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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 12900/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24598-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA S. [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 4242/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24598 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -2- RG 24598/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 4242/2019 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad una cartella di pagamento per contributi previdenziali, per il periodo 2000-2006, per l'importo complessivo di euro 27.871,04: opposizione fondata sul fatto che la cartella non era stata notificata e che il credito dell'[OSCURATO:PERSONA] si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che era stata prodotta in giudizio l'intimazione di pagamento del 21.5.2013, notificata il 5.6.2013, che si riferiva espressamente alla cartella di pagamento in contestazione, nella cui relata si era dato atto del rifiuto di ricevere l'atto da parte di una persona di sesso maschile che non aveva declinato le generalità, con successivo deposito in Comune, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e informazione al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuto il 5.6.2013 ove veniva apposta la firma del ricevente; hanno ritenuto, pertanto, perfezionata la notifica ex art. 140 cpc e, quindi, essendo decorso il termine di opposizione, l'impugnazione presentata in occasione del successivo atto (preavviso di fermo amministrativo del veicolo) risultava, secondo il loro assunto, tardiva e, dunque, inammissibile essendo irrilevante accertare se fosse stato il destinatario a sottoscrivere il suddetto avviso o piuttosto uno dei soggetti indicati dall'art. 139 cpc, in quanto l'avviso era comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità legale del destinatario stesso.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA].

L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva, depositando procura.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati. 1 k, RG 24598/2020

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'error in procedendo nella applicazione di norme processuali di cui agli artt. 115 e 437 co. 2 cpc, in relazione alla norma di cui all'art. 2697 cc, alla luce dell'art. 360 co. 1 n.4 cpc, per non avere la Corte territoriale, in violazione delle suddette disposizioni, rilevato che l'Ente di riscossione non aveva fornito, pur essendo in possesso della documentazione, la prova sulla intervenuta decadenza del diritto di impugnare la intimazione di pagamento.

3. Con il secondo motivo si censura l'error in procedendo nella applicazione di norme processuali di cui agli artt. 115, 222 e 335 cpc, avendo la Corte di merito giudicato sulla base di prove implicitamente rinunciate dalla parte che le aveva prodotte, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc: in particolare, la documentazione attestante la notifica della intimazione di pagamento.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'error in procedendo nella applicazione della norma di cui all'art. 140 cpc, con conseguente violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che la raccomandata, con la quale ai sensi dell'art. 140 cpc, era stata data notizia del deposito dell'atto notificato nella casa comunale, potesse essere consegnata dall'agente postale anche ai componenti del nucleo familiare, conviventi e collaboratori, del destinatario.

5. Con il quarto motivo si eccepisce l'error in procedendo nell'applicazione delle norme processuali, di cui agli artt. 221, 222 e 335 cpc, alla luce dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non avere ritenuto la Corte territoriale rilevante la proposta querela di falso in ordine alla notifica dell'atto di intimazione.

6. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono fondati.

7. In punto di fatto deve rilevarsi che: a) in data 29.9.2014 l'Agente della riscossione ha notificato all'odierno ricorrente un preavviso di fermo amministrativo per omesso versamento di contributi previdenziali [OSCURATO:PERSONA] relativi agli anni 2000-2006; b) il suddetto preavviso di fermo è stato impugnato con atto di opposizione depositato il 7.11.2014 eccependo la RG 24598/2020 prescrizione del credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cartella di pagamento; c) l'Agente di riscossione ha allegato la circostanza dell'avvenuta interruzione della prescrizione per mezzo della intimazione di pagamento, connessa alla precedente cartella, notificata il 5.6.2013.

8. Orbene, non vi è stata alcuna violazione delle norme denunciate perché, da un lato, deve osservarsi che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Cass. n. 14755/2018; Cass. n. 25434/2019); dall'altro, perché in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto (Cass. n. 14755/2018).

9. Non vi è stato, pertanto, alcun error in procedendo, da parte dei giudici di seconde cure, che hanno acquisito, sulla base di un fatto ritualmente allegato (interruzione della prescrizione) la documentazione necessaria a verificare la fondatezza del fatto impeditivo in relazione ad un presupposto della domanda.RG 24598/2020

10. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza non essendo stati riportati nella doglianza i termini esatti della relata di notifica stilata in sede di recapito della raccomandata informativa, onde verificare quali attività, circa l'identificazione del destinatario, fossero state eventualmente svolte dall'addetto alla consegna.

11. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

12. La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito (Cass. n. 12399/2007); anche la relativa valutazione è demandata al giudice del merito e, se congruamente e correttamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, costituendo un apprezzamento di fatto (Cass. n. 4951/1980).

13. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ritenuto, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato, che, a prescindere dalla autenticità dell'autografia apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ex art. 140 cpc, l'informazione era pervenuta nella sfera di conoscibilità legale del destinatario e ciò era sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica: conoscibilità, che risulta avvalorata, altresì, dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta oltre che dalla spedizione della raccomandata.

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo; nulla per l'[OSCURATO:PERSONA] he non ha svolto attività difensiva.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese RG 24598/2020 prenotate a debito; nulla per l'[OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24598-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA S. [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 4242/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24598 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- RG 24598/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 4242/2019 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad una cartella di pagamento per contributi previdenziali, per il periodo 2000-2006, per l'importo complessivo di euro 27.871,04: opposizione fondata sul fatto che la cartella non era stata notificata e che il credito dell'[OSCURATO:PERSONA] si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che era stata prodotta in giudizio l'intimazione di pagamento del 21.5.2013, notificata il 5.6.2013, che si riferiva espressamente alla cartella di pagamento in contestazione, nella cui relata si era dato atto del rifiuto di ricevere l'atto da parte di una persona di sesso maschile che non aveva declinato le generalità, con successivo deposito in Comune, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e informazione al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuto il 5.6.2013 ove veniva apposta la firma del ricevente; hanno ritenuto, pertanto, perfezionata la notifica ex art. 140 cpc e, quindi, essendo decorso il termine di opposizione, l'impugnazione presentata in occasione del successivo atto (preavviso di fermo amministrativo del veicolo) risultava, secondo il loro assunto, tardiva e, dunque, inammissibile essendo irrilevante accertare se fosse stato il destinatario a sottoscrivere il suddetto avviso o piuttosto uno dei soggetti indicati dall'art. 139 cpc, in quanto l'avviso era comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità legale del destinatario stesso. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva, depositando procura. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 1 k, RG 24598/2020 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'error in procedendo nella applicazione di norme processuali di cui agli artt. 115 e 437 co. 2 cpc, in relazione alla norma di cui all'art. 2697 cc, alla luce dell'art. 360 co. 1 n.4 cpc, per non avere la Corte territoriale, in violazione delle suddette disposizioni, rilevato che l'Ente di riscossione non aveva fornito, pur essendo in possesso della documentazione, la prova sulla intervenuta decadenza del diritto di impugnare la intimazione di pagamento. 3. Con il secondo motivo si censura l'error in procedendo nella applicazione di norme processuali di cui agli artt. 115, 222 e 335 cpc, avendo la Corte di merito giudicato sulla base di prove implicitamente rinunciate dalla parte che le aveva prodotte, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc: in particolare, la documentazione attestante la notifica della intimazione di pagamento. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'error in procedendo nella applicazione della norma di cui all'art. 140 cpc, con conseguente violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che la raccomandata, con la quale ai sensi dell'art. 140 cpc, era stata data notizia del deposito dell'atto notificato nella casa comunale, potesse essere consegnata dall'agente postale anche ai componenti del nucleo familiare, conviventi e collaboratori, del destinatario. 5. Con il quarto motivo si eccepisce l'error in procedendo nell'applicazione delle norme processuali, di cui agli artt. 221, 222 e 335 cpc, alla luce dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non avere ritenuto la Corte territoriale rilevante la proposta querela di falso in ordine alla notifica dell'atto di intimazione. 6. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono fondati. 7. In punto di fatto deve rilevarsi che: a) in data 29.9.2014 l'Agente della riscossione ha notificato all'odierno ricorrente un preavviso di fermo amministrativo per omesso versamento di contributi previdenziali [OSCURATO:PERSONA] relativi agli anni 2000-2006; b) il suddetto preavviso di fermo è stato impugnato con atto di opposizione depositato il 7.11.2014 eccependo la RG 24598/2020 prescrizione del credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cartella di pagamento; c) l'Agente di riscossione ha allegato la circostanza dell'avvenuta interruzione della prescrizione per mezzo della intimazione di pagamento, connessa alla precedente cartella, notificata il 5.6.2013. 8. Orbene, non vi è stata alcuna violazione delle norme denunciate perché, da un lato, deve osservarsi che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Cass. n. 14755/2018; Cass. n. 25434/2019); dall'altro, perché in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto (Cass. n. 14755/2018). 9. Non vi è stato, pertanto, alcun error in procedendo, da parte dei giudici di seconde cure, che hanno acquisito, sulla base di un fatto ritualmente allegato (interruzione della prescrizione) la documentazione necessaria a verificare la fondatezza del fatto impeditivo in relazione ad un presupposto della domanda.RG 24598/2020 10. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza non essendo stati riportati nella doglianza i termini esatti della relata di notifica stilata in sede di recapito della raccomandata informativa, onde verificare quali attività, circa l'identificazione del destinatario, fossero state eventualmente svolte dall'addetto alla consegna. 11. Il quarto motivo è parimenti inammissibile. 12. La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito (Cass. n. 12399/2007); anche la relativa valutazione è demandata al giudice del merito e, se congruamente e correttamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, costituendo un apprezzamento di fatto (Cass. n. 4951/1980). 13. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ritenuto, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato, che, a prescindere dalla autenticità dell'autografia apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ex art. 140 cpc, l'informazione era pervenuta nella sfera di conoscibilità legale del destinatario e ciò era sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica: conoscibilità, che risulta avvalorata, altresì, dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta oltre che dalla spedizione della raccomandata. 14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo; nulla per l'[OSCURATO:PERSONA] he non ha svolto attività difensiva. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese RG 24598/2020 prenotate a debito; nulla per l'[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci
Sentenza Cassazione n. 12900/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris