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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27359/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Pasquale SERRAO D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia del 9 dicembre 2020 con la quale era stato riconosciuto a Roberto REITANO il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35- ter legge legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) relativo al periodo di detenzione subito dal 16 marzo 1992 al 27 luglio 2014 (data di presentazione del reclamo), con riguardo a complessivi 2.602 giorni, monetizzato in euro 20.816, trattandosi di condannato all'ergastolo.

2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato che l'assiste ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge per non essere stati considerati i fattori compensativi dei quali ha fruito il detenuto, anche quando lo spazio disponibile pro-capite era inferiore a 3 mq, nonché per essere stati considerati periodi inferiori a quindici giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso, posto che il ricorso adombra un errore nella determinazione del periodo di detenzione inumana presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], che, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144), per il periodo anteriore al 2000, in relazione al quale l'istituto di detenzione non ha reperito la documentazione, il Magistrato di sorveglianza ha giustamente conteggiato complessivi 1.292 giorni, tenuto conto degli ingressi e uscite registrati nel sistema informativo del DAP; giorni ai quali ha aggiunto, per il successivo periodo di detenzione, ulteriori 365 giorni di detenzione inumana, subita in celle di dimensione pro-capite sempre inferiore a 3 mq.

Sicché, posto che il reclamo si appuntava unicamente sui parametri compensativi, il Tribunale di sorveglianza ha giustamente ritenuto incontestato il periodo anteriore al 2000, per il quale manca qualsivoglia documentazione in favore dell'amministrazione, e ha specificamente analizzato la condizione detentiva nel successivo periodo, ravvisando la violazione dei parametri CEDU. 2 t Su tale successivo periodo, del resto, non vi sono doglianze.

3. Quanto a restanti istituti di Messina e Catanzaro, il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato che la detenzione in celle con spazio pro-capite tra 3 mq e 4 mq, deve dirsi inumano e degradante quando non sussistano congiuntamente fattori compensativi che, nel caso di specie, non ha ravvisato come concorrenti.

3.1. Tale valutazione, logicamente espressa, è pienamente conforme all'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

Si è chiarito che «in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione» (Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020 - dep. 2021, Ministero della giustizia Dipartimento della amministrazione penitenziaria c\o Commisso, Rv. 280433 - 02.

4. Al rigetto del ricorso non consegue la pronuncia ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017 dep. 2018, M. Giustizia in proc.

Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.M. o Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Pasquale SERRAO D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia del 9 dicembre 2020 con la quale era stato riconosciuto a Roberto REITANO il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35- ter legge legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) relativo al periodo di detenzione subito dal 16 marzo 1992 al 27 luglio 2014 (data di presentazione del reclamo), con riguardo a complessivi 2.602 giorni, monetizzato in euro 20.816, trattandosi di condannato all'ergastolo. 2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato che l'assiste ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge per non essere stati considerati i fattori compensativi dei quali ha fruito il detenuto, anche quando lo spazio disponibile pro-capite era inferiore a 3 mq, nonché per essere stati considerati periodi inferiori a quindici giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso, posto che il ricorso adombra un errore nella determinazione del periodo di detenzione inumana presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], che, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144), per il periodo anteriore al 2000, in relazione al quale l'istituto di detenzione non ha reperito la documentazione, il Magistrato di sorveglianza ha giustamente conteggiato complessivi 1.292 giorni, tenuto conto degli ingressi e uscite registrati nel sistema informativo del DAP; giorni ai quali ha aggiunto, per il successivo periodo di detenzione, ulteriori 365 giorni di detenzione inumana, subita in celle di dimensione pro-capite sempre inferiore a 3 mq. Sicché, posto che il reclamo si appuntava unicamente sui parametri compensativi, il Tribunale di sorveglianza ha giustamente ritenuto incontestato il periodo anteriore al 2000, per il quale manca qualsivoglia documentazione in favore dell'amministrazione, e ha specificamente analizzato la condizione detentiva nel successivo periodo, ravvisando la violazione dei parametri CEDU. 2 t Su tale successivo periodo, del resto, non vi sono doglianze. 3. Quanto a restanti istituti di Messina e Catanzaro, il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato che la detenzione in celle con spazio pro-capite tra 3 mq e 4 mq, deve dirsi inumano e degradante quando non sussistano congiuntamente fattori compensativi che, nel caso di specie, non ha ravvisato come concorrenti. 3.1. Tale valutazione, logicamente espressa, è pienamente conforme all'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità. Si è chiarito che «in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione» (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020 - dep. 2021, Ministero della giustizia Dipartimento della amministrazione penitenziaria c\o Commisso, Rv. 280433 - 02. 4. Al rigetto del ricorso non consegue la pronuncia ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 dep. 2018, M. Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M. o Rigetta i
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