CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2024
Cassazione n. 27474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29485/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. SACCONI N.4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1747/2020 depositata il 17/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la Corte d’appello di Firenze, con sentenza N.1747/2020 del 17.9.2020, ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto concluso con [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto tre posti auto in [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per la somma di € 15.881, 30, con conseguente restituzione di tale somma, già corrisposta in esecuzione di un contratto di affitto di azienda concluso tra le parti ; in subordine, l’attore aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia sopravvenuta del contratto per il mancato avveramento della condizione; - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; -il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - preliminarmente il collegio rileva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto il ricorrente, pur avendo allegato espressamente che lasentenza, contro cui ricorreva, era statanotificata in data 21.9.2020, ha omesso di depositare la copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, adempimento prescritto dall'art.369 c.p.c., comma 2, n. 2, (Cass. Sez. Un. 16.4.2009, n.9005; Cass. , Sez. Unite, 2.5.2017, n.10648); - a tale regola si deroga nel solo caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato; - secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, pur in difetto di produzione della copiaautentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dellasentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione dellasentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art.325 c.p.c., comma 2. (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass., sez. 6 - 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2019, n. 11386); -nel caso di specie, il ricorrente ha dato atto che la sentenza della Corte d’appello, pubblicata il 17.9.2020, era stata notificata il 21.9.2022 ma, dall’esame degli atti processuali risulta che è stata depositata solo la copia autentica della sentenza notificata, priva della relata di notifica, né essa è presente nel fascicolo del controricorrente, come risulta dall’attestazione della Cancelleria; - l’improcedibilità non può, infatti essere dichiarata ove la relata di notifica dellasentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass. Sez. Unite, 2.5.2017, n. 10648; Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, n.15832;Cass. Sez. Un. , 16.4.2009., n. 9004); - occorre rilevare che ancorchè Cass. S.U. N. 10648/2017 abbia in motivazione affermato che l'improcedibilità non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza con relata di notifica, oltre che essere stata prodotta dalla controparte, sia già in possesso dell'ufficio perchè presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, la portata di tale affermazione deve essere confinata alle sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento (come appunto nel caso di cui all'ordinanza ex art.348 ter c.p.c.) ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all'art.325 c.p.c. Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge stessa ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero eccezionalmente di notificazione, ovvero negli altri casi in cui la cancelleria debba, in virtù di una precisa disposizione di legge, allegare al fascicolo d'ufficio la copia notificata della sentenza impugnata, è previsto che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria ovvero della notifica della sentenza nel fascicolo d'ufficio, sicchè ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all'art.369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente. Al di fuori di queste ipotesi, invece, laddove la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia frutto di una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio, e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore; -nel caso di specie, la copia notificata della sentenza non si rinviene nella produzione del controricorrente; -il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile; -le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3400,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell