CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 11575/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso:letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, concui si insiste nell’accoglimento del ricorso contro-deducendo ai rilievi del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza emessa in data 8 aprile 2025, la Corte di Appello di Brescia haconfermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chel’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dibancarotta fraudolenta documentale, al predetto ascritti quale amministratore didiritto della società ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, dichiarata fallita il 26.7.2018.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art.216. comma 1, n. 1, legge fall. con riferimento alla sussistenza della condotta didistrazione dei beni (capo A), nonché vizio motivazionale per manifesta illogicità econtraddittorietà intrinseca della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza deibeni oggetto di distrazione. Il Tribunale e la Corte di appello di Brescia hanno ritenutoprovata la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo A, contestatoper avere distratto i beni sociali, e nello specifico la merce contenuta in magazzinoper euro 1.475.000. Entrambe le sentenze argomentano che il magazzino secondol'ultimo bilancio ammonta ad euro 1.475.000 e che non è stato rinvenuto dalcuratore, e non vi fosse alcun inventario né documentazione relativa al passaggiodella merce dal vecchio al nuovo amministratore.La Corte di appello ha concluso rilevando che il mancato rinvenimento dei beniall'atto della dichiarazione di fallimento costituisse valida presunzione della lorodolosa distrazione. Ciò è stato ritenuto, nonostante lo stesso curatore avessesottolineato come la ricostruzione dell'andamento sociale fosse stata ostacolata dallamancanza delle scritture e della documentazione contabile reperite solo in minimaparte presso la società di elaborazione incaricata. La stessa Corte di merito, inparticolare, ha concluso rilevando come i bilanci depositati e la scarnadocumentazione reperita dal curatore fossero palesemente inattendibili.Evidente, dunque, la contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnatanella parte in cui, in assenza di prove documentali e dichiarative sul punto, ha ritenutoprovata la sussistenza dei beni oggetto di distrazione sulla sola scorta dell'ultimobilancio, che, per stessa ammissione della medesima Corte di merito, dovevaconsiderarsi, così come tutta la documentazione contabile rinvenuta, palesementeinattendibile.Aggiungasi l'insussistenza di qualsivoglia inventario da cui avrebbe potutodesumersi l'entità dei beni presenti in magazzino come rivelato dalla stessa Corte diAppello.L'individuazione della somma pertanto è il risultato di una deduzione priva didati di riscontro, anzi smentita dalla circostanza che nessun teste riferivadell'esistenza della merce in magazzino, nemmeno in termini diversi rispetto allacontestazione, ma soprattutto contraddittoria rispetto alle premesse esplicitate nonsolo dalla Corte di appello ma anche dal giudice di primo grado.Si pone inoltre in contrasto con la ritenuta sussistenza di una disponibilità dimagazzino per 1.475.000 € il fatto accertato dalla Corte secondo cui il prezzod'acquisto pagato da [OSCURATO:PERSONA] fosse individuato nella misura di soli euro 90.000, prezzoben inferiore alla reale consistenza del magazzino. Trattasi di un ulteriore elementodi contraddizione intrinseca della motivazione della sentenza impugnata; avrebbedovuto comunque essere accertato se effettivamente i beni che, a dire di [OSCURATO:PERSONA],sarebbero stati venduti e quando abbiano effettivamente subito tale sorte e nel casoindagare la destinazione delle somme incassate. Solamente questa operazioneavrebbe permesso di fornire riscontri alla contabilità ritenuta inattendibile e alcontempo idonea a ritenere provata la sussistenza dei beni non rinvenuti.Tali argomenti erano certamente ricompresi nell'ambito del primo motivo diappello che aveva contestato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo sottolineando anchel'incapacità della relazione ex art. 33 legge fall. e dell'esame dibattimentale delcuratore a “descrivere le cause del dissesto societario e neppure riuscito adidentificare eventuali condotte illecite a carico del [OSCURATO:PERSONA]”.2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza della motivazione circa lasussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, anche inriferimento alla mancata risposta alle deduzioni difensive contenute nel secondomotivo di appello (capo B), nonché la manifesta illogicità e contraddittorietàintrinseca della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elementosoggettivo del reato, nonché, ancora, violazione di legge sotto il profilo dell'erroneaapplicazione ed interpretazione dell'art. 216, comma 1, n. 1. legge fall. conriferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta documentale.La Corte di appello, sulla scorta delle dichiarazioni del curatore, ha rilevatocome la ricostruzione dell'andamento societario fosse stata ostacolata dallamancanza di scritture e documentazione contabile reperite solo in minima partepresso la società di elaborazione dati incaricata dalla società.Col secondo motivo d'appello era stata dedotta non solo l'insussistenza del reatodi bancarotta fraudolenta documentale sotto il profilo oggettivo ma anchel’insussistenza del dolo. Peraltro, ci si trova dinanzi ad una contestazione all'evidenzaindeterminata laddove non individua se [OSCURATO:PERSONA] abbia sottratto le scritture ovverose le abbia tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari, condotte punite a diverso titolo di dolo.Tanto premesso entrambe le sentenze non hanno mai specificato quale delledue fattispecie racchiuse nella disposizione normativa di cui all'art. 216, comma 1, n.2, trovi applicazione nel caso di specie. Ma anche a prescindere da ciò la motivazionesul punto da parte della Corte di appello è del tutto mancante a fronte di uno specificomotivo di appello. Infatti, la Corte di merito (e nemmeno il Tribunale) non prendevaespressamente posizione rispetto a tale doglianza ragione per cui la motivazione deveconsiderarsi totalmente assente, né vi è una motivazione per relationem. Nemmenopare possibile ritenere che il motivo sia stato implicitamente trattato atteso che alcunriferimento al motivo dedotto anche al solo fine di rigettarlo è rinvenibile.Ove dovesse ritenersi invece sussistente la motivazione, la stessa non puòcomunque che considerarsi contraddittoria, avendo la Corte di appello rilevato che lasottrazione delle scritture sarebbe connessa alla distrazione del magazzino e, allostesso tempo, sostenuto che: parte della documentazione veniva rinvenuta presso ilc.e.d. di riferimento riconducibile alla teste [OSCURATO:PERSONA]; il curatore aveva ribaditodi aver ricevuto delle mail provenienti dal centro contenenti alcune scritture contabiliparziali; la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver consegnato parte della documentazioneal nuovo amministratore; dalle insinuazioni al passivo e dalle schede contabili e dagliestratti conto del libro giornale inoltre emerge che la società ha continuato fino apoco prima della dichiarazione di fallimento ad acquisire merce.Queste circostanze espressamente valorizzate dalla Corte di appello sonoall'evidenza in contraddizione con il convincimento secondo cui la sottrazione dellacontabilità sarebbe stata connessa alla precedente distrazione del magazzino. Comeemerge documentalmente, infatti, parte della contabilità era stata consegnata alcuratore e parte della contabilità era custodita presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA]. Nonpuò considerarsi corretta allora, in quanto manifestamente illogica, la motivazionenella parte in cui la Corte di merito ritiene che la sottrazione fosse funzionaleall'occultamento delle malefatte di [OSCURATO:PERSONA], atteso che parte della documentazioneveniva effettivamente rinvenuta, come espressamente riconosciuto dall'unicopassaggio della motivazione in cui la Corte parrebbe in termini del tutto aspecificiriferirsi all'elemento soggettivo del reato.Infine, sempre in relazione all'elemento soggettivo del reato, in ogni caso, sideduce la violazione della legge penale dal momento che nel capo di imputazioneviene contestata alternativamente la sottrazione delle scritture contabili e la tenutairregolare delle stesse, fattispecie differenti a cui è riferito un dolo differente. Nel casoin esame sia il Tribunale che la Corte di appello non individuano quale delle duecontestazioni potesse trovare riconoscimento. Secondo la Corte di merito “nelcontesto di illiceità e spoliazione della società emerso dall'istruttoria, invero, laconsegna della documentazione a [OSCURATO:PERSONA], attestata dalla ricevuta da lui firmata e dalladeposizione del commercialista [OSCURATO:PERSONA], invero, equivale alla sua sottrazione”(pag.8).Veniva altresì rilevato come “i bilanci depositati e la scarna documentazione dalui reperita erano palesemente inattendibili”.Ancora una volta si deve evidenziare come non vi sia alcun riferimento da partedella Corte di merito e del Giudice di primo grado all'elemento psicologico del reato,limitandosi entrambi i giudici a ritenere connessa la condotta di sottrazione con quellaprecedentemente tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la distrazione delmagazzino (“spogliandola dell'ingente magazzino e facendo sparire le scritture”),laddove la condotta di sottrazione, distruzione e falsificazione delle scritture contabilirichiede la sussistenza del dolo specifico che per costante orientamentogiurisprudenziale