell'elemento intenzionale che nel caso della violenza privata è rivolta ad ottenere dal soggetto passivo una determinata condotta, nel caso di specie rivolta ad indurre il Fabio a non collocare più catene e lucchetti a chiusura del proprio fondo per potere continuare ad effettuare le manovre sul suo terreno».

Il dispositivo della sentenza impugnata è, tuttavia, inequivoco nel confermare la sentenza di primo grado, la quale recava la condanna per il delitto di c.d. ragion fattasi.

Né può questa Corte porre rimedio a tale discrasia, posto che il dispositivo della sentenza rappresenta l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto e che, pertanto, in caso di contrasto, prevale sulla motivazione, la quale assolve una funzione meramente esplicativa del dispositivo medesimo (principio confermato, seppur con riferimento a diversi profili, Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012, dep. 2013, Florea, Rv. 255421; Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007, Manzi, Rv. 237422).3.

Ai sensi dell'art. 152 cod. pen., nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione della querela estingue il reato.

In data 23 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.), come risulta dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Capo d'Orlando.

Il reato risulta dunque estinto.

4. Nessun titolo ha l'imputato a ottenere la compensazione delle spese processuali, nulla essendo in proposito previsto nell'atto di remissione della querela.

Segue dunque la condanna al pagamento delle spese processuali che, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione, sono a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della Corte d'Appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è espresso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.) dell'imputato il quale, al fine di esercitare un preteso diritto relativo al passaggio di una strada interpoderale, potendo ricorrere al giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé medesimo, minacciando di morte [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo limitrofo. Con l'unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede a questa Corte di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela e contestuale accettazione della stessa, precisando che la giurisprudenza ammette la possibilità che il ricorso per Cassazione sia proposto anche soltanto a tale scopo. 2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il difensore ha presentato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, chiedendo la compensazione totale delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 2. Va precisato che i giudici di appello, in motivazione, sembrano invero voler riqualificare il fatto come tentativo di violenza privata (artt. 610 e 56 cod. pen.), affermando, in particolare, essere «noto [...] che il criterio distintivo tra il reato di minaccia e quello di violenza privata non risiede nella materialità del fatto che può essere identico quanto nell'elemento intenzionale che nel caso della violenza privata è rivolta ad ottenere dal soggetto passivo una determinata condotta, nel caso di specie rivolta ad indurre il Fabio a non collocare più catene e lucchetti a chiusura del proprio fondo per potere continuare ad effettuare le manovre sul suo terreno». Il dispositivo della sentenza impugnata è, tuttavia, inequivoco nel confermare la sentenza di primo grado, la quale recava la condanna per il delitto di c.d. ragion fattasi. Né può questa Corte porre rimedio a tale discrasia, posto che il dispositivo della sentenza rappresenta l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto e che, pertanto, in caso di contrasto, prevale sulla motivazione, la quale assolve una funzione meramente esplicativa del dispositivo medesimo (principio confermato, seppur con riferimento a diversi profili, Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012, dep. 2013, Florea, Rv. 255421; Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007, Manzi, Rv. 237422).3. Ai sensi dell'art. 152 cod. pen., nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione della querela estingue il reato. In data 23 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.), come risulta dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Capo d'Orlando. Il reato risulta dunque estinto. 4. Nessun titolo ha l'imputato a ottenere la compensazione delle spese processuali, nulla essendo in proposito previsto nell'atto di remissione della querela. Segue dunque la condanna al pagamento delle spese processuali che, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione, sono a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento de
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