CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, altresì, la memoria in replica rassegnata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]1, del foro di Prato, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 2 settembre 2025 il Tribunale di Firenze, operando in qualità di giudice del riesame cautelare avverso i provvedimenti incidenti sulla libertà personale degli indagati, ha rigette1:1 ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, in data 22 agosto 2025, il Tribunale di Firenze aveva a sua volta disposto a carico di quello la misura cautelare della custodia in carcere, applicata dopo che era stato, dal medesimo giudice, convalidato l'arresto eseguito in danno del medesimo nella flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990. Avverso la ordinanza emessa in sede di riesame ha ora interposto ricorso per cassazione il prevenuto, articolando due motivi di doglianza. Un primo motivo di ricorso è sviluppato in relazione alle errata qualificazione del fatto ascritto al ricorrente nell'ambito dell'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, sebbene lo stesso rientrasse nei limiti del fatto di lieve entità. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente si è lagnato della illogicità della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui in essa era stata ritenuta inidonea a salvaguardare le esigenze cautelari la adozione della misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia intramuraria. [OSCURATO:PERSONA] V Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Quanto al primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta il fatto che sia stata ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 e non sia stata qualificata la condotta attribuita al ricorrente nell'alveo dell'art. 73, comma 5, del medesimo provvedimento legislativo, il quale punisce, appunto, le ipotesi di reati connessi alla materia degli stupefacenti laddove gli stessi possano essere considerati "fatti di lieve entità", osserva il Collegio che erroneamente il ricorrente ritiene che la attribuzione dell'una o dell'altra qualificazione giuridica dipenda dalla sola entità ponderale dello stupefacente trattato dal soggetto, errando, altresì, nel ritenere che, stante la quantità di sostanza stupefacente nella cui detenzione lo stesso è stato rinvenuto, era ineludibile la qualificazione del fatto nell'ambito della lieve entità. 2Deve, in primo luogo, osservarsi che a carico del ricorrente non è stata contestata la sola detenzione a fini di spaccio ma anche la cessione di una quantità pari a gr 0,80 di sostanza stupefacente del tipo cocaina a tale [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo deve ulteriormente osservarsi come debba intendersi oramai superato l'orientamento giudiziario, che, con l'intento, certamente lodevole in sé, di fissare dei criteri oggettivi nella interpretazione giurisprudenziale, aveva dettato, su basi statistiche, dei principi in materia di individuazione delle ipotesi delittuose di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990. Invero il principio, richiamato dalla ricorrente difesa, secondo il quale in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 novembre 2022, n. 45061, rv 284149-01), appare essere stato superato da questa stessa Corte, laddove la stessa ha successivamente osservato che, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 marzo 2023, n. 12551, rv 284319). Nel caso di specie il Tribunale ha desunto la estraneit à della fattispecie alla ipotesi di lieve entità sia in funzione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta nella detenzione dell'arrestato, sia in relazione al fatto che lo stesso, privo di fonti accertate di reddito, detenesse presso di se la somma di oltre C 8.600,00, la cui origint_ è da ritenersi plausibilmente derivante dalle attività delittuose da lui poste, nel tempo, in essere; siffatta continuità nel delinquere evidenziando una strutturata modalità di esecuzione degli illeciti, giustifica la esclusione della qualificazione, tanto più nella presente fase cautelare, del fatto fra quelli che, per la minima offensività di cui sono espressione, vanno annoverati fra quelli di lieve entità. Quanto al successivo motivo di doglianza, avente ad oggetto la idoneità della sola misura della detenzione intramuraria e non di quella domiciliare 3osserva il Collegio che correttamente il Tribunale, date le modalità di realizzazione dei reati a lui contestati, ha escluso che la detenzione domiciliare presso la propria abitazione potesse fungere da adeguato baluardo contro la possibilità che il prevenuto nuovamente commettesse reati della medesima specie di quelli per cui è ora sottoposto alla misura censurata (il ricorrente, infatti, deteneva presso la propria abitazione lo stupefacente e all'interno di essa non solo provvedeva a cederlo a terzi ma conservava anche i proventi della attività illecita, costituendo, pertanto, la sua abitazione la "sede centrale" della sua attività delittuosa); quanto alla possibilità che gli arresti domiciliari siano eseguiti presso l'abitazione di altro soggetto, la stessa è stata, con valutazione che appare non censurabile, ritenuta inadeguata a cagione della sostanziale piena incertezza sulla identità di tale soggetto e, di conseguenza, sulle sue qualità personali che non consentivano al Tribunale di esprimere un argomentato giudizio sulla idoneità di tale modalità di applicazione della misura ad assicurare la tutela delle esigenze cautelari. A tale motivazione il ricorrente si è limitato a controbattere la affermazione, della quale non è neppure dimostrato che essa si riferisca ad un dato che era stato portato alla conoscenza del Tribunale, che l'immobile di tale soggetto terzo era ubicato il Comune di Buggiano, nei pressi di Pistoia. Si tratta di elemento di per sé neutro, non potendo, in assenza di qualsivoglia dato ulteriore in punto di affidabilità della ipotizzata sistemazione, affermarsi che la mera distanza territoriale fra il luogo di applicazione degli arresti domiciliari e quello di commissione dei reati, rassicuri sulla insussistenza del rischio della reiterazione criminosa tutte la volte in cui il //' /ocus commissi delicti non costituisca, come non lo costituisce nella fattispecie ben potendo l'attività di detenzione e spaccio di stupefacenti essere commessa pure in provincia di Pistoia, un elemento essenziale ai fini della eventuale ripetizione delle condotte. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed a tale statuizione segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il Presidente (AndrzENTILIt)[ti Al felAjksk- Depositata in [OSCURATO:PERSONA], .2 4 AGO, 2026 [OSCURATO:PERSONA] DOItssa Elisab i i A rrabito 5