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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25083/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi articolati non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che non affronta, affatto, in maniera generica i motivi di appello; essi a ben vedere sono proprio privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi entrambi ad evidenziare il comportamento tenuto dall'imputato successivamente al fatto, sia pure a fini diversi - il primo motivo per asserire la insussistenza a, dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e il secondo per lamentare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (laddove la sentenza impugnata aveva già evidenziato come non fosse in alcun modo emerso che l'imputato avesse potuto equivocare la richiesta formulata dai carabinieri di declinare le proprie generalità o non fosse in grado di comprendere una domanda elementare quale quella volta a conoscere il nome, la data e il luogo di nascita, e come solo a seguito dei sospetti nutriti dal carabiniere il predetto si vide costretto a condurlo presso il proprio domicilio e infine ad esibire il permesso di soggiorno; aggiungendo altresì quanto al diniego di mitigare la pena la circostanza che l'imputato nemmeno risultava essere soggetto incensurato).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi articolati non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che non affronta, affatto, in maniera generica i motivi di appello; essi a ben vedere sono proprio privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi entrambi ad evidenziare il comportamento tenuto dall'imputato successivamente al fatto, sia pure a fini diversi - il primo motivo per asserire la insussistenza a, dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e il secondo per lamentare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (laddove la sentenza impugnata aveva già evidenziato come non fosse in alcun modo emerso che l'imputato avesse potuto equivocare la richiesta formulata dai carabinieri di declinare le proprie generalità o non fosse in grado di comprendere una domanda elementare quale quella volta a conoscere il nome, la data e il luogo di nascita, e come solo a seguito dei sospetti nutriti dal carabiniere il predetto si vide costretto a condurlo presso il proprio domicilio e infine ad esibire il permesso di soggiorno; aggiungendo altresì quanto al diniego di mitigare la pena la circostanza che l'imputato nemmeno risultava essere soggetto incensurato). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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