CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e violazione di legge quanto ad attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito che hanno smentito la lettura a mente della quale il ricorrente, non trovato né in casa né al lavoro, si fosse recato dal dentista, elemento che ha inciso negativamente, sia in ordine alla ritenuta non scarsa offensività della condotta, tenuto altresì conto delle ragioni della detenzione domiciliare, sia in ordine alla assenza di elementi positivi tali da far ritenere sussistenti i presupposti per concedere le attenuanti generiche; rilevato che corretta risulta il pertinente richiamo a costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non integra l'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 385, cod. pen. la condotta dell'evaso che rientra spontaneamente in casa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso