Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 48882/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 giugno 2021 (dep. il 18 giugno 2021) il Giudice di pace di Padova ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia (art. 612, comma 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la mancanza della motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse con una motivazione del tutto apodittica e perciò apparente nonostante gli elementi addotti dalla difesa, ed al riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, su cui pure il Giudice nulla avrebbe esposto, pur a fronte della richiesta difensiva (che si trarrebbe dalla verbalizzazione riassuntiva dell'udienza del 14 giugno 2021).

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Questa Corte ha già chiarito che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego di esse è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Piliero, 266460 - 01).

Nel caso di specie, risulta in atti che, in sede di discussione, la difesa dell'imputato ha chiesto - per quel che qui rileva - la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna indicazione degli elementi da apprezzare a tal fine (cfr. verbale dell'udienza del 14 giugno 2021).

Ne deriva che la sentenza impugnata, allorché ha escluso la sussistenza di ragioni per concedere le circostanze in parola, ha adeguatamente motivato.

Ragion per cui in parte qua il ricorso è manifestamente infondato.

3.2. Con riferimento, poi, alla mancanza di motivazione in ordine al chiesto riconoscimento dell'attenuante della provocazione ex art. 62, comma 1, n. 2), cod. pen., dalla ricostruzione contenuta in sentenza non emerge alcun fatto ingiusto della persona offesa che abbia potuto ingenerare uno stato d'ira nell'imputato; ed il ricorso non ha mosso alcuna censura in ordine alla medesima ricostruzione (non avendo in alcun modo prospettato neppure un travisamento della prova), essendo anzi è del tutto apodittico sul punto e, perciò, difettando della necessaria specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che la motivazione della sentenza impugnata, per il tramite della esposta ricostruzione del fatto, ha con evidenza adeguatamente motivato alla luce della pure generica richiesta difensiva (formulata in sede di discussione, all'udienza del 14 giugno 2021) di riconoscere la provocazione.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2021 (dep. il 18 giugno 2021) il Giudice di pace di Padova ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia (art. 612, comma 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la mancanza della motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse con una motivazione del tutto apodittica e perciò apparente nonostante gli elementi addotti dalla difesa, ed al riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, su cui pure il Giudice nulla avrebbe esposto, pur a fronte della richiesta difensiva (che si trarrebbe dalla verbalizzazione riassuntiva dell'udienza del 14 giugno 2021). 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Questa Corte ha già chiarito che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego di esse è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Piliero, 266460 - 01). Nel caso di specie, risulta in atti che, in sede di discussione, la difesa dell'imputato ha chiesto - per quel che qui rileva - la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna indicazione degli elementi da apprezzare a tal fine (cfr. verbale dell'udienza del 14 giugno 2021). Ne deriva che la sentenza impugnata, allorché ha escluso la sussistenza di ragioni per concedere le circostanze in parola, ha adeguatamente motivato. Ragion per cui in parte qua il ricorso è manifestamente infondato. 3.2. Con riferimento, poi, alla mancanza di motivazione in ordine al chiesto riconoscimento dell'attenuante della provocazione ex art. 62, comma 1, n. 2), cod. pen., dalla ricostruzione contenuta in sentenza non emerge alcun fatto ingiusto della persona offesa che abbia potuto ingenerare uno stato d'ira nell'imputato; ed il ricorso non ha mosso alcuna censura in ordine alla medesima ricostruzione (non avendo in alcun modo prospettato neppure un travisamento della prova), essendo anzi è del tutto apodittico sul punto e, perciò, difettando della necessaria specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che la motivazione della sentenza impugnata, per il tramite della esposta ricostruzione del fatto, ha con evidenza adeguatamente motivato alla luce della pure generica richiesta difensiva (formulata in sede di discussione, all'udienza del 14 giugno 2021) di riconoscere la provocazione. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Decreto Cassazione n. 48882/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris