CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1321/2021 depositata il 15/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026La società [OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.l. ha impugnato una cartella di pagamentonotificatale a mezzo PEC, con la quale veniva chiamata a rispondere, qualecessionaria di un ramo d’azienda acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. indata 22 giugno 2007, di debiti tributari (in particolare IRES e IVA, e ancheIRAP, con riferimento all’anno d’imposta 2005) posti originariamente acarico della cedente, in applicazione della responsabilità solidale delcessionario prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.Nel giudizio di primo grado, definito dalla Commissione tributariaprovinciale di Firenze con sentenza n. 265/2018, il ricorso veniva accoltosul rilievo preliminare e assorbente dell’invalidità della notifica, permancanza di elementi idonei a garantire integrità e originalità deldocumento allegato al messaggio PEC (in particolare, per l’assenza difirma digitale dell’atto).Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Toscana.Nelle more del giudizio di appello l’Amministrazione procedeva a unanuova notificazione della medesima cartella, che veniva nuovamenteimpugnata dalla contribuente; in tale secondo giudizio la Commissionetributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 616/2019, respingevaintegralmente il ricorso.La società [OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.l. proponeva appello avverso quest’ultimapronuncia dinanzi alla medesima Commissione tributaria regionale dellaToscana, insistendo nelle censure già articolate in primo grado, mentrel’Ufficio si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, riuniti i dueprocedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, con sentenza n.1321/21, depositata il 15 novembre 2021, accoglieva l’appello dell’Ufficiorelativo alla sentenza n. 265/2018, dichiarando la legittimità della cartella(ritenuta validamente notificata, con applicazione del principio delNumero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.), e, perconverso, respingeva l’impugnazione proposta dalla contribuente avversola sentenza n. 616/2019.Per la cassazione di tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.l. ha propostoricorso, affidato a cinque motivi.Nel presente giudizio di legittimità, per la ricorrente, inizialmente costituitacon il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla notificadell’avviso di udienza alla società contribuente si è costituito come nuovoprocuratore l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è limitato a far proprie leprecedenti difese, istanze ed eccezioni. L’Agenzia delle Entrate e l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione si sono costituite congiuntamente concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sudomanda/eccezione, deducendosi che il giudice d’appello, pur avendodisposto la riunione dei due procedimenti concernenti la medesima cartellaoggetto di doppia notificazione e di distinti giudizi, non avrebbe in alcunmodo esaminato né motivato in ordine alle questioni preliminariprospettate dalla contribuente in relazione alla contemporanea pendenzadei giudizi, alla possibile configurabilità di litispendenza o, comunque, aglieffetti processuali della rinnovazione della notificazione (anche in terminidi autotutela e/o cessazione della materia del contendere).Il primo motivo è inammissibile.Deve osservarsi, invero, che il motivo con cui si denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asseritaomessa pronuncia su questioni pregiudiziali o di rito non è scrutinabile neitermini prospettati. Il vizio di omessa pronuncia presuppone la totalemancanza di una decisione su una domanda o su un’eccezione in sensoNumero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026proprio, idonea a costituire un autonomo capo di sentenza, suscettibile distatuizione di accoglimento o rigetto (Cass., 19 aprile 2019, n. 10422;Cass., 10 ottobre 2018, n. 25154). Non ricorre, invece, quandol’omissione denunciata investa mere questioni processuali, che nonassurgono a capi di domanda sul merito (Cass., 25 gennaio 2018, n.1876; Cass., 23 gennaio 2009, n. 1701). Coerentemente, l’omessapronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo a fronte di una «completaomissione» del provvedimento su un concreto capo di domanda o su unaspecifica eccezione di merito (Cass., 19 aprile 2019, n. 10422; Cass., 10ottobre 2018, n. 25154) e non può, per contro, essere utilmente invocataquando, dal complessivo percorso argomentativo della decisione, risultiche la questione è stata superata, disattesa o assorbita, anche in viaimplicita. Ne deriva che, quando la doglianza riguarda l’omesso esame o lamancata esplicita trattazione di eccezioni processuali (o di questionipregiudiziali di rito), non è configurabile il vizio di omessa pronuncia,dovendosi piuttosto verificare se ricorra un diverso error in procedendoovvero, nei soli limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., unvizio motivazionale (Cass., 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass., 23 gennaio2009, n. 1701). Il motivo, pertanto, nella misura in cui pretende diricondurre al paradigma dell’art. 112 c.p.c. la mancata pronuncia suquestioni di rito, è inammissibile.In ogni caso, nella specie, la sentenza d’appello dà atto che laCommissione tributaria regionale «riunito preliminarmente il proc. n.82/2020 al proc. n. 1804/2018 per connessione oggettiva e soggettiva»ha poi deliberato nel merito e, nel dispositivo, ha espressamente statuito:«Accoglie l’appello dell’Ufficio e dichiara la legittimità della cartellanotificata il 21.01.2017, assorbito il giudizio 82/2020»; evenienza che,anche con riferimento ai profili prospettati in termini di autotutela e/ocessazione della materia del contendere, esclude una «completaomissione» decisoria riconducibile al paradigma dell’art. 112 c.p.c.,Numero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026risolvendosi, semmai, in un assorbimento (quantomeno implicito) dellequestioni preliminari invocate.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., la motivazione apparente in relazione a un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, assumendosi che la sentenzaimpugnata, nel rigettare la doglianza relativa all’art. 14, comma 2, deld.lgs. n. 472 del 1997, si sarebbe limitata a richiamare in termini generalila ratio della responsabilità del cessionario e un precedente di legittimità,senza tuttavia confrontarsi con lo specifico profilo dedotto (limite del«debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici»), nécon le allegazioni circa la successiva formazione degli atti impositivi posti abase della pretesa nei confronti della cedente.Il secondo motivo è inammissibile.Il motivo è inammissibile, in quanto, per effetto della nuova formulazionedell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, oggetto delvizio deducibile è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un «fattodecisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Ilmancato esame deve dunque riguardare un vero e proprio fatto, in sensostorico, principale o secondario, e non, invece, argomentazioni o deduzionidifensive (Cass., Sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno2017, n. 14802), né singoli elementi istruttori in quanto tali, quando ilfatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile2014, n. 8053; Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 13 dicembre2017, n. 29883).Il fatto il cui esame si assume omesso deve inoltre avere caratteredecisivo, nel senso che, ove considerato, avrebbe condotto con certezzaad un esito diverso della controversia, e deve essere stato oggetto diNumero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026discussione tra le parti. Peraltro, secondo l’insegnamento delle SezioniUnite, la parte ricorrente deve indicare, nel rigoroso rispetto degli artt.366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il fatto storicoasseritamente omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui ne risultil’esistenza, nonché il come e il quando esso sia stato dedotto e discussonel processo (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; cfr. anche Cass. 29ottobre 2018, n. 27415).Alla stregua dei principi richiamati, il motivo è inammissibile. In primoluogo, la censura non individua, nei termini rigorosi richiesti, un fattostorico (principale o secondario) che la CTR avrebbe completamentepretermesso, ma contesta, piuttosto, il modo in cui il giudice d’appello haapprezzato le deduzioni della parte e le risultanze documentali addotte asostegno della tesi difensiva. In secondo luogo, difetta in radice ladenunciata «motivazione apparente», giacché la sentenza impugnataespone un percorso argomentativo intellegibile sul punto, affermando chela contribuente è stata chiamata a rispondere «in qualità di cessionaria» aisensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, richiamando la funzioneantielusiva della norma e precisando che, in ipotesi di cessione conforme alegge, la responsabilità è «sussidiaria, con beneficium excussionis, limitatanel quantum (entro il valore della cessione)», con richiamo a Cass., Sez.5, 29 dicembre 2020, n. 29722; per poi concludere che è «infondata» lapretesa violazione dell’art. 14. Ne