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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30344/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdatz-avviscrattelYarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 480/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e/o vizio motivazio- ne laddove il giudice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I! ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiaratsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla oliale sono Sia a richiesta di patteggiamento che la relativa impuonativa (cfr. art. 1„ co. 51, della l. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorse per cassazione contro ia sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza".

Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, pe-raltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribiiità rispetto a sentenze come quella che o occupa é stretto ai soli casi di illegalità della pena.

E la pena irrogata nei caso in esame non è illegale.

Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra !e parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10;1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen„ non ravvisandosi assenza di colpa neila determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6,2000), alla condanna delle( parti' ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento delia sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.

N. 480/2023 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdatz-avviscrattelYarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 480/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e/o vizio motivazio- ne laddove il giudice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I! ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiaratsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla oliale sono Sia a richiesta di patteggiamento che la relativa impuonativa (cfr. art. 1„ co. 51, della l. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorse per cassazione contro ia sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza". Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, pe-raltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribiiità rispetto a sentenze come quella che o occupa é stretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nei caso in esame non è illegale. Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra !e parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10;1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen„ non ravvisandosi assenza di colpa neila determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6,2000), alla condanna delle( parti' ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento delia sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo. N. 480/2023 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa d
Sentenza Cassazione n. 30344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris