CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 09437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.1 [OSCURATO:PERSONA] dell'Udienza Preliminare di Padova, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 16 giugno 2022, applicava le pene di legge a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina, lesioni personali ed altro agli stessi rispettivamente contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati con ricorso del proprio difensore lamentando violazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.i5en... 2.1 gricorsy inammissibilt in quanto avanzattavverso sentenza di patteggiamento per (~j [OSCURATO:PERSONA] motivi non consentiti. Ed invero secondo il costante insegnamento di questa corte ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 27 gennaio 2023 L [OSCURATO:PERSONA]. aio Pardo, n'„Q,,L IL P ESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "SECONDA