consegue che la doglianza, purformalmente ricondotta al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., traligna dal paradigmadell’omesso esame di fatto decisivo e mira, in realtà, a una non consentitarivalutazione del merito della controversia, sollecitando una diversa letturadelle emergenze istruttorie e della ricostruzione fattuale (in particolare,della cronologia e della rilevanza degli atti su cui la pretesa tributaria sifonda). Resta fermo che il controllo di legittimità sulla motivazione, ridottoal «minimo costituzionale», consente di denunciare solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenteNumero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026rilevante – la quale si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile» –, esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass.,Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n.23746). In buona sostanza, la doglianza, lungi dal denunciareun’omissione motivazionale nei ristretti termini consentiti dall’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., si risolve nella prospettazione di un dissensorispetto all’inquadramento giuridico e all’apprezzamento del giudice dimerito.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n.472 del 1997, deducendosi che, alla luce della documentazionerichiamata, l’obbligazione del cessionario sarebbe comunque circoscritta aldebito risultante dagli atti dell’Amministrazione alla data del trasferimentoe, inoltre, che la responsabilità solidale non potrebbe estendersi a debitinon inerenti al ramo d’azienda ceduto, con conseguente erroneità delladecisione d’appello che ha ritenuto sussistente la corresponsabilità dellasocietà ricorrente per debiti riferiti all’anno 2005.Il terzo motivo è infondato.La CTR, infatti, ha preliminarmente ricostruito la cartella quale atto cheindividua la società [OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.l. «quale corresponsabile in solido deidebiti fiscali della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù dell’art. 14 comma 1-2 delD.lgs. 472/1997», precisando altresì che «l’importo preteso è solo quellorelativo all’avviso di accertamento R5J030300379/2009 per l’annod’imposta 2005», così da ritenere l’atto pienamente intellegibile quanto altitolo della pretesa e ai suoi presupposti. Nel vagliare poi, tra le ulterioricensure, la dedotta violazione dell’art. 14 cit., la CTR l’ha reputatainfondata, valorizzando la natura speciale e antielusiva della disciplina eNumero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026richiamando l’orientamento secondo cui, in ipotesi di cessione conforme alegge, la responsabilità del cessionario è solidale e sussidiaria, assistita dalbeneficium excussionis e limitata nel quantum (entro il valore dellacessione), mentre, nell’ipotesi di cessione in frode, opera un diversoregime (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2020, n. 29722).Ciò posto, la censura, nella parte in cui assume che l’obbligazione delcessionario sarebbe comunque circoscritta al «debito risultante dagli attidell’Amministrazione alla data del trasferimento», non coglie la ratio delladecisione impugnata, la quale ha ritenuto operante la responsabilità delcessionario in relazione alle violazioni riferibili al periodo normativamenteconsiderato e ha comunque individuato con chiarezza l’atto impositivopresupposto posto a base della pretesa (avviso di accertamento del 2009relativo al 2005). Per contro, la prospettazione della ricorrente postula, inrealtà, un accertamento in fatto – circa quali «atti degli uffici» fosseroconcretamente esistenti e conoscibili alla data della cessione e circal’eventuale emersione, in quel momento, della pretesa tributaria – che nonè devolvibile a questa Corte mediante la denuncia di violazione o falsaapplicazione di legge. Né giova, a tal fine, la mera evocazione del comma2 dell’art. 14, posto che il medesimo art. 14, nel disciplinare l’ipotesi dicessione non fraudolenta, valorizza la diligenza del cessionarionell’acquisire informazioni sulla posizione debitoria del cedente,prevedendo, a tal fine, lo strumento del certificato di cui al comma 3(destinato a dare evidenza delle contestazioni in corso e di quelle giàdefinite e non soddisfatte). In tale cornice, la doglianza si risolve,sostanzialmente, nella richiesta di una diversa ricostruzione della vicendafattuale (cronologia e contenuto degli atti amministrativi) e, quindi, in unacritica al merito, non veicolabile quale error in iudicando ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.Parimenti non merita accoglimento il profilo con cui si deduce che laresponsabilità solidale non potrebbe estendersi a debiti «non