CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 23682/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13886/2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.in Roma, viale Europa 175, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. e difeso,unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa,per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 662/19, emessa dal Tribunale di Venezia, depositata il 27.3.2019, ex art. 281 sexies c.p.c. , impugnata con appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis e ter , c.p.c., con sentenza della Corte d’appello di Venezia del13.1.2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.07.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. citava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Tribunale di Venezia chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 14.439,6 oggetto di cinque assegni di traenza non trasferibili emessiall’ordine di vari soggetti, che furono negoziati dalla società convenuta pagandoli a persona diversa dai legittimi beneficiari, attraverso un’asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge ass. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò l’avversa pretesa, l’adito Tribunale, con sentenza del 2019, emessa ex art. 281 sexies cpc, accoglieva la domanda dell’attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 14.439,60, oltre interessi legali e rivalutazione, osservando che: l’attrice aveva provato che gli assegni erano stati incassati da soggetti che avevano esibito documenti d’identità falsificati, e dunque non erano stati incassati dai soggetti legittimati; posto che i titoli non presentavano anomalie o alterazioni sospette, i soggetti che avevano portato all’incasso gli assegni non erano clienti noti a [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano accesi libretti di risparmio lo stesso giorno in cui si erano presentati all’incasso; tali modalità erano tipiche di condotte truffaldine, tanto da aver indotto il responsabile della filiale di Brindisi, con circolare del maggio 2005, ad allertare gli addetti a prestare la massima attenzione; ciò avvalorava il fatto che la tipologia di operazione richiedesse particolare attenzione nell’identificazione dei relativi clienti, non noti in precedenza, i quali aprivano libretti per versarvi assegni; stante la natura qualificata della diligenza richiesta, la convenuta avrebbe dovuto usare una particolare cautela nell’individuazione dell’identità di detti soggetti attenendosi alle prescrizioni dettate dalla circolare Abi del 7.5.2001 (che suggeriva di richiedere un ulteriore documento d’identità in mododa incrociare foto e dati, in modo da consentire una più sicura verifica dell’identità del presentatore dell’assegno); nella specie, peraltro, per uno degli assegni era stata esibita la patente cartacea intestata a soggetto risultato inesistente all’archivio anagrafico della Motorizzazione civile; era da escludere che il trafugamento degli assegni fosse stato agevolato dal fatto che l’attrice li avesse inviati a mezzo posta agli effettivi beneficiari. Con ordinanza emessa ex art. 348 bis e ter , cpc, all’esito de ll’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte territorialedichiarava inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità d’accoglimento, aderendo alla motivazione del Tribunale, ritenuta corretta in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa e all’applicazione dei principi di diritto. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione avverso la sentenza del Tribunale, confermata dall’ordinanza ex art. 348 bis della Corte d’appello, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste, con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. n. 1736/33, in riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e legge n. 445/2000, nonché omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Al riguardo, la ricorrente lamenta che il Tribunale aveva ravvisato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. malgrado quest’ultima avesse dedotto e dimostrato la piena diligenza, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del proprio concreto operato nella negoziazione dell’assegno, in quanto: la norma dell'art. 43 legge assegni viene a delineare una ipotesi di responsabilità per mancata diligenza, non già di natura oggettiva; l'esame dei documenti prodotti nei gradi del merito non mostra segni evidenti di contraffazione, né sul titolo negoziato, né sui documenti di riconoscimento acquisiti; l'operatore postale aveva svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo, verificato l'assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni, e l'identità della persona a favore della quale, in conformità al contenuto del titolo. Il secondo motivo denunziaviolazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 156/73 e del d.m. 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 43 L.A, nonché omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Al riguardo, la ricorrente si duole che il Tribunaleaveva escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 cc, per aver il Tribunale accolto la domanda risarcitoria in mancanza della prova fornita da Unipolsai in ordine ai “secondi pagamenti”, ossia degli ulteriori esborsi a seguito della negoziazione degli assegni. Il primomotivo è inammissibile. Va osservato che: è incontroverso che la fattispecie ha riguardato cinque assegni di traenza non trasferibili, emessi da Banca SAI per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., all’ordine di diversi soggetti, che furono negoziatida [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pagandoli a persone diverse dai legittimibeneficiari. Tale vicenda si inscrive nel tema concernente la natura della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, affrontato nelle sentenze n.12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite. Queste, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione della legge n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933-cd. legge assegni (applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge) – secondo il cui disposto “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”-carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 07/10/1958; id. Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09/02/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 22816del 10/11/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014 ed id. Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016; Id. Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016; id. Corte Sez. 6-3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09/07/1968; id. Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978; id. Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25/01/1983; id. Sez. 1, Sentenza Ric. 2018 n. 01589 sez. M1 -ud. 16- 04 - 2019 - 3 - n. 9888 del 11/10/1997; id. Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016), hanno ritenuto di condividere le soluzioni espresse da quest'ultimo orientamento in quanto ritenuto maggiormente conforme alla natura di tipo contrattuale della responsabilità della banca. Nella specie, sulla premessa della natura contrattuale della responsabilità in questione, non è controverso che la banca negoziatrice del titolo siaammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, a norma dell’art. 1218 c.c. Invero, il Tribunale, nell’affermare espressamente che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della compagnia assicuratrice è soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato l’assenza di propria colpa,in quanto non aveva dimostrato che il controllo sul prenditore fosse avvenuto con la diligenza richiedibile ad un operatore professionale. Al riguardo, è stato rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non avesse assolto l’onere della prova liberatoria per il solo fatto che il prenditore avesse esibito una patente, la copia di un codice fiscale e chiesto l’apertura di un libretto di risparmio. In particolare, il Tribunale ha escluso che la ricorrente avesse provato di aver eseguito tutti i controlli comunemente esigibili da un operatore professionale, considerando che: la copia della patente di guida depositata non consentiva verifiche per la scarsa qualità dell’immagine ed era quasi illeggibile; non si era tenuto conto delle raccomandazioni della circolare ABI 7 maggio 2001, nel non richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia; sulla patente sembrava apposto un adesivo con il cambio di residenza, non del tutto leggibile (mentre avrebbe dovuto suscitare sospetti il fatto che l’operazione era eseguita presso lo sportello di un comune diverso da quello dell’apparente residenza); l’apertura di un libretto postale non costituiva garanzia sufficiente per l’ufficio postale, come dimostravano le raccomandazioni contenute nella circolare di [OSCURATO:PERSONA] del 18 maggio 2005; l’appellante non aveva chiarito con quali modalità si fosse svolto il rapporto nel corso del tempo. Ora, al netto dell’astratto profilo circa il non adeguamento della condotta alla circolare dell’Abi (che in effettinon rileva), il Tribunale ha esplicitato una complessiva valutazione di merito raccordata ai fatti. E la ricorrente intende esprimere censure direttamente tese al riesame di quei fatti, i quali però sono stati vagliati in modo completo e plausibile, a proposito dei controlli sul prenditore richiesti dalla specificità della situazione che avrebbe dovuto indurre al sospetto circa la falsità dell’unico documento esibito. Il secondo motivo è fondato. L’assunto del Tribunale, che ha escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta spedizione, da parte della compagnia assicuratrice, del titolo di credito tramite la posta ordinaria, non è coerente con quanto affermato da Cass., SU, n. 9769 del 2020, secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da partedi un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (cfr., in senso conforme, le successive Cass. n. 25873 del 2020 e Cass. n. 34201 del 2021; Cass.n. 15642 del 2022). Il terzo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti relativi al secondo pagamento effettuato da Unipolsai ai legittimi intestatari degli assegni, avendo il Tribunale, sulla base dell’esame della documentazione prodotta, correttamente ritenuto che la parte attrice avesse provato i danni subiti dall’illecita negoziazione degli assegni. Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo e terzo motivo del ricorso e accoglie il secondo. Cassa la se