CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della Soriano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa continuata e la aveva perciò condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione ed ha tuttavia confermato le statuizioni civili condannando altresì l'imputata al pagamento delle spese del grado; 3. ricorre per cassazione il difensore della Soriano lamentando difetto di motivazione sull'elemento oggettivo del reato contestato: 3.1 richiamato l'art. 578 cod. proc. pen. e l'obbligo, per il giudice di appello che abbia preso atto della intervenuta prescrizione del reato, di operare comunque una approfondita valutazione nel merito, 3.2 il tenore della imputazione elevata a carico dell'imputata, 3.3 segnala il difetto assoluto di motivazione sulla asserita falsità della rappresentazione dei fatti che la Soriano avrebbe esposto alla persona offesa e di cui con l'atto di appello era stata evidenziata lai totale assenza di prova sul punto e 3.5 riporta il contenuto della sentenza della Corte di Appello; 3.6 sottolinea come la Corte abbia omesso di motivare circa la sussistenza di prove sulla falsità di quanto prospettato dalla Soriano alla Venditti in merito alle intenzioni dei Fanelli limitandosi ad elencare una serie di fatti incontroversi ma dalla portata probatoria nulla; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la Corte di Appello, presto atto della intervenuta prescrizione del reato, ha dato conto degli elementi fattuali che avevano portato a ritenere integrato il delitto di truffa e preclusivi della adozione di una più favorevole formula di proscioglimento dell'imputata; richiama, a tal proposito, i presupposti per la adozione di una decisione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stata citata a rispondere ed era stata in primo grado riconosciuta responsabile del delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché "... con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare di avere bisogno di denaro (circa 10.000 Euro) per far rimettere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la querela presentata contro di lei, tentava di farsi consegnare da [OSCURATO:PERSONA] denaro pari alla suddetta circa e comunque otteneva 600 Euro per il pagamento di un ipotetico onorario di avvocato e spese di viaggio da lei asseritamente sostenute". 2. A prescindere dalla presa d'atto della intervenuta prescrizione del reato, la Corte di Appello, all'esito della valutazione del merito imposta dall'art.578 cod. proc. pen., ha valutato i medesimi elementi già conformemente vagliati dal giudice di primo grado ricorrendo perciò una ipotesi di "doppia conforme" che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12.6.2019 n. 37.295, E.; conf., Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16.7.2013, Argentieri). E' dunque possibile far riferimento alla ricostruzione della vicenda operata già dal giudice di primo grado che aveva accertato come la Soriano avesse ripetutamente contattato la Venditti chiedendole della natura dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto presente essere il suo ex-fidanzato; erano seguite altre chiamate sin quando la Soriano aveva confidato alla Venditti che il Fanelli l'aveva denunziata per stalking ma che lei era riuscita a convincerlo a ritirare la denuncia in cambio di una somma di denaro tanto che la Venditti, in primo momento confusa, le aveva tuttavia inviato un vaglia di 600 Euro cui erano seguite altre richieste pressanti sin quando la donna, non essendo riuscita a mettersi in contatto con il Fanelli, che non aveva mai risposto alle sue chiamate, aveva deciso di rivolgersi ad un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] atti del processo era stato acquisito un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. della Procura di [OSCURATO:PERSONA] da cui risultava la assenza di iscrizioni a carico della Venditti. Il Tribunale aveva pertanto potuto concludere nel senso che, effettivamente, la Soriano aveva rappresentato alla Venditti una "realtà artefatta" (cfr., dalla sentenza di primo grado) riuscendo in tal modo a farsi consegnare la somma di Euro 600,00. 2. Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato che nessuno degli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale era in grado di dimostrare il carattere "artificioso" di quanto riferito dalla Soriano alla Venditti laddove il certificato della Procura di [OSCURATO:PERSONA] recava la data del 20:13 quando i fatti erano del 2012 e l'eventuale denuncia ben poteva essere stata archiviata. Su tale presupposto, la difesa aveva perciò sollecitato la riapertura della istruttoria dibattimentale e chiesto di sentire [OSCURATO:PERSONA] e la sorella Sara, mai escussi in primo grado. 