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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05212/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2010 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 04/03/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli ex art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, per il quale veniva condannato alla pena di cinque mesi di arresto.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, al trattamento sanzionatorio — censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche — e all'intervenuta prescrizione della contravvenzione oggetto di vaglio.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Caltanissetta conformemente alle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).3.

Tanto premesso deve osservarsi che Corte di appello di Caltanissetta evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri di Caltanissetta nella giornata del 31/12/2015, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

Deve, tuttavia, precisarsi che se è incontroversa la violazione dell'obbligo di non rincasare oltre le ore 20, atteso che i militari nisseni si recavano presso l'abitazione di Randazzo, senza trovarlo, alle ore 20.15; la violazione dell'obbligo di non associarsi abitualmente a pregiudicati, nel caso di specie, non si è concretizzata, mancando la connotazione di serialità di tale condotta, essendo stata accertata la frequentazione censurata nella sola serata del 31/12/2015, come peraltro evidenziato nello stesso provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902-01).

Ne discende che, relativamente a tale seconda violazione comportamentale deve escludersi la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata all'imputato ex art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non incidendo tale esclusione sul giudizio di responsabilità formulato nei confronti del ricorrente, che appare comunque giustificato - ferme restando le precisazioni di cui si è detto - dall'ulteriore violazione, relativa all'obbligo di non rincasare oltre le ore

20. Da tale esclusione deriva la necessità di eliminare la frazione sanzionatoria irrogata all'imputato a titolo di continuazione quantificata in un mese di arresto.

Con tali, doverose, precisazioni, non può non rilevarsi che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le giustificazioni addotte dall'imputato sulle violazioni poste in essere nella data del 31/12/2015.

In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] - con le precisazioni relative al divieto di associarsi abitualmente con soggetti pregiudicati - derivava da una valutazione congrua dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale nissena nel rispetto dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente e il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804- 01).

Le considerazioni esposte, infine, impongono di escludere la prescrizione dell'ipotesi di reato ascritta a Randazzo, che risulta maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, rendendo, a fronte dell'inammissibilità pronunciata per i motivi del ricorso in esame, inammissibile la declaratoria di intervenuta prescrizione richiesta in sede di ricorso, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 15524 del 06/03/2018, Cicinato, Rv. 272613-01; Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli, Rv. 250907- 01).

4. Le conclusioni esposte impongono di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al divieto di associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, perché il fatto non sussiste, con la conseguente rideterminazione della pena in mesi quattro di arresto.

Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla violazione divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena in mesi quattro di arresto.

Dichiara inammissibile ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2010 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 04/03/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli ex art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, per il quale veniva condannato alla pena di cinque mesi di arresto. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente della configurazione del reato ascrittogli ex art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, al trattamento sanzionatorio — censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche — e all'intervenuta prescrizione della contravvenzione oggetto di vaglio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Caltanissetta conformemente alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).3. Tanto premesso deve osservarsi che Corte di appello di Caltanissetta evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri di Caltanissetta nella giornata del 31/12/2015, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Deve, tuttavia, precisarsi che se è incontroversa la violazione dell'obbligo di non rincasare oltre le ore 20, atteso che i militari nisseni si recavano presso l'abitazione di Randazzo, senza trovarlo, alle ore 20.15; la violazione dell'obbligo di non associarsi abitualmente a pregiudicati, nel caso di specie, non si è concretizzata, mancando la connotazione di serialità di tale condotta, essendo stata accertata la frequentazione censurata nella sola serata del 31/12/2015, come peraltro evidenziato nello stesso provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902-01). Ne discende che, relativamente a tale seconda violazione comportamentale deve escludersi la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata all'imputato ex art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non incidendo tale esclusione sul giudizio di responsabilità formulato nei confronti del ricorrente, che appare comunque giustificato - ferme restando le precisazioni di cui si è detto - dall'ulteriore violazione, relativa all'obbligo di non rincasare oltre le ore 20. Da tale esclusione deriva la necessità di eliminare la frazione sanzionatoria irrogata all'imputato a titolo di continuazione quantificata in un mese di arresto. Con tali, doverose, precisazioni, non può non rilevarsi che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche dalle quali traeva origine il presente procedimento, rispetto alle quali prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le giustificazioni addotte dall'imputato sulle violazioni poste in essere nella data del 31/12/2015. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] - con le precisazioni relative al divieto di associarsi abitualmente con soggetti pregiudicati - derivava da una valutazione congrua dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale nissena nel rispetto dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente e il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804- 01). Le considerazioni esposte, infine, impongono di escludere la prescrizione dell'ipotesi di reato ascritta a Randazzo, che risulta maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, rendendo, a fronte dell'inammissibilità pronunciata per i motivi del ricorso in esame, inammissibile la declaratoria di intervenuta prescrizione richiesta in sede di ricorso, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 15524 del 06/03/2018, Cicinato, Rv. 272613-01; Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli, Rv. 250907- 01). 4. Le conclusioni esposte impongono di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al divieto di associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, perché il fatto non sussiste, con la conseguente rideterminazione della pena in mesi quattro di arresto. Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla violazione divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena in mesi quattro di arresto. Dichiara inammissibile ne
Sentenza Cassazione n. 05212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris