CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA---43tA2--611.44,43-e7.4e-INtref7-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi 1) e 2), commessi a Cerignola il 19/11/2020. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti processuali in sede di patteggiamento, senza esplicitare le ragioni poste a fondamento del suo percorso decisionale, indispensabile per consentire il controllo giurisdizionale del suo provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è uno strumento processuale la cui applicazione comporta che l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione tra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare la correttezza dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento e la congruità della pena richiesta, che deve applicare nel rispetto dei parametri normativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103. In questa cornice, deve osservarsi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale prevista dall'all'art. 606 cod. proc. pen., limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, ammettendo il controllo di legittimità solo quando siano violate disposizioni di legge che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne discende che fuoriescono da tali parametri normativi le censure difensive proposte nell'interesse di Waqas, incentrate sulla mancata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del suo percorso decisionale (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4721 dell11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7dro Centonze M