CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 32853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28449/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso la signora [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 533/2017 depositata il 14/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -il fatto oggetto della presente causa può essere compendiato nei seguenti termini: a) i tre fratelli Vinci, Leonardo, [OSCURATO:PERSONA] e Antonio, si resero acquirenti, con distinti atti, di tre lotti di terreno contigui siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; b) sui terreni acquistati, costituenti un unico appezzamento, edificarono un fabbricato, composto da tre unità indipendenti; c) le tre unità furono oggetto di una divisione di fatto, a seguito della quale esse furono attribuite ai tre fratelli, unitamente alle aree di pertinenza; -Leonardo ha chiamato nel giudizio gli eredi dei fratelli deceduti, chiedendo che fosse accertato l’avvenuto acquisto per usucapione della porzione a lui assegnatain base alla divisione di fatto; -nella contumacia di tutti i convenuti, è intervenuto volontariamente nel giudizio in corso [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che le porzioni oggetto della domanda (appartamento e area antistante, destinata a cortile) erano al suo possesso da oltre venti anni, essendo pertanto maturata l’usucapione; -l’attore originario ha contestato la pretesa dell’intervenuto, deducendo che costui aveva occupato l’appartamento in questione (ubicato al pieno terra) saltuariamente e dietro autorizzazione; -espletata l’istruzione, in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, l’attore ha rinunciato alla domanda, per cui la controversia si concentrò sulla domanda dell’interveniente, che è stata rigettata dal primo giudice, con sentenza confermata in grado d’appello; -la Corte d’appello ha riconosciuto che l’interveniente aveva avuto la disponibilità dell’immobile a seguito di concessione del fratello Giancarlo; -quindi, in assenza di un atto di interversione, ha negato il possesso utile per l’usucapione; -per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito controricorso; -il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: -con il primo motivo di ricorso il ricorrente evidenzia che l’originaria domanda dell’attore fu proposta nei confronti di tutti i proprietari del fabbricato, diviso di fatto, i quali, benché rimasti contumaci, erano litisconsorti necessari del giudizio, conservando tale posizione anche in relazione alla domanda di usucapione proposta dall’interveniente; -conseguentemente le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, da [OSCURATO:PERSONA], favorevoli al ricorrente, avevano assunto valore di prova legale sia nei confronti del confitente, sia nei confronti degli altri; -il ricorrente sostiene che, in palese violazione della gerarchia delle prove, le dichiarazioni del confitente erano state del tutto trascurate dalla Corte di merito, la quale ha definito la lite sulla base delle deposizioni testimoniali; -la decisione impugnata – continua il ricorrente – incorreva cos ì in una duplice violazione, l’una riferita alla mancata applicazione dell’art. 2733, comma 2, c.c., l’altra costituita dal mancato esame del fatto decisivo, costituito appunto della confessione; -il motivo è infondato; -si può tranquillamente ammettere che, in presenza di una divisone bonaria di beni immobili, tutti i comproprietari debbono essere destinatari della domanda di usucapione proposta da uno di essi relativamente allaporzione assegnat a ; -diversamente da quanto sostiene il ricorrente, però, da c iò non discende la conseguenza dal medesimo invocata con il motivo in esame, con il quale di pretende di attribuire alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da uno di essi valore confessorio nei confronti di tutti; -è principio acquisito, infatti, che la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsortinecessari è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti perché l'art. 2733, terzo comma, c.c. non distingue tra i litisconsorti che la hanno resa e gli altri (Cass. n. 8458/2004; n. 25770/2019); -la confessione resa da uno dei litisconsortinecessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata (Cass. n. 2482/2019; n. 19963/2005); -una volta negato il valore di prova legale alle supposte dichiarazioni confessorie rese dal litisconsorte, la decisione impugnata è esente dalle critiche mosse dal ricorrente; -la Corte di merito, in esito alla valutazione delle prove, ha ritenuto che l’attuale ricorrente fosse detentore e non possessore; -tale valutazione, esente da vizi logici e giuridici, è incensurabile in questa sede; -è vero che la Corte d’appello, pur richiamando fra le ragioni di censura proposte dall’attuale ricorrente quella relativa alla mancanza di una adeguata considerazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA], non prende poi una posizione esplicita sul punto; -tuttavia, una volta chiarito che non si tratta di prova legale, ma di dichiarazione oggetto di libera valutazione, il silenzio su questo punto non incorre in alcuna violazione; -vale pur sempre il principio secondo cui “Il giudice dimerito è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove o risul tanze diprova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di darconto, nella motivazione, dell'esame ditutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e ditutte le prove acquisite al processo, essendo suffici ente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e leprove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesitutti gli argomenti, le tes i e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolt o” (Cass. n. 29730/2020); -in tema divalutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delleprove stesse, nel senso che (fuori dai casi diprova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sonotutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (Cass. n. 15972/2006; n. 18644/2011); -è del pari infondato il secondo motivo, con il quale si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dato una motivazione solo apparente del perché le dichiarazioni dei testimoni autorizzavano la conclusione che l’attuale ricorrente fosse un semplice detentore; -la motivazione, infatti, esiste e non è affatto apparente, rendendo perfettamente percepibili le ragioni del decisum, fondate, appunto, sull’esame e la valutazione delle deposizioni dei testimoni; -nello stesso tempo le considerazioni della decisione, nella parte in cui ha riconosciuto la detenzione, non rivelano errori logici o giuridici, essendo pertanto insindacabili in questa sede (Cass. n. 27411/2019); -si capisce così che, tramite la denuncia dell’anomalia motivazionale, il ricorrente aspira a una valutazione delle prove diversa da quella fatta propria dalla corte di merito: ciò in cassazione non è consentito; -si deve ancora aggiungere che, come risulta dalla parte finale della censura di cui al motivo in esame, il ricorrente, anche con tale secondo motivo, continua a supporre infondatamente l’esistenza di una prova legale prevalente; -in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese e raddoppio del contributo. P.Q.M. rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r