CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16431/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 3072/2019depositata il 29/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 3072/2019, depositata il 29.10.2019, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.s. avverso la sentenza n. 1014/2018, depositata il 15.10.2018, del Tribunale di Ravenna, ha accertato e dichiarato che il credito dell’importo di € 230.019,01, vantato dalla predetta società nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], è privilegiato ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ. La Corte d’Appello ha, in primo luogo, evidenziato essere stato accertato in causa che la [OSCURATO:PERSONA] s.s. svolge l’attività agricola con prevalenza del lavoro personale dei soci che coltivano direttamente il fondo (e svolgono le connesse attività di allevamento del bestiame e strumentali) sul lavoro dei terzi, non essendo, invece, rilevante e necessaria, secondo le norme di riferimento, la comparazione tra il fattore “lavoro” dei soci rispetto alla componente “capitale”. Il giudice di secondo grado, inoltre, discostandosi consapevolmente dal precedente di questa Corte n. 11917/2018 - che aveva, a suo dire, privilegiato solo gli aspetti letterali richiamando la disciplina di cui agli artt. 2083 e 1647 cod. civ. che riguarderebbero solo le persone fisiche (lavoro proprio e dei componenti della famiglia) - ha osservato che proprio l’art. 2083 cod. civ. contempla anche gli artigiani e i piccoli commercianti, relativamente ai quali non si dubita ormai più (anche dopo la modifica dell’art. 1 legge fall.) che rientrano tra i “piccoli imprenditori”, anche se organizzati in società. Una impresa artigiana può quindi essere ammessa al privilegio ex art. 2751 bis c.c., anche se esercitata in forma societaria, e, segnatamente, fino al 2012, secondo l’art. 2083 c.c., e, successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, secondo la legge speciale artigiana. Rileva, altresì, la Corte d’Appello che, nell’ambito dell’art. 2751 bis cod. civ., in virtù della comunemente riconosciuta ratio lavoristica, il privilegio è stato riconosciuto a realtà imprenditoriali tutt’altro che piccole, quali le cooperative, ex art. 2751 bis n. 5 c.c. e soprattutto n. 5 bis, con organizzazioni societarie anche complesse ed imponenti, così come anche all’attività di agenzia esercitata in forma societaria, anche se non di capitali. Il giudice d’appello, pur dando atto che le norme sui privilegi sono eccezionali, e come tali insuscettibili di applicazione analogica, ha evidenziato, anche alla luce dell’insegnamento di questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 11930/2010, che ne è consentita un’interpretazione estensiva che individui il reale significato e la portata effettiva della norma, in modo tale da delimitare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Ciò premesso, ad avviso della Corte d’Appello, ricorre l’identica ratiolavoristica anche se il lavoro personale (e dei familiari) è prestato sotto forma di società di persone, essendo, peraltro, la causa del credito la medesima rispetto al credito di una impresa individuale o (solo) familiare coltivatrice diretta. È possibile quindi estendere la qualifica di “coltivatore diretto”, ai fini del privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c., anche ad una s.s. composta da familiari che lavorano direttamente sul fondo e il cui apporto lavorativo supera quello dei terzi. Infine, ad avviso del giudice d’appello, anche una lettura costituzionalmente orientata della norma in oggetto impone l’assimilazione, ai fini del privilegio, della figura del coltivatore diretto-persona fisica a quella del coltivatore diretto-società semplice, avente i medesimi requisiti soggettivi “sostanziali” (così come accade per l’artigiano imprenditore individuale rispetto all’artigiano-società), pena il sospetto di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazione omogenee. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. in concordato preventivo, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo. La società agricola Foroni s.s. ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2751 bis cod. civ. Lamenta, in primo luogo, la ricorrente che la Corte d’Appello, con un argomentare omissivo, apodittico e incongruente, ha completamente disatteso la rilevanza degli elevati valori della produzione della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di maturazione del credito, avendo i corrispondenti elementi una chiara valenza sintomatica in una complessa articolazione del soggetto creditore, incompatibile con la figura del piccolo imprenditore e rispetto alla fattispecie del privilegio ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ., che il legislatore aveva inteso riconoscere, introducendo una deroga alla par condicio creditorum, per valorizzare la prestazione di natura “lavorativa” del coltivatore diretto. In particolare, la S.S. Foroni, a fronte del lavoro dei due soci aveva dichiarato: -nell’esercizio 2013, ricavi per € 2.807.250,00 e costi per € 3.056,624,00; - nell’esercizio 2012, ricavi per € 1.650.401,00 e costi per € 4.135.092,00; -nell’esercizio 2011, ricavi per € 1.503.882,00 e costi per € 1.538,007. Tali dati evidenziavano una dimensione imprenditoriale assai strutturata che denotava una considerevole prevalenza dei fattori economici, organizzativi e gestionali rispetto al lavoro dei soci, il quale aveva a sua volta acquisito limitata efficacia eziologica nella produzione dei corrispettivi. Tali fattori produttivi, così come la certificazione I.A.P. rilasciata alla società nonché a due dei tre soci, dimostravano che si era dunque ed invece in presenza di un imprenditore agricolo a tutti gli effetti, come disciplinato dall’art.2135 cod. civ., soggetto che deve organizzare la propria impresa prevalentemente sul capitale, e a cui non è possibile riconoscere il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ. La ricorrente censura, poi , il richiamo effettuato dalla Corte d’Appello all’impresa artigiana e all’art. 2083 cod. civ., il cui ambito soggettivo è in realtà più ampio e non sovrapponibile a quello dell’art. 2751 bis n. 4 cod. civ., riguardando la prima norma tipologie di soggetti che possono avere anche una dimensione societaria, ma senza automatica ricaduta sull’applicazione della seconda disposizione, che si riferisce ad una specie (ossia il coltivatore diretto) di un ampio genere disciplinato dall’art. 2083 cod. civ.. La ricorrente evidenzia che il riconoscimento del privilegio a realtà imprenditoriali tutt’altro che piccole, come le cooperative di produzione e lavoro e quelle agricole, disciplinate ai nn. 5 e 5 bis della norma in questione, non costituisce argomento idoneo a sostenere l’estensione del privilegio alla azienda agricola che svolge l’attività di coltivatore diretto in forma societaria, atteso che in quei casi l’ampliamento dei soggetti titolari delle cause legittime di prelazione è avvenuto per mano del legislatore. Infine, la ricorrente censura che il privilegio di cui è causa possa essere riconosciuto per effetto di un’interpretazione estensiva, atteso che l’omogeneità tra la situazione controversa e quella tipizzata dalla norma non può semplicemente individuarsi nella somiglianza tra l’imprenditore individuale e la ristretta compagine di una società semplice di matrice familiare. In particolare, assume la ricorrente che “l’inclusione nell’espressione legislativa del caso non espressamente da essa ricompreso vada giustificata non in relazione alla dimensione della società semplice in quanto concettualmente vicina all’impresa individuale, bensì in relazione alle modalità con cui viene svolta l’attività dalla quale sorge il credito, valutando l’importanza che in essa riveste la prestazione lavorativa dell’imprenditore, che costituisce il bene a cui l’art. 2751 c.c. intende dare tutela”. In tale ottica, ad avviso della ricorrente, non è possibile sostenere – come fa il giudice d’appello – che la causa del credito maturato da un imprenditore individuale che svolge l’attività con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto a quello dei terzi, sia la stessa causa del credito maturato da una società, come la Foroni, che registra costi della produzione milionari, assai più elevati del costo figurativo del lavoro dei due soci e dell’unico familiare applicato in azienda. 2. Il ricorso è fondato. Quaestio i uris che forma oggetto del presente giudizio è se, ai fini del riconoscimento del privilegio del coltivatore diretto di cui all’art. 2751 bis n. 4 cod. civ., requisito indispensabile ed imprescindibile sia che il titolare di tale causa di prelazione debba essere una persona fisica, o se tale privilegio possa estendersi anche a soggetto che, nello svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo, sia organizzato in forma societaria, sia pure meno complessa, come la società semplice. La Corte d’Appello di Bologna ha privilegiato la seconda soluzione, associando in tutto il suo percorso argomentativo la figura del coltivatore diretto all’artigiano (sia esso organizzato in forma individuale o collettiva), in quanto entrambi riconducibili alla categoria del piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 cod. civ., ed evidenziando, come dato ormai acquisito, che all’impresa artigiana è sempre stato riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis c.c., anche se esercitata in forma societaria, sia prima che dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 5/2012. Il giudice d’appello ha inteso riconoscere il privilegio del “coltivatore diretto” alla società agricola Foroni s.s. sulla base di una interpretazione dichiarata quale “estensiva” dell’art. 2751 bis n. 4 cod. civ., ritenendo, a tal fine, come condizione necessaria e, al contempo, sufficiente che la coltivazione del fondo sia esercitata con prevalenza del lavoro dei soci (e dei familiari) sul lavoro altrui. Si tratta di impostazioneche non può essere condivisa. Va premesso che, come già evidenziato in parte narrativa, questa Corte, nell’ordinanza n.11917/2018 (cui è seguita, conf., Cass. n. 37060/2021) ha enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui “l'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia”. In particolare, il precedente ha evidenziato che nella fattispecie di cui all’art. 2751 bis n. 4 “ricorre una omogenea considerazione soggettiva che ha riguardo a persone fisiche, in ciò la norma distinguendosi dalle fattispecie contemplate ai numeri successivi; nell'intero articolo citato non manca la netta separazione tra "coltivatore diretto del fondo" (locuzione cui ha riguardo per i piccoli imprenditori l'art. 2083 c.c.) rispetto a "società" (Cass.17046/2016) ovvero anche "impresa" (Cass. 28830/2017), come quella artigiana o fornitrice di lavoro temporaneo che possono astrattamente essere costituite in forma societaria; solo la prima espressione risulta diversa rispetto a quella di imprenditore agricolo più generale (posta dall'art.2135 c.c.) o speciale (TAP, imprenditore agricolo professionale ai sensi degli artt.1 e 2 d.lgs. 29 marzo 2004, n.99, inclusivi, per finalità di legislazione sociale e senza influenza diretta sullo statuto civilistico, anche delle società agricole, alle condizioni ivi dettate)”. La citata Cass. 11917/2018 ha, inoltre, osservato che la figura del coltivatore diretto, in difetto di una diversa locuzione espressa che si riferisca all’organizzazione collettiva, è del tutto incompatibile con la dimensione societaria, potendo “semmai il solo legislatore allargare il campo della meritevolezza socio-economica, presidiata con norme eccezionali dalla disciplina dei privilegi ed in particolare dalla peculiare ratio lavoristica della disposizione applicata alla vicenda, non idonea ad assicurare protezione lato sensu retributiva di una componente capitale, per come aggregata nel soggetto societario”. La Corte di Appello, pur riconoscendo che le norme sui privilegi sono eccezionali, e come tali insuscettibili di applicazione analogica, richiamando la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 11930/2010, ha ritenuto che è consentita un’interpretazione estensiva dell’art. 2751 bis n. 4 cod. civ., diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva, in modo tale da delimitare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. In realtà l’interpretazione prospettata dalla Corte d’Appello, al di là della sua enunciazione nominalistica, è tutt’altro che meramente “estensiva” ed invece risulta inammissibilmente “analogica”, non potendosi in alcun modo ritenere che l’intenzione del legislatore, quando ha riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 cod. proc. civ. per i crediti del coltivatore diretto, mezzadro, colono, soccidario, compartecipante –tutte persone fisiche – fosse quella di estendere tale privilegio anche alle società, al di là dunque del testo della norma. Né il giudice di merito ha fornito alcun chiarimento sulla portata, presso il creditore, dell’attività di ‘allevamento del bestiame’, in apparenza non conciliabile con la stessa figura, tipologicamente più limitata, di cui all’art.1647 cod. civ. Quanto al primo rilievo, di portata assorbente, la Corte d’Appello non