inerenti» alNumero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026ramo d’azienda ceduto. In proposito, va rammentato che questa Corte hachiarito che il principio di inerenza del debito, desumibile dall’art. 2560c.c., può operare anche con riguardo ai debiti tributari nell’ambitoapplicativo dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma a condizionirigorose, funzionali a non frustrare la finalità antielusiva della disciplina:occorre, anzitutto, che sia effettivamente trasferito un ramo d’aziendadotato di autonomia funzionale; e grava sul cessionario l’onere didimostrare, con modalità idonee (in particolare mediante esibizione dellacontabilità aziendale e del certificato previsto dal comma 3 dell’art. 14),che il debito per cui è richiesto il pagamento non è inerente al compendioacquistato, ma è riconducibile ad altro ramo rimasto al cedente (Cass.,Sez. 5, 11 aprile 2022, n. 11678; in termini, sul rilievo dell’autonomiafunzionale del ramo e sull’operatività della responsabilità ex art. 14 anchein caso di cessione di ramo, Cass., Sez. 5, 23 luglio 2021, n. 21161).Orbene, nel caso in esame, la deduzione di non inerenza – oltre apostulare un’indagine fattuale sulla concreta struttura del ramo trasferito esulla riferibilità dei debiti del 2005 all’attività ceduta – non risulta svoltanei termini richiesti dal richiamato indirizzo, incentrato sulla prova (acarico del cessionario) dell’autonomia del ramo e della riconducibilità deldebito ad altra porzione aziendale. Ne consegue che la critica, in partequa, si risolve nella sollecitazione a una rivalutazione del merito e,comunque, non evidenzia un errore di sussunzione della fattispecieconcreta nella norma, tanto più considerando che la responsabilità delcessionario trova fonte nell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, checonfigura una disciplina unitaria, pur articolata nei suoi diversi commi infunzione delle condizioni di operatività e dei limiti previsti (Cass., Sez. 5,18 dicembre 2024, n. 33217).Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149-bis e156, comma 3, c.p.c., nonché dell’art. 20 del d.lgs. n. 82 del 2005 (CodiceNumero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’amministrazione digitale), assumendosi che la CTR avrebbeimpropriamente richiamato il principio di non necessaria sottoscrizionedigitale in ipotesi di copia informatica di atto originariamente cartaceo e lasanatoria per raggiungimento dello scopo, laddove nella specie sitratterebbe di documento informatico nativo digitale, rispetto al quale lafirma digitale assolverebbe a funzione di garanzia di riconducibilità,integrità e immodificabilità del documento, con conseguente erroneitàdella ritenuta validità dell’atto/notifica in assenza di sottoscrizione digitalee senza specifica valutazione delle caratteristiche di sicurezza deldocumento.Il quarto motivo è infondato.La censura si incentra sull’assunto che, venendo in evidenza nella specieun documento informatico «nativo digitale», la mancanza di firma digitalerenderebbe invalida la cartella (e la sua notificazione), non potendosiapplicare né l’orientamento relativo alla copia informatica di attooriginariamente cartaceo né la sanatoria per raggiungimento dello scopo.L’assunto non è condivisibile. Questa Corte ha, infatti, chiarito chel’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne comportal’invalidità, non dipendendo l’esistenza dell’atto dall’apposizione del sigilloo del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla sua inequivocariferibilità all’organo titolare del potere di emetterlo; e ciò vale sia nel casoin cui la cartella sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando ildocumento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in formadigitale, sia ove la cartella sia stata redatta fin dall’origine e notificata informa digitale (Cass., Sez. 5, 15 luglio 2024, n. 19327). Il principio trovaulteriore fondamento nel dato normativo secondo cui, a norma dell’art. 25del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossionedegli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo ilmodello approvato con decreto ministeriale ai sensi del medesimo art. 25,Numero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026che non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma la sola intestazione el’indicazione della causale mediante apposito numero di codice.Né giova richiamare, in senso contrario, l’art. 20 del d.lgs. n. 82 del 2005per sostenere che la firma digitale sarebbe sempre requisito indefettibiledella cartella notificata a mezzo PEC. In tema di notificazione a mezzoPEC, questa Corte ha ripetutamente affermato che la copia su supportoinformatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non devenecessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza diprescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. 5, 27 novembre 2019,n. 30948; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2023, n. 35541). E, in ogni caso, laprospettazione della ricorrente – che evoca in astratto la possibilemodificabilità del file e la necessità di specifiche garanzie diintegrità/immodificabilità – non si confronta con la circostanza che, nellaspecie, la cartella è stata ricevuta e tempestivamente impugnata, sicché lanotificazione ha conseguito il suo scopo, secondo la regola generale di cuiall’art. 156, comma 3, c.p.c., richiamata dalla sentenza impugnata. Delresto, l’ordinamento conosce, in via generale, la sanatoria perraggiungimento dello scopo dei vizi di forma dell’atto processuale quandola paternità dell’atto e la sua riferibilità possano desumersi aliunde daelementi qualificanti; principio ribadito, con riferimento agli atti natividigitali, dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 12 marzo 2024, n. 6477), eche, nel caso di specie, conduce ad escludere che l’assenza disottoscrizione digitale, di per sé, abbia impedito alla destinataria dicomprendere l’atto e di esercitare il diritto di difesa. Ne consegue che ilmotivo, volto a postulare un obbligo generalizzato di firma digitale dellacartella, anche quando redatta o trasmessa in forma digitale, non puòessere accolto.Con il quinto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, commi 2 e2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 6 del d.m. n. 321 del 1999,Numero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026deducendosi vizi dell’atto notificato quanto alla sua corretta e univocaidentificazione, sul rilievo che l’atto recherebbe una numerazione confusae non univoca (con riferimento, in particolare, all’aggiunta del codice“501” in coda al numero della cartella), con conseguente incertezza inordine alla cartella effettivamente notificata alla società coobbligata e,quindi, sulla riconducibilità e validità della pretesa azionata nei suoiconfronti.Il quinto motivo è infondato.La CTR ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 con riferimento al numero identificativo dellacartella, affermando che il numero è identico per entrambi i contribuenti insolido, con l’aggiunta, per la sola società [OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.l., del codice «501»,volto a identificarla quale coobbligata. Tale apprezzamento non risultascalfito dalle deduzioni della ricorrente, che, sotto la veste della violazionedi legge, tende piuttosto a prospettare un’incertezza in fatto sull’attoeffettivamente notificato.In particolare, come evidenziato nel controricorso, l’agente dellariscossione, sulla base dell’iscrizione a ruolo a nome della debitriceprincipale, ha generato e notificato la cartella recante il numero base e,nel procedere alla notifica nei confronti del coobbligato, ha variatoesclusivamente le ultime tre cifre, da «000» (debitore principale) a «501»,che, nel procedimento informatico/amministrativo adottato, identifica ilcoobbligato al pagamento; con la conseguenza che non si è in presenza didue distinte cartelle, bensì di un solo atto indirizzato a due soggettidiversi. Nella cartella notificata alla società è, peraltro, esplicitato il titolodella chiamata in responsabilità (art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997) ed èindicato l’importo trasferito al coobbligato, riferito alle imposte inerentiall’anno 2005 (controricorso, pag. 12).Ne discende che l’aggiunta del codice finale «501», lungi dal determinareuna numerazione «confusa» o «non univoca», vale, secondo laNumero registro generale 13402/2022Numero sezionale 3714/2026Numero di raccolta generale 12582/2026Data pubblicazione 04/05/2026ricostruzione accolta dal giudice di merito, a distinguere il destinatariodella notifica nell’ambito della medesima pretesa iscritta a ruolo. In ognicaso, la ricorrente non allega né dimostra una concreta incertezzaimpeditiva dell’esercizio del diritto di difesa – che risulta, per converso,esercitato mediante tempestiva impugnazione – né indica quale specificopregiudizio sarebbe derivato dalla modalità di numerazione adottata. Ilmotivo, pertanto, si risolve in una critica meramente assertiva allaidentificazione dell’atto, inidonea a evidenziare una violazione di legge e,comunque, non decisiva ai fini della validità della pretesa azionata neiconfronti della società coobbligata.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in complessivi € 5.900, oltre rimborso delle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteGiulia Iofrida