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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04159/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena sospesa di quattro mesi di arresto per il reato di cui all'art.699 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 4 legge 110 de 1975 .

Osservato che il motivo unico di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile deducendo esso una doglianza che non era stata sottoposta al vaglio dei giudici d'appello: dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame riportata in seno all'impugnata sentenza, emerge infatti che con atto di gravame il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen., la riqualificazione del fatto reato ai sensi dell'art. 4 legge 110 del 1975, e la concessione delle attenuanti generiche con applicazione del minimo della pena; va a tale proposito ricordato che, nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena sospesa di quattro mesi di arresto per il reato di cui all'art.699 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 4 legge 110 de 1975 . Osservato che il motivo unico di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile deducendo esso una doglianza che non era stata sottoposta al vaglio dei giudici d'appello: dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame riportata in seno all'impugnata sentenza, emerge infatti che con atto di gravame il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen., la riqualificazione del fatto reato ai sensi dell'art. 4 legge 110 del 1975, e la concessione delle attenuanti generiche con applicazione del minimo della pena; va a tale proposito ricordato che, nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04159/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris