CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1:1:12:Gginnto l'inammissibilità del ricorso. ts4144e-i.l-ditaaewage Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 26 aprile 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 ottobre 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, in ordine ai seguenti reati, commessi il 24 novembre 2016 in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione e, comunque, in luogo pubblico un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm (di cui 7,5 cm di lama e 9,5 cm di manico in legno) e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 9 cm (di cui 4 cm di lama e 5 cm di manico in metallo e legno), strumenti atti ad arrecare offesa alla persona; b) possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ai sensi dell'art.707 cod. pen., perché, quale soggetto condannato per delitti determinati da motivo di lucro, era stato colto in possesso di strumenti atti a forzare o aprire serrature dei quali non aveva saputo giustificare la destinazione; in particolare, una pinza con impugnatura grigio e blu della lunghezza di 20 cm. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi degli artt. 161, 162, 164, 178, comma 1, lett.c), 179, 185 e 601 cod. proc. pen., perché la citazione in giudizio del grado di appello non era stata notificata all'imputato, il quale, pur avendo sostituito (con revoca) il difensore di fiducia, aveva mantenuto l'elezione di domicilio presso lo studio del precedente legale, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Teramo, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui non era stata effettuata alcuna notifica. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la circostanza attenuante speciale ex art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.Il giudice di merito, infatti, si sarebbe limitato ad affermare in maniera errata che la natura del coltello sequestrato (a serramanico) fosse ostativa al riconoscimento della circostanza attenuante richiesta. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 707 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito si sarebbe limitato a ritenere perfezionato il reato in oggetto in quanto l'imputato non aveva saputo fornire alcuna giustificazione in ordine alla detenzione dell'oggetto sequestrato, così invertendo l'onere della prova. 2.4. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Il giudice di merito, infatti, si sarebbe limitato ad evidenziare la contemporanea detenzione di una pluralità di coltelli ed oggetti e la sussistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, elementi in realtà non ostativi al riconoscimento dell'istituto in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo è completamente destituito di fondamento, atteso che dal fascicolo risulta che già quando è stato emesso il decreto di citazione a giudizio in primo grado in data 26.6.2017 era stata effettuata la revoca dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e la nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo (atti contenuti nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 4.4.2017), sicché la successiva notifica del decreto di citazione in appello presso lo studio dell'avv.to Matraxia è regolare ed è certamente esente dai vizi denunciati. D'altronde, come ha osservato il Procuratore generale, lo stesso difensore presente nel giudizio di appello non aveva eccepito alcunché su tale aspetto in quella sede, sicché un ipotetico vizio come quello denunciato, consistente di per sé in una nullità catallE a regime intermedio, si sarebbe sanato per tale comportamento : n processuale, rendendo inammissibile una specifica censura nel giudizio di )1' legittimità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il riferimento fatto dai giudici di merito al porto da parte dell'imputato di una pluralità di coltelli esprime una valutazione in termini di gravità del fatto idonea a disattendere la richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in diritto, perché il reato contestato sussiste se l'agente porta con sé l'arma o le armi, salvo che l'agente ne giustifichi la ragione del porto in quel momento, sicché non vi è alcuna inversione dell'onere della prova dell'accusa, ma si è in presenza di un preciso requisito negativo della fattispecie incriminatrice previsto dalla norma penale. 1.4. Il quarto motivo è completamente infondato in diritto, atteso che - come ha osservato il Procuratore generale - il presupposto del reato di cui all'art. 707 cod. pen. è costituito proprio dall'avere subito precedenti condanne ->Thn 14,K4tvq. (- o contro il patrimonio: un dato di per se -ompatibile con il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.; in ogni caso, il fatto ritenuto dalla Corte territorialeocome connotato da ala certa gravità, proprio in ragione della pluralità di coltelli portati dall'imputato e delle precedenti condanne constatate dai giudici di merito quale presupposto soggettivo del reato, rendeva a evidente la valutazione negativa dei giudici in ordine all'applicazione al caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrentLal pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere este