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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32814/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 01/09/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di concorso in tentato furto aggravato ai danni di una anziana donna, nella cui abitazione il ricorrente si introduceva in concorso con altri due soggetti, in piena notte, appropriandosi di monili d'oro e orologi, non riuscendo nell'intento per il pronto intervento delle forze dell'ordine allertate dai vicini, che consentivano di rinvenirlo ancora nell'abitazione, nascosto sotto al letto della vittima, con indosso la refurtiva, venendo arrestato in flagranza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, dolendosi della violazione dei criteri legali che governano la materia cautelare, in specie per il diniego degli arresti domiciliar, a ragione dello stato di incensuratezza del ricorrente e della documentata disponibilità di un connazionale ad accoglierlo presso di sé. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, perché omette di confrontarsi con gli argomenti - pertinenti al fatto e giuridicamente corretti - che sorreggono il diniego opposto dai Tribunale distrettuale all'istanza difensiva, in tal modo, incorrendo nel vizio di a-specificità; motivi del genere risultano, infatti, soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del cludice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

2. Nel caso di specie, come si rileva dall'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha contestato il profilo indiziario, ma si è limitato a chiedere una misura meno afflittiva, e, in specie, gli arresti domiciliari presso un connazionale dichiaratosi disponibile ad accoglierlo presso di sé.

Ne negare la rimodulazione, in melius, del regime cautelare, il Tribunale ha posto l'accento sulla natura predatoria del reato, sul modus operandi caratterizzato da una evidente preparazione anticipata del piano criminoso, e ha sottolineato la personalità allarmante del ricor-ente, sedicente e senza fissa dimora.

Ha, quindi, correttamente richiamato il principio di diritto affermatosi con riguardo al nuovo testo dell'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., a seguito della legge n. 47/2015, secondo cui, se è vero che detta disposizione di legge non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, tuttavia, essa non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 Rv. 271522).

Da tali elementi il Tribunale del riesame ha, dunque, correttamente e ragionevolmente, tratto un giudizio di proporzionalità del regime cautelare di massimo rigore, quale unica cautela in grado di scongiurare il rischio concreto di reiterazione specifica e di assicurare la rescissione coattiva dei suoi legami con il contesto malavitoso di riferimento, altresì, escludendo in termini prognostici, la concreta possibilità di elargizione di benefici.

Con tali argomenti il ricorrente omette del tutto di confrontarsi incorrendo nella inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 01/09/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di concorso in tentato furto aggravato ai danni di una anziana donna, nella cui abitazione il ricorrente si introduceva in concorso con altri due soggetti, in piena notte, appropriandosi di monili d'oro e orologi, non riuscendo nell'intento per il pronto intervento delle forze dell'ordine allertate dai vicini, che consentivano di rinvenirlo ancora nell'abitazione, nascosto sotto al letto della vittima, con indosso la refurtiva, venendo arrestato in flagranza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, dolendosi della violazione dei criteri legali che governano la materia cautelare, in specie per il diniego degli arresti domiciliar, a ragione dello stato di incensuratezza del ricorrente e della documentata disponibilità di un connazionale ad accoglierlo presso di sé. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, perché omette di confrontarsi con gli argomenti - pertinenti al fatto e giuridicamente corretti - che sorreggono il diniego opposto dai Tribunale distrettuale all'istanza difensiva, in tal modo, incorrendo nel vizio di a-specificità; motivi del genere risultano, infatti, soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del cludice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. Nel caso di specie, come si rileva dall'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha contestato il profilo indiziario, ma si è limitato a chiedere una misura meno afflittiva, e, in specie, gli arresti domiciliari presso un connazionale dichiaratosi disponibile ad accoglierlo presso di sé. Ne negare la rimodulazione, in melius, del regime cautelare, il Tribunale ha posto l'accento sulla natura predatoria del reato, sul modus operandi caratterizzato da una evidente preparazione anticipata del piano criminoso, e ha sottolineato la personalità allarmante del ricor-ente, sedicente e senza fissa dimora. Ha, quindi, correttamente richiamato il principio di diritto affermatosi con riguardo al nuovo testo dell'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., a seguito della legge n. 47/2015, secondo cui, se è vero che detta disposizione di legge non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, tuttavia, essa non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 Rv. 271522). Da tali elementi il Tribunale del riesame ha, dunque, correttamente e ragionevolmente, tratto un giudizio di proporzionalità del regime cautelare di massimo rigore, quale unica cautela in grado di scongiurare il rischio concreto di reiterazione specifica e di assicurare la rescissione coattiva dei suoi legami con il contesto malavitoso di riferimento, altresì, escludendo in termini prognostici, la concreta possibilità di elargizione di benefici. Con tali argomenti il ricorrente omette del tutto di confrontarsi incorrendo nella inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in
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