CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Paola, che insiste per l'accogli- mento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di cassazione, sezione quarta, ai fini qui di interesse, rigettava il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Roma in data 9 ottobre 2020, la quale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai capi A) e B) dell'imputa- zione - rispettivamente inerenti al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed al reato di cui agli artt. 110, 112 cod. pen., 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/1990 per l'importazione dal Sudamerica del quantitativo di kg. 160,00 di cocaina, attraverso la Spagna - con la formula 'perché il fatto non sussiste'; inoltre, qualificato il fatto di cui al capo Al), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 74, comma 1 d.P.R. 309/1990 quale associazione finalizzata al narcotraffico operante dall'autunno 2012, anziché dal 2011, aveva rideterminato la pena inflitta, escludendo l'aggra- vante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 per i capi D1) e FI) contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza del G.u.p. del Tribunale d Roma del 28 maggio 2016. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Assume il difensore che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, consistito nell'aver ignorato i contenuti della sentenza rescindente, che aveva disposto l'annullamento con rinvio perché il collaboratore di giustizia Creta- rola è stato dichiarato soggettivamente inattendibile (come statuito dalla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Genova), ciò che avrebbe dovuto travolgere l'intero impianto accusatorio, che si fonda su tali dichiarazioni, e nell'aver impropriamente utilizzato la Corte territoriale, in sede di rinvio, a soste- gno della credibilità del propalante, la pronuncia di annullamento con rinvio del processo Femia della sentenza della Corte di assise di appello del 14 maggio 2019, intervenuta successivamente al rinvio effettuato nel presente procedimento, no- nostante non fosse stata depositata motivazione. Aggiunge il difensore che la Corte di cassazione ha compiuto una lettura errata e fuorviante degli atti di causa, in quanto molteplici sono state le dichiarazioni del Cretarola che sono state smentite dall'attività processuale, posto che il dichiarante ha mentito anche dopo la scelta di collaborare con l'Autorità giudiziaria. La moti- vazione sarebbe errata laddove si ritiene, per un verso, che il passaggio in giudi- cato del reato di cu al capo C) costituisce un elemento di riscontro, dal momento che vi erano altri elementi valutabili, quali l'arresto in flagranza del coimputato, e, per altro verso, che sussisterebbero molteplici riscontri al narrato del Cretarola, posto che, di tutti quelli elencati, nessuno riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e, • anzi, sarebbero stati acquisiti elementi di segno opposto, essendo emerso che tra [OSCURATO:PERSONA] e il Crisafi, a differenza di quanto riferito dal collaboratore, non vi è alcun legame di parentela. La motivazione, inoltre, sarebbe illogica in relazione al riscontro rappresentato dal materiale rinvenuto nel computer del Sestito, in quanto la Corte non spiega il collegamento tra tale dato e il Crisafi. Ancora, la Corte di cassazione non avrebbe considerato che le per contesta- zioni riferite agli incontri con il Crisafi, [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto con sentenza definitiva, il che dimostra l'inattendibilità del Cretarola, inattendibilità che è confermata dall'assoluzione del Pizzata dal reato contestato al Crisafi. Si chiede, peraltro, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2. Va ricordato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221280; conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). In particolare, la Corte, in motivazione, ha precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. 4. Nel caso di specie, premesso che la questione afferente all'attendibilità del Cretarola è diffusamente trattata dalla sentenza impugnata alle pag. 35-42 (nella parte dedicata all'esame del sesto motivo per [OSCURATO:PERSONA], comune alla prima e alla seconda doglianza formulata dal ricorrente), emerge ictu ocu/i come le cen- sure dedotte, incentrate sulla valutazione della dichiarazioni rese dal Cretarola, abbiano contenuto eminentemente fattuale, sicché, all'evidenza, non possono tro- vare ingresso in questa sede. In altri termini, con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., lungi dal rappre- sentare un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, il ricor- rente pretende una rivalutazione nel merito, il che manifestamente esorbita dal perimetro assegnato al mezzo di impugnazione straordinario in esame. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e