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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 10746/2022

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e SENTENZA sul ricorso 16514-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];56 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1632/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2015 R.G.N.2752/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per: insiste per il rigetto; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 20.7.2015, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l'indennità di mobilità ex art. 7,

I. n. 223/1991.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che il verbale di conciliazione precorso tra l'istante e l'ex datore di lavoro, con il quale, a seguito di sentenza pretorile che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al suo contratto di lavoro e l'illegittimità del licenziamento intimatogli, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, era stata disposta la risoluzione del rapporto e il suo collocamento in mobilità, aveva sostanzialmente recepito la statuizione pretorile secondo cui il rapporto di lavoro era stato fin dall'origine un rapporto a tempo indeterminato, di talché, non avendo l'INPS debitamente contestato tale circostanza, nessun dubbio poteva sussistere circa il possesso da parte dell'istante di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi con contratto a tempo indeterminato.

Avverso tali statuizioni l'INPS ha ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, con cui ha preliminarmente eccepito la tardività dell'impugnazione avversaria per decorso del termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui, previa verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Parte controricorrente ha infatti documentato in questa sede di legittimità di aver provveduto alla notifica della sentenza impugnata presso il procuratore dell'INPS costituito in seconde cure in data 3.3.2016.

E poiché, come si evince dalla relata apposta in calce al ricorso per cassazione, l'odierna impugnazione è stata notificata solo in data 24.6.2016, ossia oltre il termine di sessanta giorni cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c., l'impugnazione dell'Istituto va ritenuta tardiva e, pertanto, inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come da dispositivo; tenuto conto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 5.200,00, di cui C 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] Luigi cavallaro [OSCURATO:PERSONA] v't' ILFUNZIO ' crur.)iziARIO Man 11Furz;^..7“-trie ivdir.!ario Depc1-2,Yt:ir oggi, ..... ............. ...........

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 16514-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];56 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1632/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2015 R.G.N.2752/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per: insiste per il rigetto; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 20.7.2015, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l'indennità di mobilità ex art. 7, I. n. 223/1991. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il verbale di conciliazione precorso tra l'istante e l'ex datore di lavoro, con il quale, a seguito di sentenza pretorile che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al suo contratto di lavoro e l'illegittimità del licenziamento intimatogli, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, era stata disposta la risoluzione del rapporto e il suo collocamento in mobilità, aveva sostanzialmente recepito la statuizione pretorile secondo cui il rapporto di lavoro era stato fin dall'origine un rapporto a tempo indeterminato, di talché, non avendo l'INPS debitamente contestato tale circostanza, nessun dubbio poteva sussistere circa il possesso da parte dell'istante di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi con contratto a tempo indeterminato. Avverso tali statuizioni l'INPS ha ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, con cui ha preliminarmente eccepito la tardività dell'impugnazione avversaria per decorso del termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui, previa verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Parte controricorrente ha infatti documentato in questa sede di legittimità di aver provveduto alla notifica della sentenza impugnata presso il procuratore dell'INPS costituito in seconde cure in data 3.3.2016. E poiché, come si evince dalla relata apposta in calce al ricorso per cassazione, l'odierna impugnazione è stata notificata solo in data 24.6.2016, ossia oltre il termine di sessanta giorni cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c., l'impugnazione dell'Istituto va ritenuta tardiva e, pertanto, inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come da dispositivo; tenuto conto della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 5.200,00, di cui C 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] Luigi cavallaro [OSCURATO:PERSONA] v't' ILFUNZIO ' crur.)iziARIO Man 11Furz;^..7“-trie ivdir.!ario Depc1-2,Yt:ir oggi, ..... ............. ...........
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