3. La Corte di Appello ha risposto alle sollecitazioni difensive sostenendo che "... le modalità del fatto ricostruito nel giudizio di primo grado hanno evidenziato come la vittima avesse fatto affidamento sulla 'veridicità' della rappresentazione fornita dall'imputata ..." che, invece, aveva tenuto una condotta dolosamente improntata a fornire una falsa rappresentazione della realtà e, per questa via, aveva lucrato un profitto ingiusto (:fr. , pag. 2 della sentenza impugnata). 4. Tanto premesso, osserva il collegio che la sentenza di appello, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, ha risposto al rilievo operato con l'atto di gravame circa la mancanza di prova della "falsità" di quanto rappresentato dalla Soriano alla persona offesa cui era stato fatto credere che il Fanelli aveva sporto nei suoi confronti una denuncia per "stalking" che si era convinto a ritirare per grazie al provvidenziale (ma non gratuito) intervento della odierna ricorrente, sua ex fidanzata. [OSCURATO:PERSONA], infatti, per come risulta già dalla sentenza del Tribunale e, anche, per come riportato nell'atto di appello (cfr., pag. 3), aveva saputo dalla Soriano che il Fanelli l'aveva denunziata per "stalking" e della sua disponibilità ad intervenire per sollecitare il ritiro della denuncia a fronte di un "risarcimento" pari a circa 11.000 Euro che il Fanelli in realtà pretendeva dalla stessa Soriano ma che costei non era in grado di versare avendo perciò "girato'' la richiesta alla persona offesa. E' stata ancora una volta la stessa difesa a sottolineare che la persona offesa non aveva mai avuto la possibilità di contattare il Fanelli e chiedergli conto di quanto le era stato rappresentato dalla Soriano non foss'ali:ro perché, come puntualmente riferito dalla Venditti, il Fanelli non le aveva più risposto al telefono. Ebbene, la "inverosimiglianza" sottolineata dalla difesa in merito alla versione della persona offesa, unitamente alla considerazione della fragile personalità della donna, è stata correttamente valorizzata dai giudici di merito per evidenziare la totale assenza di ogni presupposto delle comprovate e pressanti richieste di denaro avanzate dalla Soriano. D'altra parte, mai l'imputata ha colto l'occasione di prospettare una propria versione dei fatti, magari corroborata da richieste istruttorie che sono state avanzate soltanto con l'atto di appello ma che, riguardando prove già disponibili in precedenza, intanto avrebbero potuto essere ammesse in quanto le stesse fossero state ritenute "assolutamente" indispensabili ai fini della decisione in deroga alla presunzione di completezza della istruttoria espletata nel giudizio di primo grado (cfr., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17.12.2015, Ricci, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, "esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione"; in definitiva, "dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. .3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391)"). E' allora appena il caso di ribadire che nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore; si è cioè affermato che a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275284 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018 Ud. (dep. 19/03/2019 ) Rv. 275284 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01). Nel caso di specie, l'imputata, assente nel giudizio di primo grado, mai ha ritenuto di dover fornire elementi idonei a contrastare la versione dei fatti riferita dalla persona offesa e, in particolare, allegare riscontri documentali o meramente dichiarativi circa la effettiva presentazione di una denuncia a carico della Venditti nonché, per altro verso, le ragioni e la "fonte" della richiesta di un contributo economico per farla "ritirare". In presenza di un vero e proprio "vuoto" anche sul piano della mera allegazione, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito circa la falsità della prospettazione fornita alla Venditti non possono ritenersi affatto arbitrarie e congetturali ma, invero, conseguenti in termini assolutamente lineari sul piano logico e, perciò, frutto di una operazione induttiva non censurabile in questa sede. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna l