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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04086/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29226-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Ric. 2021 n. 29226 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- -controricorrente - nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, -intimata- avverso la sentenza n. 461/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarate dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] le somme indicate nell’avviso di addebito n. 3682018000959865000 per il recupero, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di contributi oggetto di sgravi; 2.la Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che il gravame dell’[OSCURATO:PERSONA] potesse essere deciso con l’esame nel merito della debenza delle somme oggetto dell’avviso di addebito che aveva originato l’intimazione di pagamento notificata in data 4 ottobre 2019 e poi opposta dalla società, “in quanto questione di più agevole soluzione – anche se lo gicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare le altre questioni, che restano assorbite per difetto di interesse”; in particolare – secondo la Corte - anche a voler ritenere che nella specie l’avviso di addebito non fosse stato previamente notificato “e che pertanto il destinatario della notifica (scilicet: dell’intimazione di pagamento) possa giovarsi dell’effetto recuperatorio che gli consente di svolgere le proprie doglianze in relazione all’atto non correttamente notificato anche oltre la scadenza Ric. 2021 n. 29226 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- del termine di cui all’art. 24 (d.lgs. n. 46/99), con conseguente caducazione degli atti successivi che presuppongono una corretta notifica dell’avviso di addebito, è pacifico che la pretesa portata dall’AVA vada comunque scrutinata nel merito, come correttamente ha evidenziato [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di gravame”; esaminati gli atti, la Corte ha quindi ritenuto fondata la pretesa dell’Istituto;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società affidato ad un unico motivo; ha resistito con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]; non ha svolto attività difensiva l’AdER; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.col motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (dell’art. 26 c.2 del D.p.r. n. 602/1973; dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000)”; secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente si lamenta che “erroneamente la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che l’eventuale omissione o irregolarità della notifica dell’Avviso di Addebito non compromette la legittimità della pretesa avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA] tramite l’Ente di riscossione con intimazione di pagamento dei contributi presuntivamente dovuti dalla società Itancia”; 2.il motivo è manifestamente infondato; infatti, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito, il debitore che intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l’accertamento negativo del credito iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall’art. 24, comma 5, d.

Ric. 2021 n. 29226 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- lgs. n. 46 del 1999, può recuperare l’azione che investe il merito della pretesa contributiva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (per tutte v., ancora di recente, Cass.

SS.UU. n. 7514 del 2022); pertanto, eventuali vizi attinenti al la notificazio ne dell’avviso di addebito non sono sufficienti a far venire meno la pretesa contributiva ma sono soltanto idonei, ove ritenuti sussistenti, a superare la decadenza e a far recuperare la tempestività dell’opposizione, nell’ambito della quale chi si oppone propone l’accertamento negativo del credito; è quanto accaduto nella specie laddove la stessa società, alla pag. 9 del ricorso per cassazione, rammenta di aver in primo grado adito il giudice per far valere, tra l’altro, l'insussistenza della pretesa creditoria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; 3.conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; non occorre provvedere sulle spese in favore dell’AdER in difetto di attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese liquidate in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 29226 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -5- quello per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29226-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Ric. 2021 n. 29226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- -controricorrente - nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, -intimata- avverso la sentenza n. 461/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarate dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] le somme indicate nell’avviso di addebito n. 3682018000959865000 per il recupero, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di contributi oggetto di sgravi; 2.la Corte, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che il gravame dell’[OSCURATO:PERSONA] potesse essere deciso con l’esame nel merito della debenza delle somme oggetto dell’avviso di addebito che aveva originato l’intimazione di pagamento notificata in data 4 ottobre 2019 e poi opposta dalla società, “in quanto questione di più agevole soluzione – anche se lo gicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare le altre questioni, che restano assorbite per difetto di interesse”; in particolare – secondo la Corte - anche a voler ritenere che nella specie l’avviso di addebito non fosse stato previamente notificato “e che pertanto il destinatario della notifica (scilicet: dell’intimazione di pagamento) possa giovarsi dell’effetto recuperatorio che gli consente di svolgere le proprie doglianze in relazione all’atto non correttamente notificato anche oltre la scadenza Ric. 2021 n. 29226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- del termine di cui all’art. 24 (d.lgs. n. 46/99), con conseguente caducazione degli atti successivi che presuppongono una corretta notifica dell’avviso di addebito, è pacifico che la pretesa portata dall’AVA vada comunque scrutinata nel merito, come correttamente ha evidenziato [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di gravame”; esaminati gli atti, la Corte ha quindi ritenuto fondata la pretesa dell’Istituto; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società affidato ad un unico motivo; ha resistito con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]; non ha svolto attività difensiva l’AdER; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.col motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (dell’art. 26 c.2 del D.p.r. n. 602/1973; dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000)”; secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente si lamenta che “erroneamente la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che l’eventuale omissione o irregolarità della notifica dell’Avviso di Addebito non compromette la legittimità della pretesa avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA] tramite l’Ente di riscossione con intimazione di pagamento dei contributi presuntivamente dovuti dalla società Itancia”; 2.il motivo è manifestamente infondato; infatti, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito, il debitore che intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l’accertamento negativo del credito iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall’art. 24, comma 5, d. Ric. 2021 n. 29226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- lgs. n. 46 del 1999, può recuperare l’azione che investe il merito della pretesa contributiva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (per tutte v., ancora di recente, Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022); pertanto, eventuali vizi attinenti al la notificazio ne dell’avviso di addebito non sono sufficienti a far venire meno la pretesa contributiva ma sono soltanto idonei, ove ritenuti sussistenti, a superare la decadenza e a far recuperare la tempestività dell’opposizione, nell’ambito della quale chi si oppone propone l’accertamento negativo del credito; è quanto accaduto nella specie laddove la stessa società, alla pag. 9 del ricorso per cassazione, rammenta di aver in primo grado adito il giudice per far valere, tra l’altro, l'insussistenza della pretesa creditoria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; 3.conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; non occorre provvedere sulle spese in favore dell’AdER in difetto di attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese liquidate in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 29226 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- quello per il ricorso a
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