non può essere desunto dalla mera sottrazione dei libri contabili madeve essere desunta da circostanze ulteriori o da massime di esperienza, idonee adenotare il reale atteggiamento psichico dell’agente. La motivazione della sentenzaimpugnata si risolve, invece, nella mera valorizzazione della sottrazione dellescritture contabili inidonea a configurare il dolo specifico richiesto dalla fattispecieincriminatrice, pena la illegittima sovrapposizione dei piani.Ed ancora, sono elementi non valorizzati dalla Corte territoriale la circostanzaincontestata, anche per le sentenze di merito, per cui il subentrante amministratoredepositava il bilancio al 31/12/2017 e aggiornava il libro giornale fino al 1.1.2018.Proprio quei bilanci sulla base dei quali è stata ritenuta la sussistenza della merceoggetto della distrazione di cui al capo A. A ciò si aggiunga che secondo la Corte dimerito dalle schede contabili emergeva anche l'acquisto di merce fino a poco primadella dichiarazione di fallimento, elemento questo contrario rispetto alla volontà dimascherare la distrazione.Parimenti non è stata valorizzata la condotta di [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva allaconsegna della contabilità in favore del nuovo amministratore a mezzo delladottoressa [OSCURATO:PERSONA], titolare del c.e.d. incaricato dalla fallita, circostanza chedimostra la regolarità della condotta del vecchio amministratore e il rispetto degliadempimenti del caso. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver effettivamente incontratoPeros e consegnato allo stesso la documentazione sociale.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle partiche hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso che, nel contestare lamancata dimostrazione della sussistenza dei beni distratti, e del loro valore, nonconsidera che in realtà la sentenza impugnata ha ricostruito il compendiopatrimoniale della società non rinvenuto a seguito del fallimento sulla base di quantoillustrato dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee rese dinanzi allaCorte di appello.Hanno osservato i giudici dell’appello che le rimanenze di magazzino risultantidall’ultimo bilancio al [OSCURATO:DATA_NASCITA] per un valore complessivo di euro 1.475.000,00non erano state messe in discussione dall’imputato, che si era piuttosto speso nelgiustificare il mancato rinvenimento dei beni attribuendolo, da un lato, in gran parte,alle vendite da lui effettuate da gennaio a giugno del 2018 – quindi prima delpassaggio di consegne al nuovo amministratore formale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto il[OSCURATO:DATA_NASCITA], appena un mese prima della dichiarazione di fallimento del 26.7.2018 –e, dall’altro, alla restituzione di una parte di merce ad un fornitore. Sicchénell’impostazione difensiva, il magazzino ancora esistente e non rinvenuto si sarebberidotto a merci del valore residuale di 100.000 euro, che erano state cedute al Perossubentrato nella proprietà (dietro il corrispettivo di euro 90.000 pari al valorenominale delle quote da versarsi tramite cambiali di cui l’imputato non aveva maipreteso il pagamento) e nell’amministrazione, come detto, appena un mese primadel fallimento.A prescindere dal fatto che per il passaggio dei beni non vi era tracciadocumentale, non risultando inventariata la merce giacente in magazzino al subentrodel [OSCURATO:PERSONA], hanno osservato i giudici di merito come in realtà la ricostruzione offertadallo stesso imputato, più che sminuirla, avvalorasse ulteriormente la ricostruzioneaccusatoria dal momento che essa nel riconoscere l’esistenza dei beni non avevafornito argomenti idonei a giustificarne la destinazione, non risultando traccia né deglieventuali corrispettivi riscossi in virtù delle asserite vendite né della restituzione dimerce al fornitore pure addotta a sostegno della sua tesi dall’imputato.Più in generale, la Corte di appello, nel rispondere al motivo di appello che avevain primis contestato la ricostruzione del Tribunale nella parte in cui aveva attribuitoal [OSCURATO:PERSONA] un ruolo gestionale apicale nell’ambito della società prima comeamministratore di diritto e poi come amministratore di fatto dopo il subentro delPeros, ha evidenziato come la cessione della società e dei beni, intervenuta ad unmese dal fallimento, dopo la chiusura dei punti vendita e il trasferimento della sedesociale in Croazia ad un indirizzo in cui risultava un albergo (all’evidente fine di farperdere le tracce della società) fu solo un espediente formale affinché all’atto delfallimento figurasse un soggetto diverso – sia come proprietà che comeamministrazione; tant’è che anche dopo la cessazione dalla carica ad interloquire colproprietario dei locali di uno dei punti vendita della [OSCURATO:PERSONA], era stato l’imputato,moroso sin dal 2016, impegnandosi (vanamente) a saldare quanto dovuto.Nonostante gli ultimi tre negozi (di [OSCURATO:PERSONA] e Roma fossero stati chiusinel giugno 2018, quello di Bergamo addirittura il giorno prima della vendita dellequote – evidenzia ancora la Corte di appello - il curatore poi non rinveniva alcunché,né automezzi né attrezzature né capi di abbigliamento.È dunque nell’ambito di tale contesto – non oggetto di specifiche doglianze inricorso - che i giudici di appello inquadrano la condotta oggetto di imputazione egiungono alla conclusione che i beni furono distratti.Sicché la deduzione difensiva che vorrebbe in ultima analisi ben più circoscrittoil valore dei beni non rinvenuti e non dimostrato quello iniziale di euro 1.475.000,00,rimane del tutto infondata e a tratti aspecifica, non cogliendo, essa, l’essenza effettivadell’impostazione ricostruttiva svolta dai giudici di merito.Risulta pertanto superata anche la dedotta contraddittorietà motivazionale, dalmomento che la ritenuta inattendibilità del dato contabile non si pone in contrastocon le conclusioni raggiunte in punto di ricostruzione dei beni distratti. Talericostruzione, invero, nel confrontarsi col dato di bilancio attestante il valore inizialedelle rimanenze per euro 1.475.000,00, non affida a tale dato in sé la sua valutazionericostruttiva della distrazione, avendo piuttosto tratto adeguati riscontri da quantodichiarato dallo stesso imputato, che non contestando, come sopra detto, quel datoiniziale, anzi dandolo in buona sostanza per presupposto, aveva cercato piuttosto difornire delle giustificazioni in ordine al mancato rinvenimento dei beni.Giustificazioni che, valutate anche alla luce del contesto come delineatosiall’atto del fallimento, sono state, in definitiva, ritenute non congrue e comunque nonidonee ad escludere l’impiego, da parte del ricorrente, dei beni o del loro ricavato perscopi estranei all’impresa.2.Anche il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno.Innanzitutto, è bene chiarire che leggendo la sentenza impugnata emerge conevidenza che a fronte della contestazione alternativa di bancarotta fraudolentadocumentale per sottrazione (specifica) e di bancarotta documentale fraudolentagenerica, per tenuta irregolare delle scritture contabili, la Corte di appello, al pari delprimo giudice, ha fatto riferimento alla prima fattispecie, a dolo specifico, senzatrascurare di evidenziare le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’elementosoggettivo che tale fattispecie richiede.Elemento soggettivo specifico che si inserisce nella ricostruzione storico-giuridicatracciata nella sentenza impugnata, che, come si è già sopra accennato, conclude perla natura strumentale sia della cessione delle quote societarie e dei beni, sia delpassaggio, meramente apparente, della carica di amministratore in capo al [OSCURATO:PERSONA] edella relativa consegna delle scritture contabili.È in tale contesto che la sentenza impugnata colloca la valutazione sia delladistrazione che della sottrazione delle scritture contabili e del relativo elementosoggettivo, giungendo ad affermare che è evidente il disegno avuto di miradall’imputato anche riguardo alla sorte delle scritture contabili, evidentementesottratte anche al fine di occultare le dinamiche illecite sottostanti alla sparizione deibeni. “Nel contesto di illiceità e spoliazione della società, emerso dall'istruttoria –osserva testualmente la Corte di appello - la consegna della documentazione a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], invero, equivale alla sua sottrazione”.Indi ha concluso la Corte di appello che, condivisibilmente, il Tribunale avevaritenuto provato come l'imputato, dopo avere aperto e chiuso negozi di cui nonpagava la locazione, di fronte all'integrale perdita del capitale sociale già nel 2016,non avesse adottato alcuna delle doverose iniziative impostegli dalla legge, né avessedato atto in contabilità – consistente nella scarna documentazione reperita dallostesso curatore - della reale situazione economica, per poi, un anno e mezzo dopo,nel 2018, quando il fallimento oramai era oramai ineludibile, liberarsiapparentemente dell'impresa (ceduta a titolo sostanzialmente gratuito a unottantenne straniero coinvolto in analoghe vicende) spogliandola dell'ingentemagazzino e facendo sparire le scritture, e ciò all'evidente fine di recare pregiudizioai creditori e/o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.In definitiva, le incisive indicazioni in merito al fraudolento passaggio a [OSCURATO:PERSONA] insostanziale continuità gestionale mirata ad occultare le garanzie a favore di creditori,contenute nella motivazione della sentenza gravata, impongono di ritenereinsussistenti tutti i vizi denunciati.3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11575/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 429/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 43317/2025RICCARDO NERUCCICARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso:letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, concui si insiste nell’accoglimento del ricorso contro-deducendo ai rilievi del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza emessa in data 8 aprile 2025, la Corte di Appello di Brescia haconfermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chel’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dibancarotta fraudolenta documentale, al predetto ascritti quale amministratore didiritto della società ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, dichiarata fallita il 26.7.2018.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art.216. comma 1, n. 1, legge fall. con riferimento alla sussistenza della condotta didistrazione dei beni (capo A), nonché vizio motivazionale per manifesta illogicità econtraddittorietà intrinseca della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza deibeni oggetto di distrazione. Il Tribunale e la Corte di appello di Brescia hanno ritenutoprovata la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo A, contestatoper avere distratto i beni sociali, e nello specifico la merce contenuta in magazzinoper euro 1.475.000. Entrambe le sentenze argomentano che il magazzino secondol'ultimo bilancio ammonta ad euro 1.475.000 e che non è stato rinvenuto dalcuratore, e non vi fosse alcun inventario né documentazione relativa al passaggiodella merce dal vecchio al nuovo amministratore.La Corte di appello ha concluso rilevando che il mancato rinvenimento dei beniall'atto della dichiarazione di fallimento costituisse valida presunzione della lorodolosa distrazione. Ciò è stato ritenuto, nonostante lo stesso curatore avessesottolineato come la ricostruzione dell'andamento sociale fosse stata ostacolata dallamancanza delle scritture e della documentazione contabile reperite solo in minimaparte presso la società di elaborazione incaricata. La stessa Corte di merito, inparticolare, ha concluso rilevando come i bilanci depositati e la scarnadocumentazione reperita dal curatore fossero palesemente inattendibili.Evidente, dunque, la contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnatanella parte in cui, in assenza di prove documentali e dichiarative sul punto, ha ritenutoprovata la sussistenza dei beni oggetto di distrazione sulla sola scorta dell'ultimobilancio, che, per stessa ammissione della medesima Corte di merito, dovevaconsiderarsi, così come tutta la documentazione contabile rinvenuta, palesementeinattendibile.Aggiungasi l'insussistenza di qualsivoglia inventario da cui avrebbe potutodesumersi l'entità dei beni presenti in magazzino come rivelato dalla stessa Corte diAppello.L'individuazione della somma pertanto è il risultato di una deduzione priva didati di riscontro, anzi smentita dalla circostanza che nessun teste riferivadell'esistenza della merce in magazzino, nemmeno in termini diversi rispetto allacontestazione, ma soprattutto contraddittoria rispetto alle premesse esplicitate nonsolo dalla Corte di appello ma anche dal giudice di primo grado.Si pone inoltre in contrasto con la ritenuta sussistenza di una disponibilità dimagazzino per 1.475.000 € il fatto accertato dalla Corte secondo cui il prezzod'acquisto pagato da [OSCURATO:PERSONA] fosse individuato nella misura di soli euro 90.000, prezzoben inferiore alla reale consistenza del magazzino. Trattasi di un ulteriore elementodi contraddizione intrinseca della motivazione della sentenza impugnata; avrebbedovuto comunque essere accertato se effettivamente i beni che, a dire di [OSCURATO:PERSONA],sarebbero stati venduti e quando abbiano effettivamente subito tale sorte e nel casoindagare la destinazione delle somme incassate. Solamente questa operazioneavrebbe permesso di fornire riscontri alla contabilità ritenuta inattendibile e alcontempo idonea a ritenere provata la sussistenza dei beni non rinvenuti.Tali argomenti erano certamente ricompresi nell'ambito del primo motivo diappello che aveva contestato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo sottolineando anchel'incapacità della relazione ex art. 33 legge fall. e dell'esame dibattimentale delcuratore a “descrivere le cause del dissesto societario e neppure riuscito adidentificare eventuali condotte illecite a carico del [OSCURATO:PERSONA]”.2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza della motivazione circa lasussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, anche inriferimento alla mancata risposta alle deduzioni difensive contenute nel secondomotivo di appello (capo B), nonché la manifesta illogicità e contraddittorietàintrinseca della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elementosoggettivo del reato, nonché, ancora, violazione di legge sotto il profilo dell'erroneaapplicazione ed interpretazione dell'art. 216, comma 1, n. 1. legge fall. conriferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta documentale.La Corte di appello, sulla scorta delle dichiarazioni del curatore, ha rilevatocome la ricostruzione dell'andamento societario fosse stata ostacolata dallamancanza di scritture e documentazione contabile reperite solo in minima partepresso la società di elaborazione dati incaricata dalla società.Col secondo motivo d'appello era stata dedotta non solo l'insussistenza del reatodi bancarotta fraudolenta documentale sotto il profilo oggettivo ma anchel’insussistenza del dolo. Peraltro, ci si trova dinanzi ad una contestazione all'evidenzaindeterminata laddove non individua se [OSCURATO:PERSONA] abbia sottratto le scritture ovverose le abbia tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari, condotte punite a diverso titolo di dolo.Tanto premesso entrambe le sentenze non hanno mai specificato quale delledue fattispecie racchiuse nella disposizione normativa di cui all'art. 216, comma 1, n.2, trovi applicazione nel caso di specie. Ma anche a prescindere da ciò la motivazionesul punto da parte della Corte di appello è del tutto mancante a fronte di uno specificomotivo di appello. Infatti, la Corte di merito (e nemmeno il Tribunale) non prendevaespressamente posizione rispetto a tale doglianza ragione per cui la motivazione deveconsiderarsi totalmente assente, né vi è una motivazione per relationem. Nemmenopare possibile ritenere che il motivo sia stato implicitamente trattato atteso che alcunriferimento al motivo dedotto anche al solo fine di rigettarlo è rinvenibile.Ove dovesse ritenersi invece sussistente la motivazione, la stessa non puòcomunque che considerarsi contraddittoria, avendo la Corte di appello rilevato che lasottrazione delle scritture sarebbe connessa alla distrazione del magazzino e, allostesso tempo, sostenuto che: parte della documentazione veniva rinvenuta presso ilc.e.d. di riferimento riconducibile alla teste [OSCURATO:PERSONA]; il curatore aveva ribaditodi aver ricevuto delle mail provenienti dal centro contenenti alcune scritture contabiliparziali; la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver consegnato parte della documentazioneal nuovo amministratore; dalle insinuazioni al passivo e dalle schede contabili e dagliestratti conto del libro giornale inoltre emerge che la società ha continuato fino apoco prima della dichiarazione di fallimento ad acquisire merce.Queste circostanze espressamente valorizzate dalla Corte di appello sonoall'evidenza in contraddizione con il convincimento secondo cui la sottrazione dellacontabilità sarebbe stata connessa alla precedente distrazione del magazzino. Comeemerge documentalmente, infatti, parte della contabilità era stata consegnata alcuratore e parte della contabilità era custodita presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA]. Nonpuò considerarsi corretta allora, in quanto manifestamente illogica, la motivazionenella parte in cui la Corte di merito ritiene che la sottrazione fosse funzionaleall'occultamento delle malefatte di [OSCURATO:PERSONA], atteso che parte della documentazioneveniva effettivamente rinvenuta, come espressamente riconosciuto dall'unicopassaggio della motivazione in cui la Corte parrebbe in termini del tutto aspecificiriferirsi all'elemento soggettivo del reato.Infine, sempre in relazione all'elemento soggettivo del reato, in ogni caso, sideduce la violazione della legge penale dal momento che nel capo di imputazioneviene contestata alternativamente la sottrazione delle scritture contabili e la tenutairregolare delle stesse, fattispecie differenti a cui è riferito un dolo differente. Nel casoin esame sia il Tribunale che la Corte di appello non individuano quale delle duecontestazioni potesse trovare riconoscimento. Secondo la Corte di merito “nelcontesto di illiceità e spoliazione della società emerso dall'istruttoria, invero, laconsegna della documentazione a [OSCURATO:PERSONA], attestata dalla ricevuta da lui firmata e dalladeposizione del commercialista [OSCURATO:PERSONA], invero, equivale alla sua sottrazione”(pag.8).Veniva altresì rilevato come “i bilanci depositati e la scarna documentazione dalui reperita erano palesemente inattendibili”.Ancora una volta si deve evidenziare come non vi sia alcun riferimento da partedella Corte di merito e del Giudice di primo grado all'elemento psicologico del reato,limitandosi entrambi i giudici a ritenere connessa la condotta di sottrazione con quellaprecedentemente tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la distrazione delmagazzino (“spogliandola dell'ingente magazzino e facendo sparire le scritture”),laddove la condotta di sottrazione, distruzione e falsificazione delle scritture contabilirichiede la sussistenza del dolo specifico che per costante orientamentogiurisprudenziale non può essere desunto dalla mera sottrazione dei libri contabili madeve essere desunta da circostanze ulteriori o da massime di esperienza, idonee adenotare il reale atteggiamento psichico dell’agente. La motivazione della sentenzaimpugnata si risolve, invece, nella mera valorizzazione della sottrazione dellescritture contabili inidonea a configurare il dolo specifico richiesto dalla fattispecieincriminatrice, pena la illegittima sovrapposizione dei piani.Ed ancora, sono elementi non valorizzati dalla Corte territoriale la circostanzaincontestata, anche per le sentenze di merito, per cui il subentrante amministratoredepositava il bilancio al 31/12/2017 e aggiornava il libro giornale fino al 1.1.2018.Proprio quei bilanci sulla base dei quali è stata ritenuta la sussistenza della merceoggetto della distrazione di cui al capo A. A ciò si aggiunga che secondo la Corte dimerito dalle schede contabili emergeva anche l'acquisto di merce fino a poco primadella dichiarazione di fallimento, elemento questo contrario rispetto alla volontà dimascherare la distrazione.Parimenti non è stata valorizzata la condotta di [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva allaconsegna della contabilità in favore del nuovo amministratore a mezzo delladottoressa [OSCURATO:PERSONA], titolare del c.e.d. incaricato dalla fallita, circostanza chedimostra la regolarità della condotta del vecchio amministratore e il rispetto degliadempimenti del caso. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver effettivamente incontratoPeros e consegnato allo stesso la documentazione sociale.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle partiche hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso che, nel contestare lamancata dimostrazione della sussistenza dei beni distratti, e del loro valore, nonconsidera che in realtà la sentenza impugnata ha ricostruito il compendiopatrimoniale della società non rinvenuto a seguito del fallimento sulla base di quantoillustrato dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee rese dinanzi allaCorte di appello.Hanno osservato i giudici dell’appello che le rimanenze di magazzino risultantidall’ultimo bilancio al [OSCURATO:DATA_NASCITA] per un valore complessivo di euro 1.475.000,00non erano state messe in discussione dall’imputato, che si era piuttosto speso nelgiustificare il mancato rinvenimento dei beni attribuendolo, da un lato, in gran parte,alle vendite da lui effettuate da gennaio a giugno del 2018 – quindi prima delpassaggio di consegne al nuovo amministratore formale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto il[OSCURATO:DATA_NASCITA], appena un mese prima della dichiarazione di fallimento del 26.7.2018 –e, dall’altro, alla restituzione di una parte di merce ad un fornitore. Sicchénell’impostazione difensiva, il magazzino ancora esistente e non rinvenuto si sarebberidotto a merci del valore residuale di 100.000 euro, che erano state cedute al Perossubentrato nella proprietà (dietro il corrispettivo di euro 90.000 pari al valorenominale delle quote da versarsi tramite cambiali di cui l’imputato non aveva maipreteso il pagamento) e nell’amministrazione, come detto, appena un mese primadel fallimento.A prescindere dal fatto che per il passaggio dei beni non vi era tracciadocumentale, non risultando inventariata la merce giacente in magazzino al subentrodel [OSCURATO:PERSONA], hanno osservato i giudici di merito come in realtà la ricostruzione offertadallo stesso imputato, più che sminuirla, avvalorasse ulteriormente la ricostruzioneaccusatoria dal momento che essa nel riconoscere l’esistenza dei beni non avevafornito argomenti idonei a giustificarne la destinazione, non risultando traccia né deglieventuali corrispettivi riscossi in virtù delle asserite vendite né della restituzione dimerce al fornitore pure addotta a sostegno della sua tesi dall’imputato.Più in generale, la Corte di appello, nel rispondere al motivo di appello che avevain primis contestato la ricostruzione del Tribunale nella parte in cui aveva attribuitoal [OSCURATO:PERSONA] un ruolo gestionale apicale nell’ambito della società prima comeamministratore di diritto e poi come amministratore di fatto dopo il subentro delPeros, ha evidenziato come la cessione della società e dei beni, intervenuta ad unmese dal fallimento, dopo la chiusura dei punti vendita e il trasferimento della sedesociale in Croazia ad un indirizzo in cui risultava un albergo (all’evidente fine di farperdere le tracce della società) fu solo un espediente formale affinché all’atto delfallimento figurasse un soggetto diverso – sia come proprietà che comeamministrazione; tant’è che anche dopo la cessazione dalla carica ad interloquire colproprietario dei locali di uno dei punti vendita della [OSCURATO:PERSONA], era stato l’imputato,moroso sin dal 2016, impegnandosi (vanamente) a saldare quanto dovuto.Nonostante gli ultimi tre negozi (di [OSCURATO:PERSONA] e Roma fossero stati chiusinel giugno 2018, quello di Bergamo addirittura il giorno prima della vendita dellequote – evidenzia ancora la Corte di appello - il curatore poi non rinveniva alcunché,né automezzi né attrezzature né capi di abbigliamento.È dunque nell’ambito di tale contesto – non oggetto di specifiche doglianze inricorso - che i giudici di appello inquadrano la condotta oggetto di imputazione egiungono alla conclusione che i beni furono distratti.Sicché la deduzione difensiva che vorrebbe in ultima analisi ben più circoscrittoil valore dei beni non rinvenuti e non dimostrato quello iniziale di euro 1.475.000,00,rimane del tutto infondata e a tratti aspecifica, non cogliendo, essa, l’essenza effettivadell’impostazione ricostruttiva svolta dai giudici di merito.Risulta pertanto superata anche la dedotta contraddittorietà motivazionale, dalmomento che la ritenuta inattendibilità del dato contabile non si pone in contrastocon le conclusioni raggiunte in punto di ricostruzione dei beni distratti. Talericostruzione, invero, nel confrontarsi col dato di bilancio attestante il valore inizialedelle rimanenze per euro 1.475.000,00, non affida a tale dato in sé la sua valutazionericostruttiva della distrazione, avendo piuttosto tratto adeguati riscontri da quantodichiarato dallo stesso imputato, che non contestando, come sopra detto, quel datoiniziale, anzi dandolo in buona sostanza per presupposto, aveva cercato piuttosto difornire delle giustificazioni in ordine al mancato rinvenimento dei beni.Giustificazioni che, valutate anche alla luce del contesto come delineatosiall’atto del fallimento, sono state, in definitiva, ritenute non congrue e comunque nonidonee ad escludere l’impiego, da parte del ricorrente, dei beni o del loro ricavato perscopi estranei all’impresa.2.Anche il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno.Innanzitutto, è bene chiarire che leggendo la sentenza impugnata emerge conevidenza che a fronte della contestazione alternativa di bancarotta fraudolentadocumentale per sottrazione (specifica) e di bancarotta documentale fraudolentagenerica, per tenuta irregolare delle scritture contabili, la Corte di appello, al pari delprimo giudice, ha fatto riferimento alla prima fattispecie, a dolo specifico, senzatrascurare di evidenziare le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’elementosoggettivo che tale fattispecie richiede.Elemento soggettivo specifico che si inserisce nella ricostruzione storico-giuridicatracciata nella sentenza impugnata, che, come si è già sopra accennato, conclude perla natura strumentale sia della cessione delle quote societarie e dei beni, sia delpassaggio, meramente apparente, della carica di amministratore in capo al [OSCURATO:PERSONA] edella relativa consegna delle scritture contabili.È in tale contesto che la sentenza impugnata colloca la valutazione sia delladistrazione che della sottrazione delle scritture contabili e del relativo elementosoggettivo, giungendo ad affermare che è evidente il disegno avuto di miradall’imputato anche riguardo alla sorte delle scritture contabili, evidentementesottratte anche al fine di occultare le dinamiche illecite sottostanti alla sparizione deibeni. “Nel contesto di illiceità e spoliazione della società, emerso dall'istruttoria –osserva testualmente la Corte di appello - la consegna della documentazione a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], invero, equivale alla sua sottrazione”.Indi ha concluso la Corte di appello che, condivisibilmente, il Tribunale avevaritenuto provato come l'imputato, dopo avere aperto e chiuso negozi di cui nonpagava la locazione, di fronte all'integrale perdita del capitale sociale già nel 2016,non avesse adottato alcuna delle doverose iniziative impostegli dalla legge, né avessedato atto in contabilità – consistente nella scarna documentazione reperita dallostesso curatore - della reale situazione economica, per poi, un anno e mezzo dopo,nel 2018, quando il fallimento oramai era oramai ineludibile, liberarsiapparentemente dell'impresa (ceduta a titolo sostanzialmente gratuito a unottantenne straniero coinvolto in analoghe vicende) spogliandola dell'ingentemagazzino e facendo sparire le scritture, e ciò all'evidente fine di recare pregiudizioai creditori e/o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.In definitiva, le incisive indicazioni in merito al fraudolento passaggio a [OSCURATO:PERSONA] insostanziale continuità gestionale mirata ad occultare le garanzie a favore di creditori,contenute nella motivazione della sentenza gravata, impongono di ritenereinsussistenti tutti i vizi denunciati.3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 04/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 04/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]