CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 03484/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Forlì lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, ritenendo il fatto di lieve entità ai sensi del terzo comma della citata disposizione; rilevato che il ricorso (così com'è stato qualificato l'atto di appello dalla Corte territoriale), vertente sull'esistenza del giustificato motivo per il porto dell'arma, si appalesa completamente a-specifico poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi la difesa limitata a sintetizzare le risultanze di prova e ad affermare apoditticamente che la motivazione del Giudice in punto di ininfluenza della giustificazione fornita dall'imputato sul possesso del cutter «non è convincente», posto che «essa non supera, sia dal punto di vista logico, sia delle massime di esperienza, la normale comprensibilità»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]