CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 luglio 2006
Cassazione n. 27434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] resa dal Tribunale in sede il 23settembre 2024, alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 3000 di ammenda, inrelazione al reato di porto ingiustificato di coltello a serramanico.2. Avverso la sentenza propone tempestivo ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del difensore, Avv. A. Attinà, affidando il ricorso a ununico motivo, di seguito riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Si denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis, 69, 133,133-bis, cod. pen., legge n. 251 del 2005 in relazione all’art. 99 cod. pen.La sentenza impugnata ha ritenuto di confermare la condanna conriferimento anche al trattamento sanzionatorio. Tanto, senza considerare che lapronuncia di primo grado aveva escluso la concessione dei benefici di legge edelle circostanze attenuanti in ragione dei precedenti penali, gravi e specifici, cheavevano giustificato anche la ritenuta recidiva.Tuttavia, trattandosi di reato contravvenzionale, la circostanza della recidivanon può essere contestata quindi la sentenza, non avrebbe potuto effettuarealcun riferimento a detta circostanza aggravante che, invece, andava esclusaanche in relazione all'aumento di pena operato dal primo Giudice a tale titolo.La sentenza impugnata ha errato nella parte in cui ha negato le circostanzerisalissero al 2004, epoca in cui l'imputato era ancora minorenne e stantel'assenza di condanne intermedie.Sicché la pena doveva essere contenuta in limiti minimi edittali e dovevaessere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.La motivazione, peraltro, è contraddittoria perché, da un lato, ha affermatoche il coltello era di modeste dimensioni e, dall'altro, ha escluso l'applicazionedell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione dei gravi precedenti penali.Diversamente il fatto andava qualificato come fatto di lieve entità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, V. Manuali, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1. Va premesso che entrambe le pronunce non escludono la recidivaqualificata contestata, anche se si tratta di reato contravvenzionale. Tuttavia, lacircostanza non ha inciso sull’entità del trattamento sanzionatorio.Dunque, nel caso in esame, è stata erroneamente ritenuta la recidiva,applicabile solo nel caso di delitti, anche se a questa statuizione non è seguitoalcun aumento (illegale) della pena irrogata a tale titolo.In ogni caso, la circostanza aggravante va esclusa (Sez. 1, n. 26556 del25/07/2006, Rv. 234377 – 01) tenuto conto del tenore della disposizione di cuiall'art. 4 della legge n. 251 del 2005 che ha modificato l'istituto della recidiva -disponendo l'aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto,dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altrodelitto non colposo – e ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva conriferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi, norma di immediataapplicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale (nel sensodell’applicazione della norma anche retroattivamente, Sez. 1, n. 19976 del29/04/2010, Rv. 247647 – 01).1.2. Con riferimento al trattamento sanzionatorio il primo Giudice hagiustificato l’entità della sanzione irrogata facendo riferimento alla personalitàdell’imputato e alle modalità del fatto. Quanto al diniego delle circostanzesussistenza di precedenti penale, così come il diniego degli altri benefici richiesti.Tale motivazione non è viziata, né la misura della pena è illegale, posto chel’entità della sanzione, individuata secondo i parametri di cui all’art. 133 cod.pen., non è derivata dall’illegittima operatività della recidiva, ancorché nonesclusa, ma è stata indicata (v. p. 3 della sentenza di primo grado) in quella dimesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda, senza operare alcun aumentoper la circostanza aggravante.Sicché, la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui haconfermato il trattamento sanzionatorio, è esauriente e immune da vizi, anche inordine al riferimento operato ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e circa ildiniego delle circostanze attenuanti generiche (nel senso che, ai finidell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione, Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172). Anzi, lacensura prospettata su questo punto della decisione appare versata in fatto etesa a rivalutare elementi positivi, dedotti con il gravame, sollecitando questaCorte ad un giudizio di puro merito, inibito per i noti limiti del sindacato dilegittimità.Infine, si rileva che la censura relativa alla mancata concessione dellasospensione condizionale della pena appare generica e priva della specificaindicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, sulle quali questa fonda.1.3. Quanto alla mancata applicazione, al caso al vaglio, dell’ipotesi di cuiall’art. 4 comma 3 della legge n. 110 del 1975 e della causa di non punibilità dicui all’art. 131-bis cod. pen. si deve rilevare che non costituisce specifico motivodi ricorso il punto della decisione che ha negato l’applicazione, al caso di specie,dell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975.È noto, poi, che, in relazione al reato in contestazione, il mancatoriconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, impedisce ladeclaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensidell'art. 131-bis cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025,Rv. 288112 – 01).2. Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,limitatamente alla recidiva che si esclude, con conferma nel resto delprovvedimento impugnato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva cheesclude. Conferma nel resto la sentenza impugnata.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]