CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 31834/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 5577/2025depositata il 3 . 3.2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 5577/2025 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 3.3.2025 con cui veniva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 22.4.2020 e condannata «la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]», poiché in tale ordinanza è stato per errore materiale indicato il nome dell’avvocato antistatario «[OSCURATO:PERSONA]» al posto di quello corretto «[OSCURATO:PERSONA]»; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 27.11.2025 per la quale non sono state depositate memorie; Considerato che, il ricorso è stato notificato a controparte il 10.3.2025 : -può procedersi alla richiesta correzione concretando quello indicato un mero errore materiale, In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n.5577/2025 di questa Corte (pag. 12) è scritto: a) in parte motiva «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta» deve leggersi ed intendersi «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta». b) nel dispositivo «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]» deve leggersi ed intendersi «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]» - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (v.Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n.5577/2025 di questa Corte (pag.12) ove è scritto: a) in parte motiva ove è scritto: «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta» deve leggersi ed intendersi: «Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. provvedendo alla distrazione di onorari e spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta». b) nel dispositivo ove è scritto: «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]» deve leggersi ed intendersi: «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, con attribuzione all’avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in