CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20456/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497 - bis cod. pen. (capo A) e 110, 477, 482 cod. pen. (capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva e lamenta l'eccessività della pena inflitta, costituisce mera riproduzione degli analoghi motivi di gravame sui quali il giudice di merito ha fornito congrua risposta (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/