ha enunciato alcun elemento che suffraghi una ricostruzione estensiva, a differenza di quanto hannospiegato le Sezioni Unite n. 11930/2010, che nell’interpretare l’espressione “tributi previsti dalla legge per la finanza locale”, di cui all’art. 2752 comma 3° cod. civ., hanno ritenuto che il richiamo della norma non fosse circoscritto ai tributi previsti dalla allora Legge sulla [OSCURATO:PERSONA], ovvero dal R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, ma fosse riferibile a tutti i tributi dei comuni e delle province, tra cui rientrava anche l’ICI (imposta Comunale sugli Immobili) oggetto di contesa. In particolare, le Sezioni Unite, sul punto, hanno osservato che “….È certamente plausibile ritenere che il legislatore del 1942 con l'istituzione del privilegio mobiliare di cui all'art. 2752 c.c., u.c., intendesse riferirsi proprio al R.D. n. 1175 del 1931, costituente all'epoca il testo normativo che rappresentava una legislazione organica in materia di tributi locali; e che l'espressione "legge per la finanza locale" in luogo del richiamo diretto al R.D. del 1931 fosse necessitata dal fatto che all'epoca della promulgazione del codice civile alcuni dei tributi in esso indicati avevano già cessato di far parte di detta legge ed erano stati trasferiti nella legge comunale e provinciale app. con R.D. n.383 del 1934. Ma proprio questa circostanza dimostra che la norma fin dal suo testo iniziale fu strutturata in modo da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta - tanto meno coincidente con il solo T.U. del 1931 -ma intese rinviare all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata eccezione onde consentire, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata: quali appunto (all'epoca della promulgazione del codice) quelle del T.U. del 1934 dettate in tema di finanza locale (e secondo alcune decisioni quelle del R.D. n. 1775 del 1933; nonché del R.D.L. n. 338 del 1939): anche perché la disposizione in esame specificava altresì quali tributi restavano esclusi, individuandoli nei "tributi indicati dagli artt. 2771 e 2773 c.c.", che beneficiavano di specifici privilegi immobiliari. Questa finalità trova conferma nella Relazione del Guardasigilli al Re nella quale non solo non vi è alcun cenno al R.D. n. 1175, ma si legge che l'estensione ai tributi degli enti locali del privilegio generale previsto per i tributi diretti dello Stato è stata determinata dall'esigenza di "porre in armonia il sistema del codice con la legge della finanza locale": perciò attribuendosi già allora al rinvio carattere formale, onde armonizzare la disciplina delle cause di prelazione con quella della finanza locale, senza escludere nell'ambito applicativo del privilegio quei tributi che fossero stati trasferiti in altre disposizioni di legge o fossero stati istituiti da leggi successive al T.U. del 1931…..”. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che “Se dunque l'art. 2752 c.c., u.c., contiene in sè tutti gli elementi necessari per la sua applicazione anche ai mutamenti successivamente intervenuti nell'intera disciplina dei tributi locali, e quindi anche a quelli di nuova istituzione, non è possibile escludervi l'ICI perché introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931: anche perché già il titolo della legge avverte che trattasi di un'imposta rientrante nel programma di riordino "della finanza degli enti territoriali". Dunque, nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, l’estensione del privilegio di cui all’art. 2752 comma 3° cod. civ. all’ICI con un interpretazione “estensiva” era più che giustificato, essendo stata ricostruita in modo articolato e persuasivo “l’intenzione “del legislatore, al di là della formula testuale della norma. Un’altra fattispecie in cui questa Corte ha adottato un’interpretazione estensiva delle norme sui privilegi riguarda l’art. 2751 bis n. 2 cod. civ., in tema di prestazioni dei professionisti. In particolare, questa Corte (vedi Cass. n. 6285/2016; conf. Cass.10977/2021; Cass. n. 9927/2018), ponendosi espressamente la problematica del rispetto dei limiti dell'interpretazione estensiva, ha ritenuto che “La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale”. Questa Corte ha, dunque, evidenziato che proprio la prova rigorosa che il credito, pur richiesto dallo studio professionale associato, si riferisca, in realtà, ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso, consente il riconoscimento di tale credito (in privilegio) senza il venir meno della originaria causa dello stesso. Ove non venga, invece, fornita una tale rigorosadimostrazione, com’è onere del richiedente riversare in giudizio , il credito professionale, per il fatto di essere gestito e rappresentato nello studio associato, viene a confondersi con la remunerazione della più ampia attività così organizzata, degradando l e eventuali originalità e personalità originarie. Va inoltre osservato che la Corte d’Appello, nel percorso argomentativo con cui ha affermato l’estensione del privilegio ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ. alla società agricola semplice (con prevalenza del lavoro dei soci e familiari sul lavoro altrui), ha menzionato l’interpretazione da parte di questa Corte della norma di cui all’art. 2751 bis n. 3 cod. civ., che riconosce il privilegio anche all’attività di agenzia esercitata in forma societaria (seppur non di capitali). Il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 2751 bis n. 3 cod. civ., al fine di invocare una generalizzata estensione del diverso privilegio anche alle societàorganizzate dal coltivatore del fondo , è del tutto inconferente. Èpur vero, infatti, che questa Corte ha riconosciuto il privilegio al credito della società personale che eserciti l'attività propria dell'agente (sempre che sia accertato, in concreto, che quest'ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale). Tuttavia, in questo caso, il riconoscimento del privilegio (comunque ancorato dal “diritto vivente” allo svolgimento di un’attività sostanzialmente lavorativa) è stato collegato dal legislatore non ad una condizione soggettiva (persone fisiche), come nelle ipotesi di cui ai nn. 1,2, e 4 dell’art.2751 bis cod. civ., ma ad un elemento oggettivo, costituito dal “rapporto di agenzia” (vedi, sul punto, Corte Cost. n. 55/1996 e Cass. n 19550/2015). Nella citata vicenda dell’agente, dunque, l’attività ermeneutica della Corte di legittimità si è svolta, con evidenza, nel rispetto dei limiti dell’interpretazione estensiva, essendo l’espressione legislativa “rapporto di agenzia” stata estesa nella massima espansione della sua portata semantica (potendo, infatti, tale “rapporto” svolgersi sia in forma individuale che collettiva, seppur non con il modulo organizzativo della società di capitali), e lo stesso riferimento all’elemento oggettivo, e non alla condizione soggettiva dei beneficiari, è risultato sintomatico della volontà del legislatore di non circoscrivere il privilegio alle “persone fisiche”. Chiarito, pertanto, che questa Corte, in tutte le fattispecie sopra esaminate (artt. 2752, 2751 bis nn. 2 e 3 cod. civ.), pur riconoscendo il privilegio in situazioni non pienamente coincidenti con il tenore testuale delle rispettive norme, ha prestato attenzione alla “intenzione” del legislatore e alla “causa” del credito, anche questo Collegio ritiene operazione non corretta fondare - come erroneamente ha fatto la Corte d’Appello – l’estensione del privilegio del coltivatore diretto alla società agricola semplice che esercita l’attività di coltivazione sul fondo (con il lavoro prevalente dei soci e dei propri familiari), secondo una assimilazione della figura del coltivatore a quella dell’artigiano e solo perché contemplate entrambe ne ll’art. 2083 cod. civ. Tanto più, come accennato, senza dare conto della incidenza tipologica dell’allevamento del bestiame, attività priva di qualunque riferimento testuale nella disposizione civilistica fondativa del privilegio. Per parte sua, il riconoscimento del privilegio artigiano anche all’impresa esercitata in forma collettiva non è stato il frutto di un’interpretazione “estensiva” della norma sui privilegi, ma è riconducibile alla espressa volontà del legislatore che ha attribuito il trattamento preferenziale di cui all’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. non all’artigiano “persona fisica” – come avvenuto con il coltivatore diretto e le altre figure contemplate dall’art. 2751 bis n. 4 cod. civ. –ma alla “impresa artigiana”, provvedendo, inoltre, con la novella del 2012 (art. 36 D.L. n. 5/2012 conv. nella L. n. 35/2012), a richiamare espressamente la Legge quadro sull’artigianato (L. 443/1985) al fine di individuare il campo soggettivo di applicazione della norma sul privilegio. Peraltro, anche prima di tale intervento legislativo, la giurisprudenza di questa Corte faceva espresso riferimento ai criteri contenuti nella Legge speciale sull’artigianato (art. 3 legge cit.) per l’individuazione delle imprese -individuali o collettive- ammesse al privilegio artigiano. Tali criteri attengono al rapporto dei fattori produttivi (valorizzandosi la prevalenza del lavoro sul capitale, come richiesto dalla ratiolavoristica che permea l’intero disposto dell’art. 2751 bis) e ai limiti dimensionali, proprio per scongiurare che la tutela eccezionalmente derogatoria della par condicio creditorum venga accordata ad imprese molto strutturate , ove la componente lavorativa dei soci diviene fattore quasi irrilevante sulla produzione rispetto ai capitali investiti. Quanto all’esercizio dell’attività agricola, il legislatore non ha inteso – come avrebbe potuto, analogamente a quanto avvenuto con l’impresa artigiana – attribuire il privilegio all’imprenditore agricolo (e dunque o almeno alle rispettive attività di esercizio), avendo circoscritto il trattamento preferenziale al solo coltivatore diretto (con le prerogative di cui all’art. 2083 cod. civ. e nella più circoscritta latitudine operativa rispetto alle altre figure ivi contemplate) e, nonostante abbia riformato la materia più volte (con il d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 è stata modificata la stessa definizione dell’imprenditore agricolo, ed esattamente l’art 2135 del codice civile, dando espressa regolamentazione a tale settore; ulteriore riforma è avvenuta con il d.lgs. n. 99/2004, che ha introdotto la figura dell’imprenditore agricolo professionale e, infine, il comma 515 dell’art. 1 della L. finanziaria n. 205/2017, che ha modificato l’art. 7 della L. 3 maggio 1982 n. 203 sui contratti agrari) e vi sia stata, sotto alcuni diversi profili, una progressiva limitata equiparazione dell’imprenditore agricolo al coltivatore diretto, da tale equiparazione sempre è rimasto escluso il privilegio dell’art. 2751 bis cod. n. 4 cod. civ.. In particolare, il d.lgs. n. 99/2004, con l’art. 1 comma 4°, ha riconosciuto all’imprenditoreagricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Inoltre, a norma dell’art.2 comm i 3° e 4° legge cit., analoghe agevolazioni, oltre a quelle previdenziali ed assistenziali, sono state riconosciute alle società agricole di cui all’art. 1 comma 3°. Infine, il comma 515 dell’art. 1 della L. finanziaria n. 205/2017 – norma, peraltro, successiva al decreto legislativo del 2012, attributivo del privilegio artigiano alle imprese, individuali e collettive, aventi le caratteristiche di cui all’art. 3 della Legge sull’artigianato – nel modificare l’art. 7 della L. 3 maggio 1982 n. 203 sui contratti agrari, ha parimenti equiparato a tali fini l’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola al coltivatore diretto. I reiterati interventi normativi intervenuti nel settore agricolo hanno, invece, lasciato inalterata proprio la disciplina del privilegio ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ., con la conseguenza che l’interprete non può estendere agli imprenditori agricoli e alle società agricole (pur di natura personale) un trattamento preferenziale che il legislatore non ha inteso riconoscere, ed anzi ha voluto mantenere ai soli coltivatori diretti. Infine, questo Collegio ritiene che non sia neppure configurabile, nel caso di specie, un vizio di costituzionalità per irragionevole disparità di trattamento in presenza di una asserita situazione omogenea a quella della “impresa artigiana”. Una eventuale questione di legittimità sarebbe, infatti, manifestamente infondata, in relazione a quanto sopra illustrato, trattandosi di situazioni del tutto non omogenee e quindi incomparabili. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, decidendo nel merito (non essendo necessari accertamenti in fatto), deve rigettarsi la domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.s. di riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ. Le spese di lite sia del giudizio d’appello che quello di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.s. volta al riconoscimento del privilegio, ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ., del proprio credito dell’importo di € 230.019,01 vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.s. al pagamento delle spese processuali per il giudizio d’appello che liquida in € 3.700.,00 , oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos