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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08215/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Napoli, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 291-bis comma 1, 291-ter comma 1 del d.P.R. 43/1973 e lo ha condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, per aver detenuto e trasportato, all'interno di un autocarro di proprietà di un terzo soggetto, 430 kg di tabacchi lavorati esteri.

2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, in relazione al ricono:scimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., pur a fronte del consistente quantitativo di tabacchi lavorati esteri detenuto, ha evidenziato che poteva essere valorizzato il contegno ampiamente collaborativo tenuto dal ricorrente, con la conseguenza di potere concedere al medesimo le circostanze generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, di potere partire dal minimo edittale e di potere, in ultimo, concedere le attenuanti in parola nella massima estensione.

Il ricorso, quindi, pare non confrontarsi con la sentenza che già riconosce, ut supra, le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (Cfr. pag. 3 della sentenza di appello).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

A) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Napoli, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 291-bis comma 1, 291-ter comma 1 del d.P.R. 43/1973 e lo ha condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, per aver detenuto e trasportato, all'interno di un autocarro di proprietà di un terzo soggetto, 430 kg di tabacchi lavorati esteri. 2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, in relazione al ricono:scimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., pur a fronte del consistente quantitativo di tabacchi lavorati esteri detenuto, ha evidenziato che poteva essere valorizzato il contegno ampiamente collaborativo tenuto dal ricorrente, con la conseguenza di potere concedere al medesimo le circostanze generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, di potere partire dal minimo edittale e di potere, in ultimo, concedere le attenuanti in parola nella massima estensione. Il ricorso, quindi, pare non confrontarsi con la sentenza che già riconosce, ut supra, le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (Cfr. pag. 3 della sentenza di appello). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. A) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 08215/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris